COSTO DI
COSTRUZIONE
(art. 16, comma 9, dPR n. 380 del
2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005)
Proposta di
aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno
2011 (Comuni della Regione Lombardia)
L’articolo
16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha
sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono
stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché
l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono
che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo
della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato
periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4,
primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.
Le predette
norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
Per la
Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al
metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio
1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento
straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun
intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso.
La regione,
appositamente interpellata, ha risposto “... essendo la legge n. 537 del 1993,
per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti
complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire
482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà
ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono
pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione
annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito
in data 24 novembre 1997).
I moduli
operativi potrebbero essere più d’uno, in base ai più vari elementi:
- da quando
fare partire l’aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della
delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal
giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di
maturazione della funzione surrogatoria del comune);
- dal mese
sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in
cui si rende pubblico l’aggiornamento);
- da quando
deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o
da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso).
Bisogna
tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo,
quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari
atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:
- tiene in
considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno
(primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in
modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo;
- rende effettivo
l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici
ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).
Nel corso
del 2009 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al
costo di costruzione dei fabbricati residenziali, reso necessario considerando
le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative
in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a
partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con coefficiente di
raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del 2010.
Si ritiene
accettabile che, per il 2011, sia da considerare un costo di costruzione per
gli edifici residenziali di Euro 378,81 al metro quadro, ricavato dal seguente
prospetto:
Costo
costruzione 1995 = Lire 482.300
Indice
giugno 1994 = 120,9 ; Indice giugno 1995 = 123,8
Costo
costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868
Coefficiente
di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232
Indice
giugno 1995 = 123,8 ; Indice giugno 1996 = 101,0
Costo
costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390
Indice
giugno 1996 = 101,0 ; Indice giugno 1997 = 103,60
Costo
costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168
Coefficiente
di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici
precedenti = 1,0285
Indice
giugno 1997 = 103,6 ; Indice giugno 1998 = 102,7
Costo
costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130
Indice
giugno 1998 = 102,7 ; Indice giugno 1999 = 104,6
Costo
costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735
Indice
giugno 1999 = 104,6 - Indice giugno 2000 = 107,7
Costo
costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405
Indice
giugno 2000 = 107,7 ; Indice giugno 2001 = 110,1
Costo
costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro
287,43
Indice
giugno 2001 = 110,1 ; Indice giugno 2002 = 114,8
Costo
costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70
Coefficiente
di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776
Indice
giugno 2002 = 114,8 ; Indice giugno 2003 = 109,4
Costo
costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59
Indice
giugno 2003 = 109,4 ; Indice giugno 2004 = 114,2
Costo
costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09
Coefficiente
di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186
Indice
giugno 2004 = 114,2 ; Indice giugno 2005 = 99,9
Costo
costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13
Indice
giugno 2005 = 99,9 ; Indice giugno 2006
= 102,9
Costo
costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 /
99,9 = € 343,13
Indice
giugno 2006 = 102,9 ; Indice giugno 2007 = 106,7
Costo
costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80
Indice
giugno 2007 = 106,7 ; Indice giugno 2008 = 112,8
Costo
costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14
Indice
giugno 2008 = 112,8 ; Indice giugno 2009 = 111,6
Costo
costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14
Indice
giugno 2009 = 111,6 ; Indice giugno 2010 = 113,6
Costo
costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81
Per quanto
attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe
bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda
noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile
che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta
comunale.
SCHEMA DI DETERMINAZIONE
(a cura di Antonio Gnecchi)
Aggiornamento
costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001;
articolo 48,
commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso
che l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001,
che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4
commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del
1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione
degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire,
con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;
- Visto che
la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con
deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata
sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24
giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione
riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio
dei permessi di costruire;
- Visto
inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l’articolo 48, commi
1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005,
hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato
annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione
del costo di costruzione accertata dall’ISTAT;
- Richiamata
la propria determinazione n. ___ del __________, con la quale il costo di
costruzione era stato aggiornato per l’anno 2010, in euro 372,14 al metro
quadrato, con efficacia fino al 31 dicembre 2010;
-
Considerato che l’ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su
autorizzazione di Eurostat, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo
di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2009, mentre lo ha fatto
nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 =
100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005, pari a 1,186;
- Visti i
nuovi indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali
relativi al giugno 2005 (=99,9),
giugno 2006 (=102,9), giugno 2007 (=106,7), giugno 2008 (=112,8) e
giugno 2009 (=112,6)
Che
pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il costo di costruzione base sul
quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in
Euro 378,81 al metro quadrato, come risulta dall’allegata relazione
dell’ufficio tecnico;
DETERMINA
ai sensi
dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e
articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005,
l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale
citata, è di euro 378,81 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
per le ragioni precisate in premessa.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO