Rapporto di lavoro - Legge
183/2010 - maxi sanzione per il lavoro sommerso - ministero del lavoro -
circolare 38/2010
Con circolare n. 38/2010
del 12 novembre 2010, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative
al personale ispettivo in merito alle modifiche apportate dall’art. 4 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183, alla disciplina della cosiddetta “maxi-sanzione
per il lavoro nero”
Natura della
maxi-sanzione e presupposto identificativo del “lavoro nero”
In primo luogo, il
Ministero del Lavoro sottolinea che la nuova norma:
- conferma la natura di
misura sanzionatoria aggiuntiva della maxi-sanzione, in quanto la stessa non si
sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste
dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro
(mancata consegna al lavoratore del documento recante le informazioni
concernenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul
libro unico del lavoro, ecc.);
- individua l’indice
rilevatore del lavoro sommerso, nonché il presupposto applicativo della
maxi-sanzione, nell’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 9-bis,
comma 2, della Legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito, da ultimo,
dall’articolo unico, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In questa ipotesi,
pertanto, la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego non è
soggetta alla specifica sanzione amministrativa stabilita dall’art. 19, comma
3, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in quanto assorbita nella
fattispecie più grave di cui all’art. 4 della Legge n. 183/2010.
Tuttavia – osserva il
Ministero – la prima sanzione è comunque applicabile sia in tutti gli altri
casi, diversi dal lavoro subordinato, nei quali è prevista la comunicazione del
rapporto al Centro per l’impiego (collaborazioni coordinate e continuative,
anche a progetto; associazioni in partecipazione; tirocini), sia con
riferimento ai rapporti di natura subordinata quando la mancata tempestiva
comunicazione non determini la contestazione della maxi-sanzione.
Campo di applicazione
della maxi-sanzione
L’attuale formulazione
legislativa si riferisce soltanto “ai lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” alle dipendenze di
datori di lavoro privati (ovvero anche di enti pubblici economici), con
esclusione dei lavoratori domestici.
La maxi-sanzione non è
quindi applicabile ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori
autonomi e parasubordinati (come, ad esempio, le collaborazioni coordinate e
continuative, anche a progetto, e l’associazione in partecipazione con apporto
di lavoro), per i quali non sia stata effettuata, qualora normativamente
prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (ferma restando
la sanzionabilità dell’omessa comunicazione).
Secondo il Ministero,
tuttavia, per le altre tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è
prevista la comunicazione al Centro per l’impiego (ad esempio, lavoro
accessorio o prestazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 4, comma 1,
numeri 6 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124), il requisito della subordinazione è “dato per accertato”, con
conseguente applicazione della maxi-sanzione, qualora non siano stati eseguiti
i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della Pubblica
Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto. Il Ministero
del Lavoro ritiene quindi che sia possibile applicare la maxi-sanzione qualora
non sia stata effettuata:
- la comunicazione
all’Istituto assicuratore prevista dall’art. 23 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965, per il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati, gli affidati del datore
di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, alle di lui dipendenze opera
manuale e anche non manuale, e per i soci delle cooperative e di ogni altro
tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata,
i quali prestino opera manuale oppure non manuale;
- la comunicazione
all’INPS/INAIL connessa all’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale di
natura accessoria.
In riferimento all’ipotesi
di attivazione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi
dell’art. 2222 del Codice civile, il Ministero precisa che il personale
ispettivo provvederà ad irrogare la maxi-sanzione in assenza della
documentazione utile ad un verifica circa la pretesa autonomia del rapporto.
Esclusioni dalla
applicazione della maxi-sanzione
La circolare in commento
evidenzia che la maxi-sanzione non trova applicazione nelle fattispecie di
seguito richiamate.
- Qualificazione in chiave
subordinata – effettuata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento
ispettivo – di rapporti di lavoro originariamente instaurati come autonomi o
parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale.
