DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 130/2010

 

Con Risoluzione n.130/E del 14 dicembre 2010, pubblicata in calce alla presente sul sito del Collegio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, spettante, sino al prossimo 31 dicembre 2010, per i cd. ’’premi di produttività’’ erogati ai lavoratori del settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro lordi (cfr. Not. n. 8-9/2010 e Not. n. 10/2010).

L'Agenzia, con la circolare in commento, ha chiarito che in tutti i casi in cui sia teoricamente applicabile la tassazione agevolata (cfr. Not. n. 10/2010), la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.

Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

Si segnala che con la Legge di stabilità (finanziaria 2011) è stato prorogato a tutto il 2011 il regime agevolativo in parola, lasciando invariato il limite di 6.000 euro, quale soglia per il regime agevolato elevando a 40.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell'anno 2010, per poter usufruire del beneficio.

 

 

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.130/E