RIEPILOGO DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
La legge n.
317/2010, di conversione del D.L. n. 187/2010, ha apportato alcune modifiche
alla disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in appalti
pubblici
Novità - Le novità di
rilievo introdotte dalla legge 317/2010 riguardano l’innalzamento da 500 a
1.500 euro del tetto per le singole spese giornaliere non vincolate al
pagamento tramite conto dedicato e la proroga al 16/6/2011della
nuova disciplina relativa ai contratti stipulati prima del 7/9/2010.
RIEPILOGO NORMATIVA - Di seguito si riepiloga la normativa sulla
tracciabilità dei pagamenti in appalti pubblici, in attesa di pubblicare sul prossimo
numero del Notiziario e sul sito internet del Collegio Costruttori il testo
integrale della norma dopo le variazioni apportate dalla legge di conversione.
Tracciabilità dei pagamenti - Gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche,
anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per
più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati
movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I conti correnti dedicati possono essere
reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni e perciò con esclusione
di contanti e assegni.
Da
quando si applica la norma - Le disposizioni in parola si applicano
ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010.
I
contratti stipulati precedentemente ed i contratti di subappalto e i subcontratti
da essi derivanti, sono soggetti alla norma a partire dal 16 giugno 2011.
Pagamenti a dipendenti, enti, consulenti,
fornitori, per spese generali e macchinari - I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al
cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla
provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono
eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità
delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche quando il pagamento è
riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento
a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
Si
ritiene peraltro, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese
generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante
conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla
gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa.
Per l’acquisto di
materiali da stoccare in magazzino la norma non pone vincoli. L’acquisto ed il
pagamento verranno effettuati secondo le modalità che l’impresa ritiene più
opportune.
L’utilizzo di assegni
bancari e postali può ritenersi consentito per queste fattispecie solo al
ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti ivi
previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto
corrente (o conto di pagamento);
b) il conto su cui
vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
c) i predetti titoli
vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario
che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
I pagamenti in favore di enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere di importo fino
a 1.500 euro,
inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal
bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni,
bancomat) L'eventuale costituzione di un fondo
cassa cui attingere per spese giornaliere,
salvo l'obbligo di
rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti
tramite bonifico bancario
o postale o di
strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena
tracciabilità della transazione finanziaria.
CIG E
CUP
- Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai
subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il
codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino
all'adeguamento dei sistemi
telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, i dati possono essere inseriti nello
spazio destinato alla trascrizione della
motivazione del pagamento.
Obbligo
di comunicazione – clausola del contratto -
Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica. Inoltre, negli stessi termini, devono comunicare le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante, nei contratti da
sottoscrivere con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla normativa in commento. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante.
La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. A
tal fine l’Autorità di vigilanza ha predisposto appositi schemi, riportati in
calce alla propria determina consultabile sul sito internet del Collegio
Costruttori www.ancebrescia.it (articolo del 22-11-2010
dal titolo: Tracciabilita’ nei pagamenti in appalti
pubblici – indicazioni dell’autorita’ per la
vigilanza).
Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa
di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto degli obblighi qui illustrati
è sanzionato pecuniariamente (vedasi Notiziario 8/9-2010 e sito internet www.ancebrescia.it commento e testo
dell’art. 6 della legge136/2010).
Testo normativo coordinato sulla tracciabilità dei
pagamenti in appalti pubblici