Incentivi per l’assunzione - lavoratori in mobilitA’ e disoccupati - Decreto Ministeriale n. 53343/2010

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, recante le modalità attuative della riduzione contributiva prevista nei casi di assunzione di soggetti con almeno 50 anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e per l’assunzione di lavoratori in mobilità, ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, prevista dall’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente, al primo e al secondo periodo del comma 134

L’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel primo periodo del comma 134, stabilisce che, in via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2 e dall’art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumano soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

A norma dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato). L’art. 25, comma 9, della stessa legge stabilisce, inoltre, che l’aliquota in vigore per gli apprendisti trova applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il citato art. 2, nel secondo periodo del comma 134, dispone inoltre che, per chi assume lavoratori in mobilità ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, la suddetta riduzione contributiva è prolungata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 135 dell’art. 2 in discorso, i menzionati incentivi sono concessi a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Ciò premesso, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, recante le modalità attuative delle disposizioni sopra richiamate.

 

Riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di eta’ (Art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009)

Datori di lavoro ammessi al beneficio (art. 1)

Sono ammessi al beneficio in questione tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età. Il beneficio non spetta se:

- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;

- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;

- nelle ipotesi di cui all’art. 8, comma 4-bis, della Legge n. 223/1991, tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore, vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In questi casi il beneficio è comunque riconosciuto qualora l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

 

Misura e durata del beneficio (art. 2)

Il beneficio consiste nella riduzione, limitatamente all’anno 2010, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla vigente normativa per gli apprendisti e spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. La norma in oggetto precisa che:

- nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i requisiti indicati dal successivo art. 3, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;

- nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il predetto contratto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;

- nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, il beneficio è cumulabile con l’incentivo disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009, laddove ne ricorrano i presupposti.

L’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009, in via sperimentale per l’anno 2010 e nel limite di 12 milioni di euro, ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, qualora non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L’importo dell’incentivo corrisponde alle mensilità di trattamento non ancora erogate al beneficiario, escluso quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Le modalità attuative di tali disposizioni sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010 (Cfr. la circolare in argomento su questo numero de “L’Informazione”).

 

Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio (art. 3)

Il beneficio spetta se, alla data dell’assunzione, il lavoratore abbia compiuto i cinquanta anni e, inoltre, sia titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, prevista dall’art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (v. l’art. 2, comma 2, del decreto di cui trattasi) il beneficio spetta se il lavoratore alla data dell’assunzione a tempo determinato era titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ed ha compiuto i cinquanta anni alla data della trasformazione del contratto.

 

Presentazione della domanda (art. 4)

Per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla data di stipula del contratto di lavoro. A tal proposito si veda suppl. n. 1 al Not. n. 11/2010 in cui si dà atto che l’Inps ha previsto l’invio telematico delle domande.

 

Riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori in mobilita’, ovvero beneficiari dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35 anni di anzianita’ contributiva (art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009)

Datori di lavoro ammessi al beneficio (art. 5, commi 2, 3, 5)

Il beneficio è riconosciuto, non oltre la data del 31 dicembre 2010:

- per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;

- e, inoltre, in favore dei datori di lavoro che, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 134, della Legge n. 191/2009, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- al momento dell’assunzione, erano in mobilità o titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- nel corso dell’anno 2010, maturano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Il beneficio non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale.

 

Misura e durata del beneficio (art. 5, commi 1, 6)

Il beneficio consiste nel prolungamento delle riduzione contributive previste dall’art. 8, comma 2, e dell’art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991 (v. la nota 1), fino alla data di maturazione, in capo ai lavoratori, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo in esame, il beneficio è cumulabile con l’incentivo disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.

 

Presentazione della domanda (art. 6)

Per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla data di stipula del contratto di lavoro. A tal proposito si veda suppl. n. 1 al Not. n. 11/2010 in cui si dà atto che l’Inps ha previsto l’invio telematico delle domande.

 

Risorse finanziarie

L’art. 7 del decreto in discorso conferma che, per la concessione dei benefici suindicati, sono stanziate risorse finanziarie complessivamente pari a 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Qualora tali risorse dovessero risultare non sufficienti, l’INPS concederà il beneficio seguendo l’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l’osservanza del prescritto termine per la presentazione delle domande.

L’Istituto provvederà a comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici in argomento al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.