DETASSAZIONE
DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N.
130/2010
Con Risoluzione n.130/E del 14 dicembre 2010,
pubblicata in calce alla presente sul sito del Collegio, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione
dell’imposta sostitutiva del 10%, spettante, sino al prossimo 31 dicembre 2010,
per i cd. ’’premi di produttività’’ erogati ai lavoratori del settore privato,
titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro
lordi (cfr. Not. n. 8-9/2010 e Not.
n. 10/2010).
L'Agenzia, con la circolare in commento, ha chiarito
che in
tutti i casi in cui sia teoricamente applicabile la tassazione agevolata (cfr. Not. n. 10/2010), la
disciplina agevolativa si rende applicabile a
condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività
trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere
effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato
alle annotazioni della certificazione CUD.
Tale attestazione è condizione di per sé
sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della
produttività richiesta dalla norma.
Si segnala che con la Legge di stabilità
(finanziaria 2011) è stato prorogato a tutto il 2011 il regime agevolativo in parola, lasciando invariato il limite di
6.000 euro, quale soglia per il regime agevolato elevando a 40.000 euro la
soglia di reddito da lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell'anno 2010,
per poter usufruire del beneficio.