INPS - AMMORTIZZATORI SOCIALI - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ - ISTRUZIONI ISTITUTO - CIRCOLARE 133/10

 

Con la circolare n. 133/10, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in merito alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale che, ai sensi del comma 10 dell’art. 19 della L. n. 2/09, costituisce un requisito indispensabile per l’accesso a qualsiasi forma di trattamento di sostegno al reddito in materia di ammortizzatori sociali.

A tal fine, la circolare conferma che, relativamente agli interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, è stato implementato il modulo  SR105, di cui si allega copia, che deve essere sottoscritto da ciascun lavoratore e consegnato all’azienda che ha l’obbligo di custodirlo.

Diversamente, per gli interventi di disoccupazione, mobilità, una tantum e co.co.pro, la compilazione e sottoscrizione della DID ad opera del lavoratore si realizza direttamente sul modulo di domanda predisposto per la richiesta della prestazione di sostegno al reddito.

Il decreto attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009, al riguardo, ha stabilito che la dichiarazione preventiva di disponibilità deve essere inviata all’Inps all’atto di presentazione della domanda di ammissione al trattamento di sostegno al reddito.

I beneficiari della prestazione integrativa perdono il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, sia nel caso di rifiuto a sottoscrivere la DID, sia nel caso di rifiuto ad un’offerta di lavoro congruo o alla partecipazione ad un percorso formativo di riqualificazione.

Le singole tipologie di prestazioni al sostegno al reddito, correlate alla funzionalità della DID, determinano una serie di accorgimenti che la nota Inps in oggetto schematizza nel seguente modo.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, l’Istituto previdenziale conferma che il pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore del Modello ‘‘DID-COD.SR 105’’, che il datore di lavoro deve raccogliere e custodire presso l’impresa.

Pertanto, con la presentazione di una domanda di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro deve rendere una dichiarazione nel modello IG15/deroga cod. SR 100 quadro F, circa la sottoscrizione e la relativa conservazione presso l’impresa dei relativi modelli DID COD- SR 105.

Al riguardo, la nota in oggetto chiarisce che è in corso di predisposizione una procedura informatica che consentirà alle imprese, a decorrere dal mese di gennaio 2011, attraverso il flusso uniemens, di trasmettere all’atto di sospensione e/o riduzione dell’attività per cassa integrazione tutte le informazioni utili relative all’attività lavorativa del  lavoratore, compresa la trasmissione delle notizie sulla compilazione della DID.

Relativamente alle autorizzazioni al conguaglio delle somme anticipate dalle imprese per le prestazioni a sostegno del reddito, queste saranno subordinate alla acquisizione e comunicazione da parte delle aziende all’Inps della sottoscrizione della DID.

Con riferimento alla integrazioni salariali ordinarie, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di sottoscrivere il Modello DID-COD.SR 105, valido per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio, l’accesso ai trattamenti integrativi è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione presente nel quadro T del modello IG15/ED - COD SR38, con la quale si attesta di aver raccolto e conservato presso l’azienda le DID presentate dai lavoratori interessati dalla richiesta della Cigo.

Le integrazioni salariali straordinarie e i contratti di solidarietà prevedono, relativamente alla funzionalità della DID, gli stessi adempimenti previsti per la gestione delle domande di integrazione salariali ordinarie, fatto salvo che il modello della domanda da utilizzare, dopo aver esperito le fasi di consultazione sindacale, è il Mod. IG15/Str - COD.SR 40 (quadro E relativamente alla sottoscrizione e alla relativa conservazione presso l’impresa dei modelli DID). Nel caso di CIGS per procedure concorsuali, con cessazione dell’esercizio di impresa nonchè per cessazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare la propria disponibilità ad accettare, oltre ai percorsi formativi, come nel caso di CIGS per ristrutturazione/riorganizzazione/ riconversione aziendale, per crisi e per i contratti di solidarietà, anche un’offerta di lavoro congruo.

Con riferimento ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, il modello di domanda, DS21 - COD. SR05 prevede la sottoscrizione da parte del lavoratore della DID sia per ciò che concerne l’adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.

Relativamente ai lavoratori apprendisti sospesi/licenziati ex art. 19 della L. n. 2/09, la DID deve essere presentata come parte integrante del modello DS/Sosp - COD. SR72. Su tale modello sono previste due diverse dichiarazioni: quella per l’apprendista sospeso che prevede solo la disponibilità al percorso formativo o di riqualificazione professionale e quella per l’apprendista licenziato che prevede anche la dichiarazione di disponibilità al lavoro congruo, nonchè la dichiarazione da rendere al centro per l’impiego relativamente allo stato di disoccupazione.

Infine, per ciò che attiene ai trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, anche in questo caso il lavoratore deve presentare la DID con lo stesso modello, DS21 - COD. SR 05, con il quale richiede la prestazione.

 

- Inps - circolare n. 133/10