DURC - VALIDITA’ TEMPORALE - PRECISAZIONI - CIRCOLARE
MINISTERO DEL LAVORO N. 35/2010 - CIRCOLARE Inps N. 145/2010
L’Inps con circolare n. 145
del 17 novembre 2010,che si pubblica in calce alla presente nota, ha diramato
alcune precisazioni circa l’intervento ministeriale dei giorni scorsi avvenuto
con circolare n. 35/2010 (cfr. Not. n 11/2010) che ha
accordato la validità trimestrale al Durc nell’ambito
degli appalti pubblici, stessa validità attualmente in vigore nei privati.
Va preliminarmente sottolineato che nonostante sia stato
ribadito dall’istituto (vd. nt. n. 3), l’obbligo
introdotto dalla L. n. 2/2009 delle stazioni appaltanti di richiedere il Durc ogni qual volta sia previsto per legge, ciò non
esclude la facoltà in capo alle imprese di effettuare tale richiesta, così come
convenuto con gli istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro.
Ciò soprattutto al fine di
ovviare alla frequente inerzia delle stazioni appaltanti nel procedere a tale
richiesta, con evidenti gravi conseguenze per le imprese.
L’Inps, nel ribadire i
concetti espressi nella nota circolare ministeriale, ha sottolineato che
nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione a quella
dell’aggiudicazione, l’impresa può semplicemente dichiarare la propria
regolarità nei confronti dell’Istituto previdenziale.
Il Durc
successivamente emesso per il controllo di tale regolarità attesta la
regolarità alla data dell’autocertificazione e la sua validità trimestrale
decorrerà da tale data.
Lo stesso Durc utilizzato per la partecipazione all’appalto, purchè non decorrano i tre mesi, potrà essere utilizzato
anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
L’Inps, inoltre, ribadisce l’obbligo di utilizzo del Durc esclusivamente per i fini per i quali è stato
richiesto, invitando espressamente a ciò le stazioni appaltanti.
Nell’ambito dello stato di avanzamento
lavori, rimane ferma la necessità di richiedere il Durc
per ciascun Sal e con riferimento a ciascun contratto
e, anche in tale ambito, ai fini del pagamento, il documento avrà validità
trimestrale.
Questo significa che nel
caso in cui trascorra un lasso di tempo inferiore a tre mesi tra l’emissione
del certificato di Sal e il pagamento effettivo, non
ci sarà necessità di richiedere un nuovo Durc, in
quanto lo stesso documento, così come sottolineato nella nota, potrà essere
utilizzato per l’intera fase di gestione della spesa da parte della stazione
appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.
Viceversa, laddove tra due
diversi Sal intercorra un limite di tempo anche
inferiore ai tre mesi, sarà necessario richiedere, con
l’emissione del nuovo Sal, un nuovo Durc.
Stessa validità trimestrale
anche per i lavori effettuati in economia, per le attestazioni Soa, iscrizione albo fornitori e lavori privati in
edilizia.
Il Durc
richiesto invece per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
continua ad avere validità mensile.
Inps
Roma, 17/11/2010
Circolare n. 145
Oggetto: Validità temporale
del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35
dell’8 ottobre 2010.
Sommario: Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2010 ha previsto che
nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini
dell’iscrizione all’Albo fornitori e per le attestazioni SOA, il DURC ha validità trimestrale.
Premessa
La normativa che disciplina
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM
24 ottobre 2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione
uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
L’art. 7, comma 1,del
citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni
normative e contributive, il DURC ha validità mensile precisando, al comma 2,
che, nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità trimestrale.
La fattispecie relativa
alla validità temporale del DURC è stata oggetto di ripetuti interventi
giurisprudenziali che hanno espresso nel tempo orientamenti diversi.
In tale quadro si inserisce
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8
ottobre 2010 che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di
validità del DURC richiesto ai soggetti indicati all’art. 1 del citato Decreto.
