RITENUTA D’ACCONTO DEL 10% SUI
PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE BONIFICI PER USUFRUIRE DI
DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI - ONERI CORRISPOSTI AI COMUNI
Con la
risoluzione n.3/E del 4/1/2011 è stato precisato che sul versamento degli oneri
di urbanizzazione, effettuato tramite bonifico bancario, non deve essere
applicata la ritenuta del 10% prevista ordinariamente per i bonifici di
pagamento delle spese che fruiscono della detrazione del 36% o del 55%.
L’Agenzia
delle Entrate, nel documento in esame che pubblichiamo di seguito, ha impartito
precise istruzioni ai contribuenti in merito alle modalità di effettuazione di
tali bonifici.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/01/2011, n. 3/E
Oggetto: Art. 25
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati
mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri
corrisposti ai Comuni
L’art. 25
del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del
2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti
che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.
Il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno
2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata
sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di
recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista
(attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per
interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi
dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i.
– è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento. Con la Circolare n. 40
del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione
delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole
l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti
d’imposta.
Tenuto conto
della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione
di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i
committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti
particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il
prelievo alla fonte.
Questi,
pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in
presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per
le quali si usufruisce della detrazione d’imposta .
Al riguardo
si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per
cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore
dei Comuni (cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del
2009, con riferimento alla TOSAP).
Con
riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della
detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del
pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità
obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr Appendice alle
istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009).
Sulla base
delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni subiscano la
ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere
eseguiti con modalità diverse dal bonifico.
Qualora il
pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando
il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare
l’applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l’ordinante deve
indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad
esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato il riferimento agli
interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle
detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo, ove predisposto
dalla banca o dall’ufficio postale.
In presenza
di tali modalità di compilazione la banca dell’ordinante ovvero Poste Spa non
codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per
cento.
Resta inteso
che, laddove i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta d’acconto,
quest’ultima potrà essere richiesta all’Amministrazione Finanziaria presentando
istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità .
La ritenuta subita, inoltre, potrà
essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ai
sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997. In tal caso, i Comuni dovranno
presentare il Modello di dichiarazione dei redditi “Enti Non Commerciali ed
equiparati” anche al solo fine di utilizzare in compensazione il credito di
imposta derivante dalla ritenuta subita.