CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA - PROROGA AL 31 MARZO 2011

 

Si segnala che tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali, è stato sottoscritto un accordo al fine di prorogare fino al 31 marzo 2011 la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'accordo, firmato lo scorso 15 dicembre, prendendo atto della nuova legge finanziaria per il 2011, in attesa di definire le nuove regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2011, definisce un periodo transitorio fino al 31 marzo 2011, cui si applica quanto contenuto nell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2009-2010 del 4 maggio 2009, nonché nel Patto per le politiche attive del 16 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito si fornisce una sintesi dell'accordo in commento.

 

Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga)

L'accordo dispone che possono presentare nuove domande di periodi di trattamento di Cassa in deroga (CIG in deroga) con scadenza massima il 31 marzo 2011:

1. coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono presentare nuove domande possono presentarle con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31 marzo 2011.

2. coloro che hanno già presentato domande con scadenza 31 dicembre 2010 e non ancora autorizzate, possono presentare nuove domande con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza entro il 31 marzo 2011.

3. anche per coloro che presentano per la prima volta una domanda, il periodo richiesto deve avere scadenza entro il 31 marzo 2011.

Per quanto riguarda gli accordi sindacali necessari ai fini della presentazione della domanda, valgono le modalità attualmente in vigore con l'eccezione della scadenza massima del periodo di trattamento richiesto che dal 31 dicembre 2010 è posticipata al 31 marzo 2011.

Gli accordi già stipulati con previsione di periodi di trattamento nell'anno 2011, possono ugualmente essere allegati alle nuove richieste anche se prevedono scadenze dei trattamenti oltre il 31 marzo 2011. Ai fini della richiesta verrà comunque considerato il termine del 31 marzo 2011. L'eventuale periodo successivo previsto negli accordi medesimi non sarà preso in considerazione in questa fase transitoria.

 

Gli accordi stipulati entro il 31 gennaio 2011 potranno prevedere periodi di sospensione con decorrenza antecedente la data dell'accordo stesso.

Nessuna variazione in ordine alle modalità di presentazione delle domande e in ordine alla sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

 

Mobilità in deroga

Per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga, l'accordo prevede che i trattamenti medesimi verranno prorogati al 31 marzo 2011 entro il limite massimo di 12 mesi.

Infine è previsto che potranno essere presentate nuove domande di trattamento da parte dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.