RIFIUTI -
MATERIALI DA SCAVO - MANCATA PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO PER I MERCURIALI
A
causa della mancata proroga del periodo transitorio per i mercuriali (di cui
all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997 - si veda in merito il Notiziario n.
1/99), tutti i materiali quotati nelle borse merci (fra i quali i materiali
inerti non pericolosi provenienti da scavi) ed elencati nell'Allegato 1 del
D.M.5/9/94, dal 1° luglio 1999 sono classificati rifiuti e chi li gestisce
(cioè chi ne effettua la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento)
è soggetto alle disposizioni del decreto "Ronchi".
Per
quanto riguarda il trasporto del materiale è pertanto necessario che venga
compilato il formulario identificativo del rifiuto.
Resta
confermata l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
e della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti (MUD).
Chi
volesse effettuare il riutilizzo del materiale di risulta dagli scavi deve
effettuare la comunicazione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.22/97 alla
Provincia competente per territorio e attendere il decorso di 90 giorni dalla
data di inoltro, prima di poter riutilizzare il materiale di risulta.
Inoltre,
chi ha ottenuto l'autorizzazione al recupero, a differenza del semplice
produttore di rifiuti, deve, acquistare e vidimare il registro di
carico/scarico dei rifiuti.
Anche
in questo caso il trasporto del materiale deve avvenire con il formulario
identificativo del rifiuto.
Il
soggetto autorizzato al recupero dovrà, inoltre, effettuare la denuncia annuale
dei rifiuti recuperati entro il 30 aprile di ogni anno (MUD).