IRPEF - TASSAZIONE AGEVOLATA DELL'EET - PROROGA PER L'ANNO 2010

 

Sul Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 è stata pubblicata la Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), in vigore dal 1° gennaio 2010.

Tra le altre disposizioni di interesse relative al lavoro dipendente, si segnala che la Legge Finanziaria 2010 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, la detassazione dei premi di produttività (e dunque anche dell'Elemento Economico Territoriale - EET), nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

Pertanto fino al 31 dicembre 2010 continuano a non concorrere alla formazione dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (tra questi, per il settore edile, come detto rientra l'Elemento Economico Territoriale).

Ricorrendone i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale limite di 6.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.

L'importo di 6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

Tale beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 alla medesima imposta sostitutiva del 10% applicata nel 2009 stesso. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva nel 2010 non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2009, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.

L’Agenzia delle Entrate, con proprio comunicato stampa del 10 febbraio 2009 ha confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme corrisposte ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite Modello F24 restano quindi quelli già istituiti con la Risoluzione n. 287/E dell’8 luglio 2008:

- codice 1053: “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente”;

- codice 1604: “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione”;

- codice 1904: “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione”;

- codice 1905: “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione”;

- codice 1305: “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta maturata fuori delle predette regioni".