INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 -
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2010 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2010 che conferma, per
l'anno 2010, nella misura pari all'11,50% la riduzione contributiva prevista
nel settore dell’edilizia dall'art. 29 della Legge n. 341/95.
Con circolare n. 7 del 20 gennaio 2011, che qui di seguito
si riepiloga, l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di
consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione contributiva in
parola.
La riduzione spetta esclusivamente
per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
1) Nuova disciplina della riduzione
contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in parola è stata modificata
dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere
dall'anno 2008, la riduzione dell'11,50% per le imprese edili regolari,
iscritte alla Cassa Edile le quali versano i contributi sull’orario
contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione
sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto
interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1
e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del
decreto si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo
conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva
riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso
entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Come detto, per l'anno 2010 è intervenuto il Decreto del
Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2010 che ha confermato, per l'anno 2010, la
riduzione nella misura pari all'11,50%.
2) Istruzioni Inps
L'Istituto, con la circolare n. 7/2011, ha dettato le
necessarie istruzioni per l'applicazione della riduzione in parola.
Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di
paga da gennaio a dicembre 2010, interessa tutti i datori di lavoro che
esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2.
Dal 1° gennaio 2008 vige una nuova classificazione
denominata ATECO 2007 non ancora recepita dall'Inps. Al fine di consentire una
agevole verifica della posizione della singola impresa, sul sito del Collegio
in calce alla presente circolare, è riportata una tavola di raccordo tra i
codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007.
Con la circolare in commento l'Inps ricorda che la base di
calcolo sulla quale applicare la riduzione dell'11,50% è determinata
sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per la formazione continua che
è compreso nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la
disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui
rientrano:
- l'esonero dal
versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di
Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o
in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria
dell'Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
- l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti", in
funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche
complementari o al Fondo di Tesoreria (per l'anno 2010 cfr. suppl. n. 1
al Not. n.1/2010). Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%
sopra visto, nell'anno 2010 era fissato nella misura dello 0,23% sempre con
riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR
in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps.
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non
beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione
all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo
0,23% in parola.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai
regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa
a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i
quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad
altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di
inserimento, ecc.).
Requisiti per accedere alla
riduzione
Per poter godere della riduzione dell'11,50% è
necessario che i datori di lavoro spediscano alla sede Inps territorialmente
competente lo specifico modello di dichiarazione predisposto dell'Inps,
allegato nella circolare n. 115/2009, che si consiglia di inviare
tramite raccomandata a.r. unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Con tale auto-dichiarazione l’impresa attesta:
1) l’assenza di condanne passate in
giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel
quinquennio precedente;
2) il possesso dei requisiti per il
rilascio del Durc.
L'Istituto ha sottolineato che l'invio della
autocertificazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione
contributiva in argomento. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità
della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente
fruite.
Il fac-simile è pubblicato in calce alla presente nota.
Con l'occasione si rammenta che
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito
che l'invio della autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta
del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale
previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DPL entro il 30
aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da
inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica
di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi
in una delle seguenti situazioni:
- è stata inviata la autocertificazione alla DPL e non
sono intervenute modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma
deve trasmettere all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare
dell'Istituto n. 115/2009;
- non è stata inviata la autocertificazione alla DPL:
oltre ad inviare all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare
dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa, deve inviare alla DPL
l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della
presentazione del flusso Uniemens sul quale è esposta la riduzione dell'11,50%;
- è stata inviata la autocertificazione alla DPL ma nel
frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inps il modello
di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa,
deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007
prima della presentazione del flusso Uniemens sul quale è esposta la riduzione
dell'11,50%.
Modalità operative
Le istruzioni prevedono che per le operazioni di
conguaglio i datori di lavoro interessati dovranno determinare l'ammontare
complessivo della riduzione contributiva spettante, ove non già operata, per i
periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro
il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare in
commento ( e dunque entro il 16 aprile 2011).
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il
calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2010.
Aliquota periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2010
Imprese industriali con più di 15 dipendenti
35,28%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera
la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15
dipendenti
34,68%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera
la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,63%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera
la riduzione contributiva
* tale
valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento
ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei
fondi pensione o al fondo di tesoreria dell'Inps tale valore dovrà essere
ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad
ogni singolo lavoratore per il quale l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR
in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps della quota
parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia
per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione
spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
(per l'anno 2010 fissato nella misura dello 0,23%).
- Tavola di raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007
- Modello
di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009