- Spontanea ed integrale
regolarizzazione – eseguita in data antecedente al primo accesso in azienda del
personale ispettivo o alla eventuale convocazione per l’espletamento del
tentativo di conciliazione monocratica – del rapporto di lavoro avviato senza
la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione. Al riguardo, il
Ministero precisa che:
- fino alla scadenza del
primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a
quello di inizio del rapporto di lavoro), il datore di lavoro, che non sia
destinatario di accertamenti ispettivi, può evitare l’applicazione della
maxi-sanzione anche con la sola comunicazione al Centro per l’impiego, dalla
quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro
(restano fermi i successivi e i conseguenti adempimenti previdenziali e la
piena sanzionabilità anche della tardiva
comunicazione);
- successivamente alla data
di scadenza degli obblighi contributivi, il datore di lavoro (in assenza di
procedimenti di verifica, controllo, richieste di documenti/informazioni,
accertamento, ivi compreso il tentativo di conciliazione monocratica), può
evitare l’applicazione della maxi-sanzione solo se procede alla denuncia
spontanea della propria posizione debitoria entro dodici mesi dal termine
fissato per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti
previdenziali e sempre che il versamento degli interi importi dei contributi o
premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione
civile prevista dall’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e previa comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di
effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (ferma restando la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione). L’art.
116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, prevede il pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può
essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti
impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento
dei contributi o premi, sempre che il versamento dei contributi o premi sia
eseguito entro trenta giorni dalla denuncia stessa, è dovuta una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti; tale sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
- Ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della Legge n. 183/2010, la maxi-sanzione non trova inoltre
applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo,
precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il
rapporto di lavoro, anche se si tratta di differente qualificazione. In proposito,
la circolare pone in rilievo, fra l’altro, che:
- laddove il personale
ispettivo riscontri l’impiego di lavoratori subordinati in mancanza della
preventiva comunicazione obbligatoria, gli unici documenti idonei ad escludere
l’applicazione della maxi-sanzione sono quelli comprovanti l’assolvimento degli
obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS). A parere del
Ministero, sarebbe da escludere l’efficacia esimente di altra documentazione
(quale, ad esempio, il libro unico del lavoro, il contratto individuale di
lavoro, la tessera personale di riconoscimento, la documentazione assicurativa
e fiscale), in quanto inidonea a comprovare l’intenzione di non occultare il
rapporto di lavoro;
- l’effetto esimente opera
anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a
gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti. In particolare, qualora il rapporto di lavoro qualificato dal
datore di lavoro come parasubordinato venga, a seguito di accertamento ispettivo,
inquadrato nell’ambito del lavoro subordinato, l’eventuale versamento
tempestivo alla Gestione separata per il medesimo lavoratore esclude
l’applicazione della maxi-sanzione, anche in mancanza della comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (resta comunque ferma la sanzionabilità della tardiva comunicazione).
- A conferma di quanto già
affermato nella circolare n. 20/2008 del 21 agosto 2008, il Ministero fa
presente che la maxi-sanzione non può essere comminata nelle ipotesi in cui
l’azienda, che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per
le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro, si trovi a non poter
effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello “UniLAV”, in coincidenza con le ferie o la chiusura dei
soggetti abilitati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto
all’invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax mediante il modello “UniUrg”, documentando agli organi di vigilanza
l’affidamento degli adempimenti ad un soggetto abilitato e la chiusura del
medesimo (resta comunque fermo l’obbligo di inviare la comunicazione ordinaria
nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli uffici
dell’incaricato).
Fattispecie particolari
La circolare ministeriale
rimarca che i rapporti di lavoro domestico sono esclusi dall’ambito di
applicazione della maxi-sanzione soltanto se i prestatori di lavoro sono
addetti con continuità al funzionamento della vita familiare e non siano quindi
impiegati dal datore di lavoro in altra attività imprenditoriale o
professionale.
Viene inoltre precisato che
la maxi-sanzione si aggiunge alle sanzioni penali previste nei casi di impiego
irregolare di lavoratori extracomunitari clandestini, o comunque privi del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero di minori privi dei
requisiti stabiliti per l’ammissione al lavoro.
Nonostante l’esplicito
riferimento della nuova norma alla comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, ad avviso del Ministero del Lavoro rientrano nel campo
di applicazione della maxi-sanzione anche le Agenzie per il lavoro autorizzate
alla somministrazione di lavoro (che possono effettuare la comunicazione
dell’assunzione dei lavoratori in somministrazione entro il giorno venti del
mese successivo) e le istituzioni scolastiche private (che possono comunicare i
rapporti di lavoro entro i dieci giorni successivi all’instaurazione).
