Incentivi per l’assunzione - lavoratori
in mobilitA’ e disoccupati - Decreto Ministeriale n. 53343/2010
Nella Gazzetta Ufficiale n.
253 del 28 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 53343 del 26 luglio
2010, recante le modalità attuative della riduzione contributiva prevista nei
casi di assunzione di soggetti con almeno 50 anni di
età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e per l’assunzione
di lavoratori in mobilità, ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di
disoccupazione, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, prevista
dall’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente, al primo e
al secondo periodo del comma 134
L’art. 2 della Legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel primo periodo del comma 134, stabilisce che, in via
sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’art. 8,
comma 2 e dall’art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, è estesa, comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumano
soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
A norma dell’art. 8, comma
2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato). L’art. 25, comma
9, della stessa legge stabilisce, inoltre, che l’aliquota in vigore per gli
apprendisti trova applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in mobilità assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il citato art. 2, nel secondo
periodo del comma 134, dispone inoltre che, per chi assume lavoratori in
mobilità ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di
anzianità contributiva, la suddetta riduzione contributiva è prolungata
sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre
il 31 dicembre 2010.
Ai sensi del comma 135
dell’art.
Ciò premesso, si segnala
che nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 è stato pubblicato il
Decreto, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, recante le modalità attuative delle
disposizioni sopra richiamate.
Riduzione contributiva
per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennita’
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano
almeno 50 anni di eta’ (Art. 2, comma 134, primo
periodo, della Legge n. 191/2009)
Datori di lavoro ammessi
al beneficio (art. 1)
Sono ammessi al beneficio
in questione tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età. Il
beneficio non spetta se:
- l’assunzione costituisce
attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da
un contratto individuale;
- nei sei mesi precedenti,
il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in
cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia
in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario
di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione
di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o
in riduzione di orario;
- nelle
ipotesi di cui all’art. 8, comma 4-bis, della Legge n. 223/1991, tra l’impresa
che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore, vi sia
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti
di collegamento o controllo. In questi casi il beneficio è comunque
riconosciuto qualora l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Misura e durata del
beneficio (art. 2)
Il beneficio consiste nella
riduzione, limitatamente all’anno 2010, della quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla vigente
normativa per gli apprendisti e spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato
o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2010. La norma in oggetto precisa che:
- nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i
requisiti indicati dal successivo art. 3, il beneficio contributivo è
riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31
dicembre 2010;
- nelle ipotesi in cui, nel
corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2010, il predetto contratto di lavoro a tempo determinato venga
trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è
riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;
- nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è
riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.
Ai sensi del comma 3
dell’articolo in esame, il beneficio è cumulabile con
l’incentivo disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009,
laddove ne ricorrano i presupposti.
L’art. 2, comma 151, della
Legge n. 191/2009, in via sperimentale per l’anno 2010 e nel limite di 12
milioni di euro, ha previsto un incentivo a favore dei
datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed
indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione
non agricola con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, qualora non abbiano
effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la
stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal
lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi
dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L’importo dell’incentivo
corrisponde alle mensilità di trattamento non ancora erogate al beneficiario,
escluso quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.
Le modalità attuative di
tali disposizioni sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 53344 del 26
luglio 2010 (Cfr. la circolare in argomento su questo
numero de “L’Informazione”).
Lavoratori
per la cui assunzione spetta il beneficio (art. 3)
Il beneficio spetta se,
alla data dell’assunzione, il lavoratore abbia compiuto
i cinquanta anni e, inoltre, sia titolare dell’indennità di disoccupazione non
agricola con requisiti normali, prevista dall’art. 19, comma 1, del Regio
Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge
6 luglio 1939, n. 1272.
Nell’ipotesi di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato (v. l’art. 2, comma 2, del decreto di cui
trattasi) il beneficio spetta se il lavoratore alla data dell’assunzione a
tempo determinato era titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali ed ha compiuto i cinquanta anni alla data della
trasformazione del contratto.
Presentazione della
domanda (art. 4)
Per fruire del beneficio,
il datore di lavoro deve presentare apposita domanda
all’Inps entro il mese successivo alla data di stipula del contratto di lavoro.
A tal proposito si veda suppl. n. 1 al Not. n. 11/2010 in cui si dà atto che l’Inps ha previsto l’invio
telematico delle domande.
Riduzione contributiva
per l’assunzione di lavoratori in mobilita’, ovvero beneficiari dell’indennita’
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35
anni di anzianita’ contributiva (art. 2, comma 134, secondo
periodo, della legge n. 191/2009)
Datori di lavoro ammessi
al beneficio (art. 5, commi 2, 3, 5)
Il beneficio è
riconosciuto, non oltre la data del 31 dicembre 2010:
- per le assunzioni, a
tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che
beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- e, inoltre, in favore dei
datori di lavoro che, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 134,
della Legge n. 191/2009, hanno già alle proprie dipendenze
lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- al momento
dell’assunzione, erano in mobilità o titolari dell’indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti normali;
- nel corso dell’anno 2010,
maturano almeno trentacinque anni di anzianità
contributiva.
Il beneficio non spetta se
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal
contratto collettivo o da un contratto individuale.
Misura e durata del
beneficio (art. 5, commi 1, 6)
Il beneficio consiste nel
prolungamento delle riduzione contributive previste
dall’art. 8, comma 2, e dell’art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991 (v. la
nota 1), fino alla data di maturazione, in capo ai lavoratori, del diritto al
pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Ai sensi del comma 6
dell’articolo in esame, il beneficio è cumulabile con
l’incentivo disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009, se ne
ricorrono i presupposti.
Presentazione della
domanda (art. 6)
Per fruire del beneficio,
il datore di lavoro deve presentare apposita domanda
all’Inps entro il mese successivo alla data di stipula del contratto di lavoro.
A tal proposito si veda suppl. n. 1 al Not. n. 11/2010 in cui si dà atto che l’Inps ha previsto l’invio
telematico delle domande.
Risorse finanziarie
L’art. 7 del decreto in
discorso conferma che, per la concessione dei benefici suindicati, sono
stanziate risorse finanziarie complessivamente pari a 120 milioni di euro per l’anno 2010.
Qualora tali risorse dovessero risultare non sufficienti, l’INPS
concederà il beneficio seguendo l’ordine cronologico di stipulazione del
contratto di lavoro, ferma restando l’osservanza del prescritto termine per la
presentazione delle domande.
L’Istituto provvederà a comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici in argomento al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.