1. Contratti pubblici.
Già l’Autorità di Vigilanza
in materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010,
“anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara,
nel settore degli appalti pubblici”, aveva riconosciuto la validità trimestrale
del DURC.
A tale conclusione la
predetta Autorità è pervenuta in considerazione di quanto già previsto con
riferimento al settore dei lavori privati in edilizia (1).
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta
l’Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno
espresso orientamenti conformi (2), con la circolare n. 35/2010 ha dettato le
indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità
Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici
disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella citata circolare, il
Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la
validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il
documento emesso possa essere utilizzato.
Procedure di selezione
del contraente.
Il DURC che, come noto,
attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio,
deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale
opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
La legge 28 gennaio 2009,
n. 2, ha stabilito che le stazioni
appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, nei casi previsti dalla legge
(3).
Si rammenta che l’impresa
nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino
all’aggiudicazione,può, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può
dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti
previdenziali. Il DURC emesso ai fini
del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data
e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione
indicata nella richiesta.
Fermo restando il vincolo
dell’utilizzo del DURC nell’ambito della singola procedura di selezione, la
stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della
partecipazione anche ai fini dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del
contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella dell’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Si precisa, inoltre, che,
nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto
a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti
e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle
finalità per cui lo stesso è stato emesso.
Fasi di stato
avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione.
Per lo stato di avanzamento
lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un
nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento,
richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a
ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC
avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti
pubblici per servizi e forniture.
Acquisizione di beni,
servizi e lavori effettuati in economia.
Nell’ambito degli appalti
aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in
economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
n.163/2006 (4), la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico
contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Si evidenzia che, nella
sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la
validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico
contratto.
2. Attestazione SOA,
iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
In analogia a quanto
disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale del DURC
trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA,
iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Con riferimento a tale
fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia,
nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere
utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
3. Benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con circolare n. 51 del 18
aprile 2008, l’Istituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla
disciplina del rilascio del DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione
dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale.
In particolare, è stato
precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici
normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge
(5), devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite
il DURC.
In ordine alla validità di
tale documento, si conferma che l’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha
stabilito che l’attestazione di regolarità ha validità mensile. Tale termine
continuerà, pertanto, ad avere validità anche successivamente alla presente
circolare.
Effetti della validità trimestrale
del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti.
In relazione a quanto sopra
esposto, considerato il ruolo fondamentale che il DURC riveste nell’ambito
delle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori
privati nell’edilizia, le stazioni appaltanti devono porre la massima
attenzione nell’utilizzo del documento all’interno della medesima procedura di
selezione che, come in precedenza evidenziato, ha validità anche per la fase di
aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia
trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione.
Al riguardo si rammenta che
l’elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni
appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è
stato richiesto.
A titolo esemplificativo,
il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della
fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
ovvero per lavori privati dell’edilizia, non potrà essere validamente
utilizzato dalla stazione appaltante, nell’ambito di un appalto pubblico, con
riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda altresì
le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale
potrà consentire l’utilizzo del medesimo documento per l’intera fase di
gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si
concluda nel medesimo arco temporale.
Note:
(1) Tale certificato ha
validità di tre mesi così come stabilito dall’art. 39-septies del decreto legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
(2) TAR Puglia, Lecce sez.
III – sentenza 16 ottobre 2009, n.2304.
(3) L’art. 16 bis, comma
10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009,
prevede che “le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio, anche mediante
strumenti informatici, il Documento di Regolarità Contributiva dagli Istituti
Previdenziali o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti casi in cui è
richiesto dalla legge”. Ne consegue che l’obbligo di richiedere il DURC in
tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad
esclusivo carico delle stazioni appaltanti.
(4) L’art. 125 comma 1
lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 dispone che le acquisizioni
in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante
procedura di cottimo fiduciario.
(5) L’art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che a decorrere dal 1 luglio
2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale” è subordinata al
possesso del DURC. La norma stabilisce, inoltre, che fermi restando gli altri
obblighi di legge, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto “degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.