INPS - AMMORTIZZATORI SOCIALI - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ - ISTRUZIONI ISTITUTO -
CIRCOLARE 133/10
Con la circolare
n. 133/10, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente
nota, l’Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in merito
alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al
lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale che, ai sensi del
comma 10 dell’art. 19 della L. n. 2/09, costituisce un requisito indispensabile
per l’accesso a qualsiasi forma di trattamento di sostegno al reddito in
materia di ammortizzatori sociali.
A tal fine, la circolare
conferma che, relativamente agli interventi di sostegno al reddito di
integrazioni salariali e contratti di solidarietà, è stato implementato il
modulo SR105, di cui si allega copia,
che deve essere sottoscritto da ciascun lavoratore e consegnato all’azienda che
ha l’obbligo di custodirlo.
Diversamente, per gli
interventi di disoccupazione, mobilità, una tantum e co.co.pro,
la compilazione e sottoscrizione della DID ad opera del lavoratore si realizza
direttamente sul modulo di domanda predisposto per la richiesta della
prestazione di sostegno al reddito.
Il decreto attuativo n.
46441 del 19 maggio 2009, al riguardo, ha stabilito che la dichiarazione
preventiva di disponibilità deve essere inviata all’Inps all’atto di
presentazione della domanda di ammissione al trattamento di sostegno al
reddito.
I beneficiari della prestazione
integrativa perdono il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo
e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, sia nel caso di rifiuto a
sottoscrivere la DID, sia nel caso di rifiuto ad un’offerta di lavoro congruo o
alla partecipazione ad un percorso formativo di riqualificazione.
Le singole tipologie di
prestazioni al sostegno al reddito, correlate alla funzionalità della DID,
determinano una serie di accorgimenti che la nota Inps in oggetto schematizza
nel seguente modo.
Con riferimento agli
ammortizzatori sociali in deroga, l’Istituto previdenziale conferma che il
pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione da parte di
ciascun lavoratore del Modello ‘‘DID-COD.SR 105’’,
che il datore di lavoro deve raccogliere e custodire presso l’impresa.
Pertanto, con la
presentazione di una domanda di integrazione salariale in deroga, il datore di
lavoro deve rendere una dichiarazione nel modello IG15/deroga cod. SR 100
quadro F, circa la sottoscrizione e la relativa conservazione presso l’impresa
dei relativi modelli DID COD- SR 105.
Al riguardo, la nota in
oggetto chiarisce che è in corso di predisposizione una procedura informatica
che consentirà alle imprese, a decorrere dal mese di gennaio 2011, attraverso
il flusso uniemens, di trasmettere all’atto di
sospensione e/o riduzione dell’attività per cassa integrazione tutte le
informazioni utili relative all’attività lavorativa del lavoratore, compresa la trasmissione delle
notizie sulla compilazione della DID.
Relativamente alle
autorizzazioni al conguaglio delle somme anticipate dalle imprese per le
prestazioni a sostegno del reddito, queste saranno subordinate alla
acquisizione e comunicazione da parte delle aziende all’Inps della
sottoscrizione della DID.
Con riferimento alla
integrazioni salariali ordinarie, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di
sottoscrivere il Modello DID-COD.SR 105, valido per
le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio, l’accesso ai
trattamenti integrativi è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione
presente nel quadro T del modello IG15/ED - COD SR38, con la quale si attesta
di aver raccolto e conservato presso l’azienda le DID presentate dai lavoratori
interessati dalla richiesta della Cigo.
Le integrazioni salariali straordinarie
e i contratti di solidarietà prevedono, relativamente alla funzionalità della
DID, gli stessi adempimenti previsti per la gestione delle domande di
integrazione salariali ordinarie, fatto salvo che il modello della domanda da
utilizzare, dopo aver esperito le fasi di consultazione sindacale, è il Mod.
IG15/Str - COD.SR 40
(quadro E relativamente alla sottoscrizione e alla relativa conservazione
presso l’impresa dei modelli DID). Nel caso di CIGS per procedure concorsuali,
con cessazione dell’esercizio di impresa nonchè per
cessazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare la propria
disponibilità ad accettare, oltre ai percorsi formativi, come nel caso di CIGS
per ristrutturazione/riorganizzazione/ riconversione aziendale, per crisi e per
i contratti di solidarietà, anche un’offerta di lavoro congruo.
Con riferimento ai
trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, il
modello di domanda, DS21 - COD. SR05 prevede la sottoscrizione da parte del
lavoratore della DID sia per ciò che concerne l’adesione ad un percorso di
riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.
Relativamente ai lavoratori
apprendisti sospesi/licenziati ex art. 19 della L. n. 2/09, la DID deve essere
presentata come parte integrante del modello DS/Sosp
- COD. SR72. Su tale modello sono previste due diverse dichiarazioni: quella
per l’apprendista sospeso che prevede solo la disponibilità al percorso
formativo o di riqualificazione professionale e quella per l’apprendista
licenziato che prevede anche la dichiarazione di disponibilità al lavoro
congruo, nonchè la dichiarazione da rendere al centro
per l’impiego relativamente allo stato di disoccupazione.
Infine, per ciò che attiene
ai trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, anche in questo caso
il lavoratore deve presentare la DID con lo stesso modello, DS21 - COD. SR 05,
con il quale richiede la prestazione.