IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2009
La disciplina fiscale
del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni dei
trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo
TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro
il 16 febbraio 2010, le imprese devono versare il saldo dell’imposta, pari all’11%
dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno
2009, dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il versamento
del saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando nella Sezione Erario
il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da indicare è
l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioè
il 2009.
Si rammenta che
in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del
TFR, sia in acconto che in saldo, può essere
utilizzato il credito derivante dall’anticipo d’imposta sui
trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3, commi da
Nel caso in cui
venga utilizzato il citato credito, ai fini della
compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno
di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso,
e cioè 2009 e nella colonna “importi a credito compensati”
il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.
Si segnala che,
nel caso vi siano quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria presso l'Inps, l'impresa dovrà provvedere ugualmente al
versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata
anche tenendo conto della quota di TFR affluita al Fondo in parola. Infatti,
l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre
Successivamente il datore di lavoro provvederà a conguagliare,
secondo le istruzioni fornite dall’Inps con
messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008), l’importo
versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato
presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva modello DM10.
Più
precisamente l’importo dell'acconto dell'imposta dell'11% relativo alle somme versate al Fondo di Tesoreria deve
essere riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice
“PF30” con il significato di “importo imposta sostitutiva TFR
Fondo di Tesoreria”.