DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE 2010 - PREVINDAI - CONTRIBUZIONE MINIMA 2010 - FASI - NUOVI IMPORTI 2011

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del "minimo tabellare" ma prevede un "trattamento minimo complessivo di garanzia" annuo - TMCG - ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.

A far data dal 31 dicembre 2010 l'importo del TMCG è pari:

- ad euro 57.000 lordi per i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica fino a 6 anni;

- ad euro 72.000 lordi per quelli con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 6 anni.

Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2010, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello “di garanzia”.

Si tratta di un intervento in due tempi:

- il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;

- il secondo, attraverso la corresponsione - a partire dal mese di gennaio 2011 - di un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.

Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente.

Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.

Con l'occasione si ricorda che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010).

In particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.

Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Il livello minimo è stabilito in euro 4.000 per l'anno 2010 (euro 4.500 per il 2012 ed euro 4.800 per il 2013).

Per le modalità operative si rinvia alle citate note del Previndai, rammentando, peraltro, che ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.

 

Si segnala infine che a decorrere dal 2011, come previsto dall’Accordo di rinnovo del 25 novembre 2009, sono modificati gli importi dei contributi dovuti al FASI, come riportato nella seguente tabella

 

 

a carico azienda

a carico dirigente

- Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al
  Fondo

416,00 euro

al trimestre

211,00 euro

al trimestre

- Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

281,00 euro

al trimestre