INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2010/2011 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 16
febbraio 2011 devono essere effettuate le operazioni
connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail
relativi all'anno 2010 (regolazione del premio) ed all'anno 2011 (anticipo rata
premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:
DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2010
1) Presentazione
della dichiarazione anno 2010
La
dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail
entro il 16 febbraio 2011 e, sempre entro il 16 febbraio, va effettuato
il versamento del premio dovuto.
La
presentazione della dichiarazione può avvenire, alternativamente, mediante:
- consegna della dichiarazione presso la competente sede Inail;
- spedizione postale a mezzo invio raccomandata A.R.;
- in via telematica, avvalendosi del servizio "Alpi on
line” che consente di effettuare, con procedura
guidata, tutte le operazioni per l'autoliquidazione
compreso il conteggio dei premi;
- in via telematica,
trasmettendo la sola dichiarazione delle retribuzioni.
Per la
trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it.
Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e
del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del
codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla
locale sede dell'Istituto.
Per le imprese
che presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza
del termine per la presentazione è differita
al 16 marzo 2011, fermo restando il termine del 16 febbraio 2011 per il
versamento del premio.
2) Modalità di redazione
della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
2010 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito
modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail,
che non presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro
"RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni
corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di
riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari
di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni
erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai
collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione
di aziende non artigiane.
3) Retribuzione per i
dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto
della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile
retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari
al massimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Tale massimale
per l'anno 2010 è fissato nell'importo annuo di euro 26.648,70 sino al 30 giugno 2010 e
nell'importo annuo di euro 26.847,60
dal 1° luglio 2010. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari
a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui
non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori
più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle
retribuzioni dell'anno 2010 per i soci di ogni tipo di società che prestino
opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati
in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge,
i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli
affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza
al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano
opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per
l'anno 2010 è così fissata:
Retribuzione
convenzionale |
1° gennaio
- 30 giugno 2010 |
dal 1° luglio 2010 |
giornaliera |
euro 47,83 |
euro 48,19 |
mensile |
euro 1.195,78 |
euro 1.204,70 |
annuale |
euro 14.349,30 |
euro 14.456,40 |
5) Parasubordinati
Per i rapporti
parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr.
suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente),
in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati
svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a
motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U.
per gli altri lavoratori.
Il premio
assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i
mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I
valori in parola sono così determinati:
|
1° gennaio
- 30 giugno 2010 |
dal 1° luglio 2010 |
|
minimale
|
annuo
|
euro 14.349,30 |
euro 14.456,40 |
mensile
|
euro 1.195,78 |
euro 1.204,70 |
|
massimale
|
annuo
|
euro 26.648,70 |
euro 26.847,60 |
mensile
|
euro 2.220,73 |
euro 2.237,30 |
6) Retribuzione per i
dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai
fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale - qualora stipulato,
nell'ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) - comporta, come è noto, il ragguaglio della
retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto
l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo
della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene
dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza,
scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti
a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione.
Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento
anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione
del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto
tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna
procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per
i rapporti part-time per l'anno
c) Retribuzione
da denunciare
Determinato l'importo
orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per
le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza
di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi
retribuiti, ferie, festività… Non vanno computate invece le ore non retribuite
come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale modo la retribuzione da
denunciare.
7) Riduzione
contributiva dell’11,50% - Adempimenti delle imprese
L’Inail con nota del 10 dicembre 2010, prot.
Si rammenta che
tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:
- non hanno
riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza;
- sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
- applicano la
parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
- non abbiano
riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di
tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato
A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).
Sul modello di
dichiarazione delle retribuzioni, l'ammontare delle retribuzioni che possono
beneficiare della riduzione dell'11,50% deve essere
riportato nella apposita sezione (campo 17) indicando il numero "1"
nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto
per il settore edile.
Ciò premesso l’Inail ha sottolineato che i
datori di lavoro dovranno presentare il modello di
autocertificazione predisposto dall’Inail,
allegato alla nota del 16 dicembre 2009, così come modificato dalla successiva
nota Inail del 15 gennaio 2010, per l’assenza di
condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge
248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 16
febbraio 2011. Tale modello è disponibile anche sul sito internet del
Collegio in calce alla presente nota informativa.
