IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA
11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2010
La disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni dei
trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR,
deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti
scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro
il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16
febbraio 2011, le imprese devono versare il saldo dell’imposta, pari all’11%
dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata nell’anno 2010, dedotto
quanto versato in sede di acconto.
Il versamento del saldo
deve essere effettuato tramite il Mod.
F24, indicando nella Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di
riferimento da indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioè il 2010.
Si rammenta che in sede di
versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, sia in acconto
che in saldo, può essere utilizzato il credito
derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui
all’art. 3, commi da
Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della
compilazione del Mod. F24, nella colonna “anno di
riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso, e cioè 2010 e
nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250, relativo
all’anticipo di imposta sui TFR.
Si segnala che, nel caso vi
siano quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria presso l'Inps,
l'impresa dovrà provvedere ugualmente al versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata anche tenendo conto della quota di TFR
affluita al Fondo in parola. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con circolare n.
70/E del 18 dicembre
Successivamente il datore di lavoro
provvederà a conguagliare, secondo le istruzioni fornite dall’Inps con messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n.
4/2008), l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di
accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia
contributiva modello DM10.
Più precisamente l’importo
dell'acconto dell'imposta dell'11% relativo alle somme
versate al Fondo di Tesoreria deve essere riportato nel modello Uniemens nel campo <ImportoRecTFR>
elemento inserito all'interno del campo <AziendaTFR>,
<RecuperoTFR> inserendo nel campo <CausaleRecTFR> il codice “PF30” con il significato di
“importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.