INAIL -
OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - PROROGA DEL TERMINE PER
L'Inail
con nota del 24 gennaio
La
proroga è in dipendenza del fatto che l'Inail riferisce essere di prossima
pubblicazione un decreto ministeriale che, tra l'altro, incrementa la misura
della riduzione (che ad oggi opera in misura fissa - pari al 10% per le imprese
fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre) fissandola in
relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, come segue:
Lavoratori - anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
30 % |
Da |
23 % |
Da |
18 % |
Da |
15 % |
Da |
12 % |
Oltre 500 |
7 % |
Con
la nota in parola, inoltre, l'Inail dispone che le sedi territoriali
dell'istituto applichino da subito
le nuove e più favorevoli percentuali di riduzione.
Inail
Direzione
Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Prot 60010.24/01/2011.0000507
Oggetto: Proroga del termine per la presentazione
delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.
In relazione alla prossima
emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'articolo 24 MAT
come da delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010,
e tenuto conto delle sollecitazioni pervenute sia da tutte le parti sociali nonché dell'ordine del giorno promulgato dal CIV il 19
gennaio u.s., la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è prorogata
sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica,
al 28 febbraio in coerenza con le emanande
disposizioni.
Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore
gestione della fase transitoria.
L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le
Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare
tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.
Le Strutture in indirizzo fino a nuova comunicazione da parte
della scrivente continueranno ad evadere le istanze
secondo la prassi consolidata.