DISCARICHE - NUOVI CRITERI
AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281 il DM 27
settembre 2010 che definisce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs.
36/2003 e che abroga il precedente DM 3 agosto 2005.
Rispetto
alla disciplina previgente non si registrano rilevanti novità: il decreto, in
particolare, contiene il richiamo al Regolamento CE 850/2004 del Parlamento
europeo relativo agli inquinanti organici persistenti e rivede alcune soglie di
concentrazione di determinate sostanze.
Viene
ribadito l’obbligo per il produttore di effettuare la caratterizzazione di base
dei rifiuti, in occasione del primo conferimento, ovvero in caso di variazione
significativa del processo produttivo e comunque una volta l’anno.
Da tale
obbligo sono comunque esclusi alcuni rifiuti inerti (ad esempio CER 101208,
170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 200202) per i quali è
consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione, in
quanto sono considerati già conformi ai criteri di ammissibilità stabiliti nel
decreto medesimo. Al riguardo, si ricorda però che nella prassi può accadere
che proprietari di discariche subordinino il conferimento di questi materiali
presso il proprio impianto alla caratterizzazione da parte del produttore.
Peraltro si
segnala che il Decreto ha introdotto, tra i rifiuti inerti conferibili senza
preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti individuati dal Codice Cer 101208 e cioè “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle
e materiali da costruzione” (sottoposti a trattamento termico).
Si segnala,
altresì, in quanto di interesse del settore, che è confermata la possibilità di
conferire i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, a
condizione che siano rispettate le condizioni prescritte nell’allegato 2 del
decreto stesso (deposito in celle esclusivamente dedicate, obbligo di copertura
e allestimento di apposita area ecc.).
Il decreto,
infine, introduce la possibilità di realizzare all’interno delle discariche per
rifiuti pericolosi lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi, purchè sia garantita
all’ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da
quelli pericolosi. A tal fine è necessario il rilascio di un’apposita
autorizzazione da parte dell’autorità competente che dovrà verificare caso per
caso la sussistenza delle condizioni richieste e procedere con una valutazione
del rischio.
Per completezza,
si ricorda che la disciplina delle discariche è contenuta nel D.Lgs. 36/2003, con il quale è stata introdotta la nuova
classificazione delle discariche stesse, vale a dire per i rifiuti inerti, per
rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.