MODIFICHE AL CODICE DELL’AMBIENTE
- ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Entrata in
vigore
Le modifiche
apportate al D.Lgs. 152/2006 a seguito del D.Lgs. 205/2010 entrano in vigore,
salvo diverso avviso, dal 25 dicembre 2010.
Per quanto
attiene agli adempimenti relativi al SISTRI (ivi compreso il regime
sanzionatorio), nonché le modifiche introdotte in materia di Registro di carico
e scarico dei rifiuti l’entrata in vigore è stata prorogata al 1° giugno 2011.
Terre e
rocce da scavo
Va premesso
innanzitutto che la gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del sito
di produzione continuerà a seguire le regole dell’art. 186 sino all’emanazione
di un apposito decreto.
Il decreto
legislativo 205/2010 individua quattro possibilità operative:
a) continua
ad essere ammesso l’utilizzo del materiale, se non inquinato, direttamente nel
sito di produzione a condizione che vi sia certezza dell’utilizzo nell’ambito
della costruzione ed allo stato naturale (art. 185 comma 1 lett. c). In questo
caso non si applica la normativa sui rifiuti e quindi la Parte IV del D.Lgs.
152/06. Tale previsione conferma le indicazioni dell’art. 185 comma 1 lett. c
bis) introdotte dall’art. 20 comma 10 sexies lett. a) del D.L. 185/08 con il
quale era già stata recepita la Direttiva 2008/98/CE;
b) al di
fuori dell’ambito di produzione (cantiere) le terre e rocce debbono essere
considerate come rifiuto ai sensi dell’art. 184, comma 3 lett. b);
c) in
alternativa l’utilizzo è ammesso:
1) come
sottoprodotto in base all’attuale art. 186 e dopo l’emanazione del Decreto
ministeriale ai sensi dell’art. 184 bis;
2) come
Materia Prima Seconda - MPS ai sensi dell’ art. 184 ter (MPS).
Le
condizioni in base alle quali le terre e rocce sono qualificabili come
sottoprodotto dovranno essere definite con un apposito decreto ministeriale.
Anche per
l’individuazione delle terre e rocce come Materia Prima Seconda,
successivamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, il decreto
legislativo 205/2010 rinvia ad uno o più specifici provvedimenti ministeriali
di futura emanazione; nel frattempo i riferimenti normativi utilizzabili sono
quelli relativi ai DD.MM. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre
2005 n. 269, all’art. 9 bis lett. a) - b) della legge n. 210/08 e,
limitatamente ai 6 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto
correttivo, alla Circolare Min. Ambiente 28 giugno 1999V/MIN.
Accogliendo
una specifica richiesta proveniente dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e sulla quale l’ANCE si era espressa negativamente, il Governo ha
ritenuto opportuno, come già detto, al fine di evitare vuoti normativi,
mantenere in vigore (art. 39 comma 4 del D.Lgs. 205/2010), sino all’entrata in
vigore del decreto ministeriale che individuerà le caratteristiche del
sottoprodotto, l’art. 186 del D.Lgs. 152/06.
Nell’ambito
della tipologia, per certi versi assimilabile alle terre e rocce da scavo e
quindi soggetta alla disciplina dei sottoprodotti, sono stati inseriti i
materiali rimossi, per ragioni di sicurezza, dagli alvei dei fiumi, laghi e
torrenti (art. 39 comma 13 del D.Lgs. 205/2010).
Contrariamente
a quanto previsto per le terre e rocce da scavo in questo caso la gestione quale
sottoprodotto non è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale, ma sarà
sufficiente rispettare le indicazioni dell’art. 184 bis.
Per i
materiali derivanti non solo dall’estrazione, ma anche dalla lavorazione di
marmi e pietre ai fini della qualificazione come sottoprodotti sarà necessario
attendere un decreto ministeriale la cui emanazione dovrà avvenire entro 90 gg.
dall’entrata in vigore del decreto correttivo.
