IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2009

 

La disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.

Pertanto entro il 16 febbraio 2010, le imprese devono versare il saldo dell’imposta, pari all’11% dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno 2009, dedotto quanto versato in sede di acconto.

Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando nella Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioè il 2009.

Si rammenta che in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, sia in acconto che in saldo, può essere utilizzato il credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3, commi da 211 a 213, della Legge n. 662/96, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo del credito d’imposta previste dalla relativa normativa.

Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioè 2009 e nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.

Si segnala che, nel caso vi siano quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria presso l'Inps, l'impresa dovrà provvedere ugualmente al versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata anche tenendo conto della quota di TFR affluita al Fondo in parola. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 ha precisato che anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato ed è compito della impresa provvedere al versamento della imposta sostitutiva sulla rivalutazione così determinata.

Successivamente il datore di lavoro provvederà a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall’Inps con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008), l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva modello DM10.

Più precisamente l’importo dell'acconto dell'imposta dell'11% relativo alle somme versate al Fondo di Tesoreria deve essere riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice “PF30” con il significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.