Con riferimento ai datori
di lavoro del settore turistico, la circolare ricorda che, ai sensi dell’art.
4, comma 2, della Legge n. 183/2010, gli stessi, ove non siano in possesso di
uno o più dei dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, possono
integrare la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno
successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la
maxi-sanzione potrà essere irrogata soltanto in caso di personale impiegato
senza la preventiva comunicazione semplificata, da cui risultino la tipologia
contrattuale e identificazione del prestatore di lavoro.
Nel richiamare le
istruzioni in precedenza impartite, il Ministero ribadisce che, nelle ipotesi
di assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, ai fini
dell’esonero della maxi-sanzione il personale di vigilanza deve valutare
attentamente tutte le concrete circostanze del caso, annotando nel verbale di
primo accesso ispettivo le giustificazioni addotte dal datore di lavoro circa
la mancata comunicazione preventiva e se sussistesse una oggettiva
impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori
occupati.
Importo della
maxi-sanzione e delle sanzioni civili previdenziali
Ai sensi dell’art. 4 della
Legge n. 183/2010, nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza la
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si applica la
sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per
ogni giornata di effettivo lavoro.
La maxi-sanzione è stata
quindi confermata nell’importo già fissato dalla previgente disciplina.
La nuova norma ha peraltro
introdotto una fattispecie sanzionatoria attenuata, che ricorre nelle ipotesi
in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente
all’effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di
lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in “nero”,
pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione. In queste
ipotesi l’importo della sanzione è compreso fra
euro 1.000 ed euro 8.000 per ogni
lavoratore irregolare, maggiorato di
euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
In proposito, il Ministero
sottolinea che, in entrambe le fattispecie di illecito suindicate, il personale
ispettivo deve ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Di
conseguenza, la sanzione amministrativa applicabile sarà pari, rispettivamente,
a euro 3.000 per lavoratore, oltre
a euro 50 di maggiorazione giornaliera,
ed a euro 2.000 per lavoratore, oltre
a euro 10 di maggiorazione giornaliera.
L’art. 4 della Legge n.
183/2010 ha inoltre modificato l’importo delle sanzioni civili connesse
all’evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare per
entrambe le ipotesi di illecito sopra evidenziate.
In particolare, la
previsione del tetto minimo di euro
3.000 è stata sostituita da un aumento del 50% delle sanzioni civili
preesistenti.
A parere del Ministero, le
nuove modalità di calcolo degli importi delle sanzioni civili si applicano con
riferimento agli accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010 (data di
entrata in vigore della Legge n. 183/2010), anche se le omissioni si
riferiscono a periodi di lavoro irregolari antecedenti a tale data.
Organi competenti ad
irrogare la maxi-sanzione
La competenza ad irrogare
la maxi-sanzione, riconosciuta in passato al solo personale ispettivo delle
Direzioni provinciali del lavoro, viene attribuita dalla nuova norma a tutti
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco
e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza,
ecc.).
Tali soggetti, pertanto,
devono procedere alla contestazione/notificazione della misura sanzionatoria in
discorso, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 681/1981, mediante il verbale
unico di accertamento e notificazione introdotto dall’art. 33 della Legge n.
183/2010, e delle altre sanzioni connesse al “lavoro nero” rientranti nelle
rispettive e specifiche competenze.
Con riferimento invece alle
violazioni amministrative di esclusiva competenza del personale ispettivo del
Ministero del Lavoro, la circolare pone in rilievo che gli organi di vigilanza
suindicati continueranno ad inviare le relative segnalazioni alle Direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti, le quali, a loro volta,
provvederanno ai conseguenti adempimenti a norma dell’art. 10, comma 5, del
Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ed alle eventuali notificazioni
degli illeciti, sempre mediante il verbale unico di accertamento e
notificazione, previa verifica della correttezza e fondatezza degli
accertamenti.
Il Ministero evidenzia
altresì che, a seguito della modifica apportata dall’art. 4 della Legge n.
183/2010, al comma 7-bis dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, la competenza in materia di
maxi-sanzione non è più riferita al momento della “constatazione della
violazione” da parte degli organi di vigilanza, bensì al momento della
“commissione dell’illecito”. In proposito, la circolare precisa che:
- per le violazioni
commesse prima del 12 agosto 2006, (data di entrata in vigore del Decreto-Legge
n. 223/2006), cioè la cui condotta illecita sia cessata spontaneamente o a
seguito di intervento ispettivo antecedentemente a tale data, per le quali non
sia stata già irrogata la relativa sanzione, la competenza ad irrogare il
provvedimento rimane in capo all’Agenzia delle Entrate;
- per le condotte illecite,
cessate anteriormente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della
Legge 183/2010), iniziate anche prima del 12 agosto 2006, anche se accertate
successivamente dagli organi di vigilanza, competente ad adottare la
maxi-sanzione è esclusivamente il personale ispettivo del Ministero del Lavoro;
- ove l’illecito sia
iniziato prima del 12 agosto 2006 o prima del 24 novembre 2010, ma sia
proseguito oltre quest’ultima data, la competenza alla irrogazione della
maxi-sanzione, secondo i nuovi parametri normativi e sanzionatori, spetta a
tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro,
fisco e previdenza.
Diffida di cui all’art.
13 del decreto legislativo n. 124/2004
Nel riscrivere il comma 5
dell’art. 3 del Decreto-Legge n. 12/2002, il legislatore ha eliminato la
previsione che non consentiva, per la maxi-sanzione, la procedura di diffida
disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 124/2004.
Ne consegue che tale
istituto è ora ammesso anche per la maxi-sanzione, con conseguente applicazione
della stessa – in caso di ottemperanza alla diffida – nella misura minima
edittale per l’importo stabilito in misura variabile e nella misura di un
quarto della maggiorazione giornaliera stabilita in misura fissa.
Nelle ipotesi di lavoro
totalmente “in nero”, pertanto, verrà comminata la somma di euro 1.500 quale sanzione in misura variabile
per ciascun lavoratore irregolare, a cui andrà aggiunta la somma di euro 37,50 quale maggiorazione per ciascuna
giornata di lavoro irregolare. In caso di lavoro parzialmente in nero, invece,
sarà irrogata la somma di euro 1.000 per
la sanzione in misura variabile aumentata di
euro 7,50 quale maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro
irregolare.
Profili di diritto
intertemporale
Infine, la circolare
impartisce istruzioni sull’ambito temporale di applicazione della nuova
maxi-sanzione. Al riguardo, viene previsto che, allo scopo di stabilire la
disciplina applicabile, il personale ispettivo è tenuto ad individuare il
momento consumativo dell’illecito, e cioè verificare
se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la
vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella introdotta dalla Legge n.
183/2010, applicando il relativo regime sanzionatorio.
Ciò premesso, il Ministero
afferma che:
- per le condotte illecite
esauritesi prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge n.
183/2010), trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria. Peraltro,
stante la natura procedurale della disposizione:
- la possibilità di
adottare la diffida di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 124/2004 e le
nuove modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art.
16 della Legge n. 689/1981, devono estendersi a tutti gli accertamenti in corso
al 24 novembre 2010, non ancora conclusi con verbale di accertamento e
notificazione;
- le nuove modalità di
calcolo della sanzione in misura ridotta dovranno essere applicate ai
procedimenti sanzionatori che hanno già formato oggetto di rapporto al
Direttore (ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 681/1981), in sede di
determinazione della sanzione ai fini dell’adozione della relativa
ordinanza-ingiunzione;
- nel caso in cui invece
l’illecito punibile con la maxi-sanzione si sia consumato dopo il 24 novembre
2010, l’organo di vigilanza dovrà applicare all’intero periodo oggetto di
accertamento la nuova disciplina, anche se la condotta sia iniziata in epoca
antecedente all’introduzione della stessa.
Secondo il Ministero del
Lavoro, se le persone fisiche che hanno rivestito il ruolo di trasgressore sono
diverse, la maxi-sanzione dovrebbe essere applicata a tutti nella base
sanzionatoria, mentre la maggiorazione giornaliera va calcolata separatamente,
addebitando a ciascuno il lavoro irregolare svolto nel rispettivo periodo di
responsabilità.