Sottoprodotti
(art. 184 bis)
Perché una
sostanza sia qualificata come sottoprodotto anziché rifiuto è necessaria la
sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
- origine da
un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, ma il cui scopo
non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
- utilizzo
diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
- utilizzo
legale senza impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.=
A
prescindere da queste indicazioni di carattere generale il Ministero
dell’ambiente potrà individuare, con appositi decreti, specifiche tipologie di
sostanze o oggetti da considerarsi come sottoprodotti (es. terre e rocce da
scavo).
Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter)
La
disposizione individua le condizioni attraverso cui un rifiuto, dopo essere
stato sottoposto ad un’operazione di recupero, cessa di essere tale (divenendo
in pratica una Materia Prima Seconda) e cioè:
- utilizzo
per scopi specifici;
- esistenza
di un mercato;
- capacità
di soddisfare requisiti tecnici per scopi specifici;
- assenza di
impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il comma 2
precisa che l’operazione di recupero può consistere anche nella sola mera
verifica che i rifiuti rispettino i criteri sopraenunciati e comunque anche in
questo caso il Ministero dell’ambiente potrà emanare specifici decreti.
Nel
frattempo si continueranno ad adottare le disposizioni di cui ai DD.MM 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269, all’art. 9 bis
lett. a) - b) della legge n. 210/08 e, limitatamente ai 6 mesi successivi
all’entrata in vigore del decreto correttivo, alla Circolare Min. Ambiente 28
giugno 1999V/MIN.
Il comma 5
precisa che sino a quando la sostanza/prodotto non cessa di essere un rifiuto
deve applicarsi la disciplina sui rifiuti.
Responsabilità
del produttore (art. 188)
L’art. 188
prevede che il produttore iniziale conservi la responsabilità dei rifiuti per
l’intera catena del trattamento e “di regola” ciò avviene anche nel caso del
loro trasferimento per il trattamento preliminare ad un intermediario,
commerciante o impresa che effettua le operazioni di trattamento, ovvero ad un
soggetto pubblico/privato addetto alla raccolta.
Nel caso il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI ed
abbiano adempiuto ai relativi oneri la responsabilità di ciascuno è limitata
alla rispettiva sfera di competenza.
Nel caso di
soggetti non iscritti al SISTRI che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi (art. 212, comma 8) la responsabilità è esclusa nei seguenti
casi:
-
conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
-
conferimento a soggetti autorizzati al recupero/smaltimento a condizione che il
formulario sia stato controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3
mesi dalla data di conferimento al trasportatore.
Per altro,
si rileva come questo riferimento al trasportatore appaia incongruo visto che
si è in presenza di un trasporto effettuato direttamente dal produttore ai
sensi dell’art. 212 comma 8 e quindi vi è coincidenza tra trasportatore e
produttore.
Deposito
temporaneo (art. 183)
Il decreto
correttivo modifica alcuni aspetti relativi al deposito temporaneo ed in particolare
il produttore lo potrà attuare secondo una delle seguenti modalità:
- ogni tre
mesi senza limiti quantitativi;
- ogni volta
che si raggiungano i 30 mc (di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi);
- in ogni
caso almeno una volta l’anno se il quantitativo complessivo è inferiore a 30 mc
(non è specificato se si debba fare riferimento alla ripartizione 20 mc rifiuti
non pericolosi e 10 mc rifiuti pericolosi o ad altre ripartizioni).
Trasporto in
conto proprio (art. 212)
L’art. 16
del Decreto legislativo 205/10, modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs.
152/06) all’art. 190 ed introducendo l’art. 188 ter innova, in modo
sostanziale, la gestione dei rifiuti non pericolosi trasportati direttamente
dal produttore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi
dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
Va premesso
che per tali soggetti, in quanto trasportatori di rifiuti non pericolosi,
l’adesione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI avviene su base
volontaria.
L’art. 190
nel testo modificato da D.Lgs. 205/10, prevede che: “i soggetti di cui all’art.
