LAVORI PUBBLICI - DOPO LA PREQUALIFICA SI POSSONO ASSOCIARE ALTRE IMPRESE E IL CONTROLLO CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI AVVIENE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
(Ordinanza Consiglio di Stato sez. VI
10/11/2010 n. 5141)
La disciplina di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs.
n. 163/2006, non appare escludere la possibilità di presentare offerte in
associazione - oltre che con imprese già prequalificate
– anche con imprese terze, il controllo circa il possesso dei requisiti di
partecipazione può avere corso anche a valle dell’acquisizione delle offerte
stesse.
ORDINANZA
per la riforma
dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III QUATER n. 04649/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - MCP
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9
novembre 2010, il Cons. Paolo Buonvino;
Uditi, per le parti, gli avv. ti Biagini
e Sonnante;
Ritenuto che (contrariamente a quanto dedotto
dall’INAIL nelle note impugnate in primo grado, con le quali sono state esposte
le specifiche ragioni poste a supporto della contestata esclusione) la
disciplina di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, non appare
escludere la possibilità di presentare offerte in associazione - oltre che con
imprese già prequalificate (situazione sulla quale si
è, in fattispecie analoga, pronunciata la Sezione con decisione n. 588/2008 con
la quale è stato superato il precedente, difforme orientamento di cui alla
decisone n. 1267/2006) – anche con imprese terze, il controllo circa il
possesso dei requisiti di partecipazione può avere corso anche a valle dell’acquisizione
delle offerte stesse;
che la peculiarità della controversia giustifica la
compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in
epigrafe proposto, (ricorso n. 9069/2010), lo accoglie e, per l’effetto, in
riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura
della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita
fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.