APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N.
34/2010
Il Ministero del lavoro,
con l’interpello n. 34 del 15, che si pubblica in calce alla presente nota, ha
fornito chiarimenti in merito alla sospensione del rapporto di apprendistato e
all’eventuale proroga del medesimo.
Il Dicastero, a conferma di
precedenti orientamenti, ribadisce che in carenza di specifiche previsioni
contrattuali, deve farsi riferimento al principio di effettività, per cui le
interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al
computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio
dell’addestramento”.
Pertanto, il contratto di
apprendistato non sarà prorogato nell’ipotesi in cui una specifica disposizione
in tal senso sia espressamente prevista dal contratto collettivo o, in carenza
di previsione contrattuale, la sospensione sia inferiore al mese.
Qualora, invece, i periodi
di assenza siano uguali o superiori al mese, salvo diversa indicazione del
contratto collettivo, la valutazione è da effettuarsi anche come sommatoria di
brevi periodi.
In tal caso, il rapporto di
apprendistato deve considerarsi prorogato, per un periodo di uguale durata, nei
casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato
dalla singola impresa.
Se il contratto collettivo
nulla dispone al riguardo, dovrà essere valutata, caso per caso, dal datore di
lavoro, l’effettiva incidenza dell’assenza sul raggiungimento dell’obiettivo
formativo, come individuato dal piano individuale.
Ministero del Lavoro
Roma, 15 ottobre 2010
Interpello n. 34
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato - computo dei periodi di
sospensione del laoratore apprendista.
La Confartigianato Imprese
ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
in ordine alle modalità di computo del “periodo di sospensione del lavoratore
apprendista”.
Si chiede, in particolare,
un’interpretazione circa il reale termine di scadenza del rapporto di
apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima
comporti o meno una sua proroga.
Si chiede inoltre se i
periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente sommati durante
il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro nonché
della Direzione generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, si
rappresenta quanto segue.
Con riferimento al primo
aspetto del quesito, occorre preliminarmente richiamare l’interpello n. 17/2007
il quale, in riferimento al rapporto di apprendistato, esamina gli aspetti relativi
alla sospensione e alla proroga della durata del contratto di apprendistato
nelle ipotesi di sospensione
per malattia, in assenza di
una specifica disciplina legislativa.
Nei suddetti casi, quindi,
in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento
al principio di effettività già richiamato nella nota di questo Ministero del
24 dicembre 1981 la quale, confermando l’interpretazione già fornita con la
circolare n. 196 del 4 marzo 1959, precisa che, in virtù di tale principio, le
interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al
computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio
dell’addestramento”.
Occorre invece fare alcune
precisazioni per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al
mese da calcolarsi, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione
collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi.
In tali ipotesi infatti il
rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi
periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello)
applicato dalla singola impresa.
In mancanza di una
disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso
dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e
quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma
formativo. Pertanto quando tale assenza non comprometta il raggiungimento
dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale,
non sarà necessaria la proroga del rapporto.