LEGGE N. 68/1999 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - 30 GENNAIO 2010 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ESENZIONE PER LE IMPRESE EDILI - CONDIZIONI

Il prossimo 30 gennaio 2010 scade il termine entro il quale è necessario inviare il prospetto informativo previsto dalla Legge n. 68/99 in tema di assunzioni dei disabili.

Le imprese edili sono tenute a tale adempimento solo se occupano almeno 15 lavoratori amministrativi, come meglio si dirà in prosieguo.

L'art. 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone, che i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge stessa sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2008 per i soli datori di lavoro del settore edile non rientra nella base di computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr. Not. n.1/2008). Tale novità è stata introdotta dall'art. 1 comma 53 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 che ha modificato l'art. 5 comma 2 della Legge 68/99.

Pertanto le imprese edili sono obbligate all'invio del prospetto solo se, eliminando dal totale della forza lavoro aziendale, da computarsi ai fini della Legge n. 68/99, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, risulta che l'impresa occupa più di 15 dipendenti.

Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero del Lavoro che con interpello n. 65/2009 (cfr. Not. n. 8-9/2009) ha precisato che l’obbligo di invio del prospetto informativo relativo alla normativa sui disabili, non può legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei lavoratori rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle recenti modifiche legislative. Alla luce di ciò è pertanto confermato che, nel caso di imprese edili, al fine di ravvisare l’esistenza o meno dell’obbligo di invio del prospetto informativo, è necessario tener conto degli scomputi relativi al personale di cantiere e agli autisti.

Circa la definizione delle nozioni di personale di cantiere, di addetti al trasporto del settore edile, di cantiere e di datori di lavoro nel settore edile, si precisa che:

1) con l’espressione “personale di cantiere”, il Ministero del Lavoro con circolare del 29 gennaio 2008, ha chiarito che la locuzione, non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del “cantiere”, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del “cantiere”;

2) per “addetti al trasporto del settore” debbano intendersi gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile;

3) per ciò che concerne il riferimento al “cantiere” con tale espressione va inteso l’ambito in cui operano le aziende che svolgono le attività descritte dall’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008;

4) per ciò che concerne la formula “datori di lavoro del settore edile”, è necessario rifarsi a quanto espresso dal Ministero del Lavoro nella nota  n. 2 aprile 2008. Con tale espressione, ha chiarito il Dicastero, bisogna intendere colui che svolge attività nell’ambito dei cantieri edili di cui all’allegato I del D.lgs. 494/1996 (ora allegato X del D.Lgs. n. 81/2008), che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e che sia inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione delle imprese che comunque sono tenute all'invio del prospetto in commento.