APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 34/2010

 

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 34 del 15, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione del rapporto di apprendistato e all’eventuale proroga del medesimo.

Il Dicastero, a conferma di precedenti orientamenti, ribadisce che in carenza di specifiche previsioni contrattuali, deve farsi riferimento al principio di effettività, per cui le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.

Pertanto, il contratto di apprendistato non sarà prorogato nell’ipotesi in cui una specifica disposizione in tal senso sia espressamente prevista dal contratto collettivo o, in carenza di previsione contrattuale, la sospensione sia inferiore al mese.

Qualora, invece, i periodi di assenza siano uguali o superiori al mese, salvo diversa indicazione del contratto collettivo, la valutazione è da effettuarsi anche come sommatoria di brevi periodi.

In tal caso, il rapporto di apprendistato deve considerarsi prorogato, per un periodo di uguale durata, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa.

Se il contratto collettivo nulla dispone al riguardo, dovrà essere valutata, caso per caso, dal datore di lavoro, l’effettiva incidenza dell’assenza sul raggiungimento dell’obiettivo formativo, come individuato dal piano individuale.

 

Ministero del Lavoro

Roma, 15 ottobre 2010

Interpello n. 34

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato - computo dei periodi di sospensione del laoratore apprendista.

La Confartigianato Imprese ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alle modalità di computo del “periodo di sospensione del lavoratore apprendista”.

Si chiede, in particolare, un’interpretazione circa il reale termine di scadenza del rapporto di apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima comporti o meno una sua proroga.

Si chiede inoltre se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro nonché della Direzione generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo aspetto del quesito, occorre preliminarmente richiamare l’interpello n. 17/2007 il quale, in riferimento al rapporto di apprendistato, esamina gli aspetti relativi alla sospensione e alla proroga della durata del contratto di apprendistato nelle ipotesi di sospensione

per malattia, in assenza di una specifica disciplina legislativa.

Nei suddetti casi, quindi, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento al principio di effettività già richiamato nella nota di questo Ministero del 24 dicembre 1981 la quale, confermando l’interpretazione già fornita con la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, precisa che, in virtù di tale principio, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.

Occorre invece fare alcune precisazioni per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al mese da calcolarsi, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi.

In tali ipotesi infatti il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa.

In mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo. Pertanto quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto.