LAVORI PUBBLICI  - DOPO LA PREQUALIFICA SI POSSONO ASSOCIARE ALTRE IMPRESE E IL CONTROLLO CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI  AVVIENE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

(Ordinanza Consiglio di Stato sez. VI 10/11/2010 n. 5141)

 

La disciplina di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, non appare escludere la possibilità di presentare offerte in associazione - oltre che con imprese già prequalificate – anche con imprese terze, il controllo circa il possesso dei requisiti di partecipazione può avere corso anche a valle dell’acquisizione delle offerte stesse.

 

ORDINANZA

per la riforma

dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 04649/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - MCP

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010, il Cons. Paolo Buonvino;

Uditi, per le parti, gli avv. ti Biagini e Sonnante;

Ritenuto che (contrariamente a quanto dedotto dall’INAIL nelle note impugnate in primo grado, con le quali sono state esposte le specifiche ragioni poste a supporto della contestata esclusione) la disciplina di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, non appare escludere la possibilità di presentare offerte in associazione - oltre che con imprese già prequalificate (situazione sulla quale si è, in fattispecie analoga, pronunciata la Sezione con decisione n. 588/2008 con la quale è stato superato il precedente, difforme orientamento di cui alla decisone n. 1267/2006) – anche con imprese terze, il controllo circa il possesso dei requisiti di partecipazione può avere corso anche a valle dell’acquisizione delle offerte stesse;

che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, (ricorso n. 9069/2010), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.