Inoltre, si
rammenta che
Il Ministero
del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della
autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta del
beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione,
la autocertificazione doveva essere inviata alla DPL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni
eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle
seguenti situazioni:
- è stata
inviata la autocertificazione alla DPL e non sono
intervenute modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma deve
trasmettere all'Inail il modello di dichiarazione
allegato alla citata circolare Inail del 16 dicembre
2009;
- non è
stata inviata la autocertificazione alla DPL:
oltre ad inviare all'Inail il modello di
dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto del 16 dicembre
- è stata
inviata la autocertificazione alla DPL ma nel
frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla circolare
dell'Istituto, l'impresa, deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista
dal Decreto 24 ottobre 2007 entro il 16 febbraio 2011.
8) Riduzione per imprese
artigiane
Per potere
usufruire di tale riduzione le imprese artigiane, in possesso dei previsti
requisiti, sul modello di dichiarazione delle retribuzioni devono barrare la
casella relativa al campo 90.
L’Inail con la nota prot. 8920
sopra richiamata, segnala che per poter godere della
riduzione in parola, pur in assenza dei decreti ministeriali previsti dalla
Legge n. 296/2006, a
partire dall'anno 2011 (e dunque con la regolazione dell'anno 2011 contenuta
nella Autoliquidazione che sarà presentata nel 2012),
la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura
che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli
interessati abbiano preventivamente (ossia con l'Autoliquidazione
dell'anno precedente) presentato richiesta di ammissione al beneficio.
Pertanto, per poter usufruire
della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011 (e
dunque contenuta, come detto, non nella presente Autoliquidazione,
da presentare entro il 16 febbraio 2011, ma in quella successiva, che sarà
presentata nel 2012) le imprese artigiane in occasione dell'attuale Autoliquidazione 2010/2011 devono barrare la casella 90,
recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei
requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e
781".
La riduzione,
al momento, si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e
dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel
biennio precedente alla data della richiesta di ammissione
al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall’Istituto rilevando gli
infortuni denunciati, escluse le franchigie. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l’annualità cui si
riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla
regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2009-2010).
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2010 - 2011
Entro la sopra
richiamata data del 16 febbraio 2011 le imprese dovranno provvedere
all'operazione di autoconguaglio
dei premi relativamente al saldo per l'anno 2010 ed all'anticipo per l'anno
2011. Le modalità di effettuazione di tali operazioni
sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda
che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 2011 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2010 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati, anche in via telematica,
entro il 16 febbraio 2011 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica
disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni
2011 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda
ecc.)
a) Pagamento rateale
sia del premio di saldo 2010 che di acconto 2011.
Modalità per la richiesta di rateazione
Il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2011. Le somme relative alle
scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso
equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in
assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data
del versamento (attualmente pari al 1,5%, come fissato dal Decreto 7 dicembre
2010).
Il conguaglio,
in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà
essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.
A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008
l'Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare
il premio. Infatti, come precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre
A decorrere
dall'autoliquidazione 2009/2010 l'Inail
ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di
dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il
pagamento, barrando la casella NO (campo 89), eliminando così l'obbligo di
inviare all'Inail una ulteriore
e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità
di pagamento. Pertanto l'impresa che:
-
intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una
precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata
dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione
delle retribuzioni;
-
in una precedente autoliquidazione
non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in
occasione della autoliquidazione 2008/2009, deve
barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva
revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;
-
intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa
in una precedente autoliquidazione, versando il
premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta
precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della
dichiarazione delle retribuzioni.
Per quanto
riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato
che il codice di "agevolazione" 70, che individua la facoltà di
pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato"
sull'autoliquidazione dell'anno in corso.
b) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento
del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il
mod. F24 indicando nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail
di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail
di Breno;
-
nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il
relativo codice controllo. (Tali dati possono essere
rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);
-
nel campo numero di riferimento: il numero 902011;
-
nel campo causale: la lettera P;
-
nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato
l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra
regolazione passiva 2010 e rata anticipo 2011.
- Modello
Autocertificazione per sconto settore edile (formato Excel)
- Modello
Autocertificazione per sconto settore edile (formato PDF)