LEGGE N. 68/1999 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - 30
GENNAIO 2010 - TERMINE PER
Il prossimo
30 gennaio 2010 scade il termine entro il quale è
necessario inviare il prospetto informativo previsto dalla Legge n. 68/99 in
tema di assunzioni dei disabili.
Le imprese edili sono
tenute a tale adempimento solo se occupano almeno 15 lavoratori amministrativi,
come meglio si dirà in prosieguo.
L'art. 9, comma 6, della Legge
12 marzo 1999, n. 68, dispone, che i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni della legge stessa sono tenuti ad inviare agli uffici competenti
un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori disabili.
Peraltro, a decorrere dal
1° gennaio 2008 per i soli datori di lavoro del settore edile non rientra nella
base di computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore
(cfr. Not. n.1/2008). Tale novità è stata
introdotta dall'art. 1 comma 53 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 che ha
modificato l'art. 5 comma 2 della Legge 68/99.
Pertanto le imprese edili
sono obbligate all'invio del prospetto solo se, eliminando dal totale della
forza lavoro aziendale, da computarsi ai fini della Legge n. 68/99, il
personale di cantiere e gli addetti al trasporto, risulta
che l'impresa occupa più di 15 dipendenti.
Tale interpretazione è stata
confermata dal Ministero del Lavoro che con interpello n. 65/2009 (cfr. Not. n.
8-9/2009) ha precisato che l’obbligo di invio del prospetto informativo
relativo alla normativa sui disabili, non può legarsi al numero complessivo dei
lavoratori facenti parte dell’organico aziendale, bensì al numero dei
lavoratori rientranti nella base di computo, così come calcolata in base alle
recenti modifiche legislative. Alla luce di ciò è pertanto confermato che, nel
caso di imprese edili, al fine di ravvisare
l’esistenza o meno dell’obbligo di invio del prospetto informativo, è
necessario tener conto degli scomputi relativi al personale di cantiere e agli
autisti.
Circa la definizione delle nozioni di personale di cantiere, di addetti
al trasporto del settore edile, di cantiere e di datori di lavoro nel
settore edile, si precisa che:
1)
con l’espressione “personale di cantiere”, il Ministero del Lavoro con
circolare del 29 gennaio
2)
per “addetti al trasporto del settore” debbano intendersi gli autisti
adibiti al trasporto proprio del settore edile;
3)
per ciò che concerne il riferimento al “cantiere” con tale
espressione va inteso l’ambito in cui operano le aziende che svolgono le
attività descritte dall’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008;
4)
per ciò che concerne la formula “datori di lavoro del settore edile”, è
necessario rifarsi a quanto espresso dal Ministero del Lavoro nella nota n. 2 aprile 2008.
Con tale espressione, ha chiarito il Dicastero,
bisogna intendere colui che svolge attività nell’ambito dei cantieri edili di
cui all’allegato I del D.lgs. 494/1996 (ora allegato
X del D.Lgs. n. 81/2008),
che risulta iscritto al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. e che sia
inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione delle imprese
che comunque sono tenute all'invio del prospetto in
commento.