INAIL
- COLLEGATO LAVORO - ART. 4 L. 183/2010 - MAXI-SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO
- NOTA ISTITUTO
23 NOVEMBRE 2010
L’Inail con nota del 23 novembre 2010 ha fornito istruzioni
operative circa il campo di applicazione della maxi-sanzione ex art. 4 Legge
183/2010 c.d. “Collegato Lavoro”.
La nuova norma non fa più riferimento “all’impiego di
lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”,
bensì esclusivamente all’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” al Centro per l’impiego
e limita l’applicazione della maxi-sanzione ai soli datori di lavoro privati
(compresi gli enti pubblici economici), con esclusione dei datori di lavoro
domestico.
Dal campo di applicazione della maxi-sanzione sono pertanto
esclusi tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori
autonomi e parasubordinati, anche nelle ipotesi in cui per gli stessi non sia
stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva
al Centro per l’impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità
della omessa comunicazione.
Per le altre tipologie di rapporto di lavoro per le quali non
è prevista la comunicazione al Centro per l’impiego, l’Inail sottolinea che,
secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, il requisito della
subordinazione è dato per accertato, con conseguente applicazione della
maxi-sanzione, qualora non siano stati eseguiti i relativi adempimenti formali
nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità
del rapporto di lavoro.
Al riguardo, la nota in commento rimarca che l’ispettore di
vigilanza è tenuto ad acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per
dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base
della situazione di fatto riscontrata e, quindi, la maxi-sanzione troverà
applicazione soltanto nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro
ha le caratteristiche del lavoro subordinato.
Nel fare rinvio alla menzionata circolare ministeriale,
l’Istituto fa altresì presente che l’attuale formulazione legislativa sancisce
la non applicabilità della maxi-sanzione laddove l’ispettore di vigilanza
riscontri l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione
obbligatoria, ma rilevi la presenza di adempimenti di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) precedentemente assolti e, dunque,
si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se si
tratta di differente qualificazione.
Regime sanzionatorio
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già stabilite
dalla vigente normativa, l’art. 4 della Legge n. 183/2010 contempla due
distinte ipotesi sanzionatorie:
- la prima prevede la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di effettivo lavoro, in
caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro
privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria;
- la seconda prevede
una sanzione più lieve, da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 30 per ogni giornata di effettivo lavoro, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo
lavorativo successivo. In sostanza , osserva l’Inail, questa sanzione trova
applicazione per il periodo di “lavoro nero” precedente alla regolarizzazione.
Si ricorda che, secondo quanto precisato dal Ministero del
Lavoro nella circolare n. 38/2010, in entrambe le fattispecie di illecito, il
personale ispettivo deve ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione
in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Di conseguenza, la sanzione amministrativa applicabile sarà pari,
rispettivamente, a euro 3.000 per lavoratore, oltre a euro 50 di maggiorazione
giornaliera, ed a euro 2.000 per lavoratore, oltre a euro 10 di maggiorazione
giornaliera.
Relativamente, invece, alle sanzioni civili connesse
all’evasione di contributi e premi assicurativi, per entrambe le ipotesi di
“lavoro nero” sopra richiamate, la norma in argomento ha aumentato del 50%
l’importo delle stesse e, pertanto, è venuta meno la soglia minima di euro
3.000, introdotta, a decorrere dal 12 agosto 2006, dall’art. 36-bis della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Le suddette sanzioni civili verranno applicate agli
accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della
Legge n. 183/2010), anche se le connesse evasioni si riferiscono a periodi di
lavoro antecedenti a tale data.
In proposito, l’Inail ricorda che le sanzioni civili si
applicano soltanto nel caso in cui siano scaduti, al momento dell’accesso
ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei premi riferiti al
periodo di lavoro irregolare accertato.
Organi competenti ad irrogare la maxi-sanzione
All’irrogazione delle sanzioni amministrative suindicate
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro, fisco e previdenza, mediante la notifica del verbale unico di
accertamento e notificazione, di cui all’art. 33 della Legge n. 183/2010,
notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido.
Pertanto, il personale ispettivo deve procedere alla
contestazione/notificazione della maxi-sanzione, ai sensi dell’art. 14 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (mediante il citato verbale unico) e delle altre
sanzioni connesse al “lavoro nero” rientranti nelle rispettive e specifiche
competenze.
Al riguardo, l’Inail pone in rilievo che il Ministero del
Lavoro ha precisato che la nuova norma non esclude l’applicazione dell’istituto
della diffida obbligatoria, di cui all’art. 13 del D.Lgs.23 aprile 2004, n.
124, alla maxi-sanzione per il “lavoro nero”.
Di conseguenza, in virtù dell’estensione del potere di
diffida a tutti gli organi di vigilanza, gli ispettori, ove riscontrino
fattispecie di “lavoro nero” alle quali è applicabile la maxi-sanzione, sono
tenuti a diffidare il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido alla
regolarizzazione, sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico, nel rispetto degli ambiti di specifica
competenza.
Limiti intertemporali
Per effetto della modifica apportata dall’art. 4 della Legge
n. 183/2010 al comma 7-bis dell’art. 36-bis della Legge n. 248/2006, la competenza in materia di
maxi-sanzione non è più riferita al momento della “constatazione della
violazione” da parte degli ispettori, bensì al momento della “commissione
dell’illecito”.
Ne discende che gli ispettori di vigilanza dell’Inail devono
segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente
(trasmettendo il verbale di primo accesso completo delle dichiarazioni
acquisite) le condotte illecite cessate anteriormente al 24 novembre 2010,
seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore delle
Legge n. 248/2006) e accertate successivamente.
Qualora, invece, l’illecito sia iniziato prima del 12 agosto
2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si sia esaurita ma
sia proseguita oltre quest’ultima data, competenti ad irrogare la maxi-sanzione
sono tutti gli organi di vigilanza.
I due regimi sanzionatori, pertanto, coesistono e, quindi, i
funzionari di vigilanza sono tenuti ad individuare il momento consumativo dell’illecito, ossia verificare se la condotta
posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della
pregressa disciplina ovvero di quella riformulata dalla Legge n. 183/2010,
applicando il relativo regime sanzionatorio.
Da ultimo, in merito alle indicazioni ministeriali circa
l’applicazione della nuova disposizione a tutti gli accertamenti in corso alla
data del 24 novembre 2010 e non ancora conclusi con la notificazione del
verbale di accertamento, l’Inail fa presente che le stesse sono riferite ai
soli ispettori del Ministero del Lavoro.