IRPEF -
TASSAZIONE AGEVOLATA DELL'EET - PROROGA PER L'ANNO 2010
Sul
Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 è stata pubblicata
Tra le altre
disposizioni di interesse relative al lavoro
dipendente, si segnala che
Pertanto
fino al 31 dicembre 2010 continuano a non concorrere alla formazione
dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef
per scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa (tra
questi, per il settore edile, come detto rientra l'Elemento Economico
Territoriale).
Ricorrendone
i requisiti, le somme erogate per uno dei titoli sopra richiamati e fino al
limite di 6.000 euro lordi sono sottoposte ad una imposta
sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef
ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale limite di 6.000 euro
è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10%. Se
il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti,
somme superiori a 6.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite
sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.
L'importo di
6.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui
determinazione concorrono tutte le voci retributive
sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche
in presenza di più rapporti di lavoro.
Tale
beneficio trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del
settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente
non superiore, nell'anno
L’Agenzia
delle Entrate, con proprio comunicato stampa del 10 febbraio
- codice 1053: “Imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da
lavoro dipendente”;
- codice 1604: “Imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da
lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione”;
- codice 1904: “Imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da
lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione”;
- codice 1905: “Imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da
lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione”;
- codice 1305: “Imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da
lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta maturata fuori
delle predette regioni".