PIANO CASA - CONDIZIONI PER POTER
USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI DEL 36 E DEL 55 PER CENTO SULLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IN PRESENZA DI
LAVORI DI AMPLIAMENTO
Pubblichiamo
di seguito la Risoluzione n.4 del 4/1/2011 - Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa - con la quale vengono precisate le condizioni per poter
usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55% per i lavori di ampliamento
previsti dal Piano casa.
Risoluzione n. 4 del 4/1/2011 -
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Consulenza
Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 – Piano Casa – Possibilità di
fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in
presenza di lavori di ampliamento
Testo:
Con la
consulenza giuridica in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1
della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante
chiede di sapere se, per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano
Casa - introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008 - è possibile
usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste,
rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449
del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art.
1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente.
La
questione, a dire della Direzione istante, è sorta per effetto delle molteplici
richieste di chiarimento che le sono pervenute, in considerazione del fatto che
il Piano Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni
di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante
premette che l’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia, approvato con D.P.R. n.
380 del 6.6.2001, entrato in vigore il 30.6.2003, nel definire gli interventi
edilizi precedentemente individuati dall’art. 31 della legge n. 457 del
5.8.1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli interventi di
“ristrutturazione edilizia”, anche quelli “consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica”; mentre, alla lett. e), definisce gli “interventi di nuova
costruzione” quelli di “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma
esistente”.
Tanto
premesso, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non sono agevolabili,
ai sensi dell’art. 1 della legge 449 del 1997, gli interventi di nuova
costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali) e ha
indicato, fra gli interventi ammessi alla detrazione, quelli di
ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del
1978, che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente; unica
eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è
possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n.
57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p.
4).
Possono,
inoltre, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di
fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo
abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle
ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 31, lett. d) della legge 457 del
1978.
Pertanto,
secondo le previsioni del richiamato art. 3, lett. d), del D.P.R. 380 del 2001,
gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio, qualora al
termine dei lavori si realizzi un edificio nel suo complesso diverso, per
sagome e volumi, da quello originario, si configurano “interventi di nuova
costruzione”.
Conseguentemente,
la Direzione istante, in presenza dei predetti interventi di ristrutturazione e
ampliamento, ha negato la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in
esame, non ritenendo possibile scorporare le spese di ampliamento da quelle di
ristrutturazione. Per le medesime considerazioni, la Direzione istante ritiene
che non possano trovare applicazione le detrazioni del 55 per cento previste
dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, riferibili
unicamente ad edifici esistenti e non alle nuove costruzioni.
E’, infatti,
vero che il Piano Casa può derogare alle disposizioni previste dagli strumenti
urbanistici comunali o dalle norme regolamentari locali, ma è altrettanto innegabile
che la natura dell’intervento non muta e, in presenza di un intervento di
ampliamento, quest’ultimo continua a configurarsi come “nuova costruzione”.
Parere
dell’agenzia delle entrate
L’art. 11
del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha
approvato il cd. Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo.
Il Piano
consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o
ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani
regolatori locali.
In
particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici
abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie
coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire - anche
in zona differente - edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere
adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non
soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere
autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35,
se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano
l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Con
riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire delle
agevolazioni fiscali del 36 e 55 per cento sugli interventi di ampliamento
previsti dal Piano Casa – si premette che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione
edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce
interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente.
Sulla base
di tali assunti, questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di
ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36
e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento,
la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo
complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione
avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente
in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr Circ.
n. 57/E del 1998, Circ. n. 36/E del 2007 e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010).
I criteri
indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti
in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli
strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non
possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale
contenute nelle norme nazionali.
Ne consegue
che, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3
del richiamato Testo Unico dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova
costruzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio fiscale delle
detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condizioni precisate nei richiamati
provvedimenti di prassi.
Le Direzioni
Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione
vengano applicati con uniformità.