188 ter, comma 2 lett. a), b) che non hanno aderito su base volontaria al
SISTRI […] debbono tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le
annotazioni debbono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione dei rifiuti e dallo scarico del medesimo”.
A fronte
della non adesione al SISTRI il legislatore intende mantenere in vigore, quale
elemento per la tracciabilità del ciclo di gestione dei rifiuti, oltre al
formulario di identificazione dei rifiuti anche il registro di carico e scarico
(che in precedenza non era previsto per i rifiuti non pericolosi del settore
delle costruzioni).
In realtà,
attraverso tale previsione, non si è tenuto presente che i soggetti richiamati
all’art. 188 ter lett. b) sono rappresentati dalle imprese iscritte all’Albo
gestori Ambientali per il trasporto di propri rifiuti speciali per i quali sino
ad ora era stato espressamente previsto, sia dal D.lgs. 152/06 che dal D.Lgs.
4/08, l’esclusivo obbligo alla redazione del formulario e non anche alla
compilazione del registro di carico/scarico e alla denuncia annuale di
produzione dei rifiuti relativamente alle questioni di trasporto.
A seguito
della odierna modifica dell’art. 190 per il trasporto viene richiamato, con
importanti riflessi di carattere pratico-amministrativo, un adempimento tipico
invece della produzione. Concetto questo rafforzato da due ulteriori elementi e
cioè l’obbligo all’annotazione sul registro entro 10 giorni dalla produzione e
la precisazione che il registro deve essere tenuto “presso ogni impianto di
produzione” o nel “sito di produzione”.
Per il
momento, in assenza di indicazioni formali del Ministero dell’Ambiente che
consentano di individuare il sito di produzione con la sede
legale/amministrativa/operativa dell’impresa, è consigliabile predisporre un
registro per ogni cantiere qualora si intenda trasportare in proprio i rifiuti
da costruzione e demolizione.
Ne deriva
che le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 che sino ad ora (e cioè
prima della modifica dell’art. 190) per le tipologie di rifiuti prodotti non
erano soggette alla redazione del registro di carico e scarico dovranno
conseguentemente adempiere a tale obbligo per ogni sito di produzione/impianto
di produzione.
Tale obbligo
è relativo al solo trasporto in conto proprio e costituisce un elemento
innovativo per il settore edile, in quanto la produzione di rifiuti non
pericolosi da attività di costruzione e demolizione, di cui all’art. 184 comma
3 lett. b), per effetto dell’art. 188 ter comma 1-2 e dell’art. 190 comma 1,
non prevede né l’adesione obbligatoria né l’adesione volontaria al SISTRI,
mentre invece per il trasporto in conto proprio l’adesione al SISTRI è
volontaria.
Si sottolinea che l’obbligo alla tenuta del
registro di carico e scarico (con i relativi adempimenti) si avrà solo nel
momento in cui durante la produzione dei rifiuti non pericolosi l’impresa edile
decida di provvedere al trasporto degli stessi presso l’impianto di
smaltimento/recupero, utilizzando i propri veicoli.
Al riguardo,
si segnala che l’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, in base al principio
dell’effettivo svolgimento dell’attività, non comporta automaticamente la
tenuta del registro per ogni cantiere.
Nel merito degli adempimenti amministrativi si
ricorda che il registro di carico e scarico deve essere:
- tenuto
secondo le modalità dei registri IVA;
- numerato e
vidimato dalle Camere di Commercio;
- conservato
per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
La mancata
redazione del registro o la sua tenuta in modo incompleto determina
l’applicazione delle sanzioni dell’art. 258, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e in
particolare della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a €
15.500,00.
Le
disposizioni relative alla redazione del registro di carico e scarico si
applicano a partire dal 1° giugno 2011 (art. 16 comma 2 D.Lgs. 205/10) e
comunque dal momento in cui entrerà effettivamente in funzione il SISTRI.
Si ricorda
che il trasporto senza formulario (o con formulario incompleto) è invece punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 1.600,00 e € 9.700,00.
Varie
Oli usati
Viene
introdotto un articolo specifico relativo alla gestione degli oli usati (art.
216 bis - art. 31 D.Lgs. 205/10) che tra le varie indicazioni fa divieto di
miscelare oli minerali usati con altre sostanze e prescrive, per quanto
tecnicamente possibile, la suddivisione per tipologie degli oli nelle varie
fasi del deposito temporaneo, della raccolta e del trasporto.
I criteri
per la definizione delle relative norme tecniche sono rimessi ad uno o più
regolamenti emanati dal Ministero dell’ambiente entro 180 giorni dal 25
dicembre 2010.
Produzione
accidentale di rifiuti pericolosi
L’art. 188
ter (art. 16 D.Lgs. 205/10) relativo all’individuazione dei soggetti che sono
tenuti ad aderire al SISTRI prevede opportunamente che nel caso di produzione
accidentale di rifiuti pericolosi il produttore sia tenuto a presentare la
richiesta di adesione entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della
pericolosità dei rifiuti stessi.
Sgombero
della neve
L’art. 183,
comma 5, alla lettera oo) (art. 10 D.Lgs./10) stabilisce che lo sgombero della
neve non è considerato un’attività compresa nella gestione dei rifiuti.
Sanzioni (art. 260 bis - art. 36 D.Lgs. 205/10)
Mancata
adesione al SISTRI
Rifiuti non
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 2.600,00 / € 15.500,00
Rifiuti
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 15.500,00 / € 93.000,00
Ritardato
pagamento del contributo iniziale / annuale
Rifiuti non
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 2.600,00 / € 15.500,00
Rifiuti
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 15.500,00 / € 93.000,00
Omessa compilazione registro cronologico / scheda area
movimentazione
(anche senza
rispettare tempi, procedure, ecc. informazioni inesatte) alterazione
fraudolenta dispositivi informatici
Rifiuti non
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 2.600,00 / € 15.500,00
<15
dipendenti: € 1.040,00 / € 6.200,00
Se comunque
è possibile ricostruire la tracciabilità dei rifiuti sanzione amministrativa
pecuniaria: € 2.600,00 / € 15.00,00
Rifiuti
pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria € 15.500,00 / € 93.000,00 +
sospensione da 1 mese a 1 anno dell’amministratore
< 15
dipendenti: € 2.070,00 / € 12.400,00)
Se comunque
è possibile ricostruire la tracciabilità dei rifiuti sanzione amministrativa
pecuniaria: € 520,00 / € 3.100,00
Altre
violazioni SISTRI
Certificazione
dei rifiuti con false indicazioni: reclusione sino a 2 anni (art. 483 cp)
Trasporto
conto terzi di rifiuti(art. 260 bis comma 7 - art. 36 D.Lgs. 205/10)
Trasporto
senza copia cartacea schede SISTRI - Area movimentazione (ovvero senza
certificazione): sanzione amministrativa pecuniaria € 1.600,00 - € 9.300,00
Trasporto
con copia cartacea scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata:
pena prevista dagli artt. 477 - 482 cp (aumento 1/3 rifiuti pericolosi) + in
alcuni casi fermo amministrativo del veicolo 12 mesi
Se non c’è
pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti: sanzione amministrativa
pecuniaria € 260,00 - € 1.550,00 + in alcuni casi fermo amministrativo del
veicolo 12 mesi
SISTRI regime transitorio - sanzioni (art. 39 D.Lgs. 205/10)
Al fine di
“graduare le responsabilità” (D.Lgs. 205/10 art. 39) nel primo periodo di
applicazione del SISTRI le sanzioni per omessa / ritardata iscrizione sono così
ridotte:
1° periodo
01.01.11/30.06.11 Importo annuale +5% (mese/frazione di mese)
2° periodo
01.07.11/31.12.11 Importo annuale +50% (mese/frazione di mese)