INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2010/2011 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 16 febbraio 2011 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2010 (regolazione del premio) ed all'anno 2011 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

 

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2010

1) Presentazione della dichiarazione anno 2010

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 16 febbraio 2011 e, sempre entro il 16 febbraio, va effettuato il versamento del premio dovuto.

La presentazione della dichiarazione può avvenire, alternativamente, mediante:

- consegna della dichiarazione presso la competente sede Inail;

- spedizione postale a mezzo invio raccomandata A.R.;

- in via telematica, avvalendosi del servizio "Alpi on line” che consente di effettuare, con procedura guidata, tutte le operazioni per l'autoliquidazione compreso il conteggio dei premi;
          - in via telematica, trasmettendo la sola dichiarazione delle retribuzioni.

Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell'Inail all'indirizzo www.inail.it. Sezione "Punto Cliente” Area Aziende. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell'Istituto.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2011, fermo restando il termine del 16 febbraio 2011 per il versamento del premio.

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2010 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane.

 

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Tale massimale per l'anno 2010 è fissato nell'importo annuo di euro 26.648,70 sino al 30 giugno 2010 e nell'importo annuo di euro 26.847,60 dal 1° luglio 2010. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

 

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2010 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l'anno 2010 è così fissata:

 

Retribuzione convenzionale

1° gennaio - 30 giugno 2010

dal 1° luglio 2010

giornaliera

euro 47,83

euro 48,19

mensile

euro 1.195,78

euro 1.204,70

annuale

euro 14.349,30

euro 14.456,40

 

5) Parasubordinati

Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

 

1° gennaio - 30 giugno 2010

dal 1° luglio 2010

minimale

annuo

euro 14.349,30

euro 14.456,40

mensile

euro 1.195,78

euro 1.204,70

massimale

annuo

euro 26.648,70

euro 26.847,60

mensile

euro 2.220,73

euro 2.237,30

 

 

 

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale - qualora stipulato, nell'ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) - comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

 

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l'anno 2010, in euro 6,57 al fine di individuare quello di maggior importo.

 

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività… Non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

7) Riduzione contributiva dell’11,50% - Adempimenti delle imprese

L’Inail con nota del 10 dicembre 2010, prot. 8920 ha ricordato che la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995, è stata confermata solo fino a tutto il dicembre 2010. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all'anno 2010 (regolazione 2010) e pertanto non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2011.

Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:

- non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;

- sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;

- applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;

- non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).

Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l'ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell'11,50% deve essere riportato nella apposita sezione (campo 17) indicando il numero "1" nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile.

Ciò premesso l’Inail ha sottolineato che i datori di lavoro dovranno presentare il modello di autocertificazione predisposto dall’Inail, allegato alla nota del 16 dicembre 2009, così come modificato dalla successiva nota Inail del 15 gennaio 2010, per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 16 febbraio 2011. Tale modello è disponibile anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa.

Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell'11,50%, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l'obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DPL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.

In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- è stata inviata la autocertificazione alla DPL e non sono intervenute modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma deve trasmettere all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla citata circolare Inail del 16 dicembre 2009;

- non è stata inviata la autocertificazione alla DPL: oltre ad inviare all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto del 16 dicembre 2009, l'impresa deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 entro il 16 febbraio 2011;

- è stata inviata la autocertificazione alla DPL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inail il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto, l'impresa, deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 entro il 16 febbraio 2011.

 

8) Riduzione per imprese artigiane

Per potere usufruire di tale riduzione le imprese artigiane, in possesso dei previsti requisiti, sul modello di dichiarazione delle retribuzioni devono barrare la casella relativa al campo 90.

L’Inail con la nota prot. 8920 sopra richiamata, segnala che per poter godere della riduzione in parola, pur in assenza dei decreti ministeriali previsti dalla Legge n. 296/2006, a partire dall'anno 2011 (e dunque con la regolazione dell'anno 2011 contenuta nella Autoliquidazione che sarà presentata nel 2012), la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano preventivamente (ossia con l'Autoliquidazione dell'anno precedente) presentato richiesta di ammissione al beneficio.

Pertanto, per poter usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011 (e dunque contenuta, come detto, non nella presente Autoliquidazione, da presentare entro il 16 febbraio 2011, ma in quella successiva, che sarà presentata nel 2012) le imprese artigiane in occasione dell'attuale Autoliquidazione 2010/2011 devono barrare la casella 90, recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781".

La riduzione, al momento, si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall’Istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l’annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2009-2010).

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2010 - 2011

Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2011 le imprese dovranno provvedere all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2010 ed all'anticipo per l'anno 2011. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2011 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2010 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, anche in via telematica, entro il 16 febbraio 2011 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2011 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.)

 

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2010 che di acconto 2011. Modalità per la richiesta di rateazione

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011. Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data del versamento (attualmente pari al 1,5%, come fissato dal Decreto 7 dicembre 2010).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.

A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio. Infatti, come precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre 2007, a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è da considerare valida anche per gli anni successivi.

A decorrere dall'autoliquidazione 2009/2010 l'Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 89), eliminando così l'obbligo di inviare all'Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l'impresa che:

-         intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;

-         in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2008/2009, deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;

-         intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.

Per quanto riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di "agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato" sull'autoliquidazione dell'anno in corso.

 

b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

-            nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno;

-            nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);

-            nel campo numero di riferimento: il numero 902011;

-            nel campo causale: la lettera P;

-            nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2010 e rata anticipo 2011.

 

- Modello Autocertificazione per sconto settore edile (formato Excel)

 

- Modello Autocertificazione per sconto settore edile (formato PDF)