INAIL - COLLEGATO LAVORO - ART. 4 L. 183/2010 - MAXI-SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO - NOTA ISTITUTO
23 NOVEMBRE 2010

 

L’Inail con nota del 23 novembre 2010 ha fornito istruzioni operative circa il campo di applicazione della maxi-sanzione ex art. 4 Legge 183/2010 c.d. “Collegato Lavoro”.

La nuova norma non fa più riferimento “all’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”, bensì esclusivamente all’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” al Centro per l’impiego e limita l’applicazione della maxi-sanzione ai soli datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Dal campo di applicazione della maxi-sanzione sono pertanto esclusi tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, anche nelle ipotesi in cui per gli stessi non sia stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità della omessa comunicazione.

Per le altre tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l’impiego, l’Inail sottolinea che, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, il requisito della subordinazione è dato per accertato, con conseguente applicazione della maxi-sanzione, qualora non siano stati eseguiti i relativi adempimenti formali nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro.

Al riguardo, la nota in commento rimarca che l’ispettore di vigilanza è tenuto ad acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata e, quindi, la maxi-sanzione troverà applicazione soltanto nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato.

Nel fare rinvio alla menzionata circolare ministeriale, l’Istituto fa altresì presente che l’attuale formulazione legislativa sancisce la non applicabilità della maxi-sanzione laddove l’ispettore di vigilanza riscontri l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione obbligatoria, ma rilevi la presenza di adempimenti di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) precedentemente assolti e, dunque, si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se si tratta di differente qualificazione.

 

Regime sanzionatorio

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già stabilite dalla vigente normativa, l’art. 4 della Legge n. 183/2010 contempla due distinte ipotesi sanzionatorie:

-  la prima prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di effettivo lavoro, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria;

-  la seconda prevede una sanzione più lieve, da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ogni giornata di effettivo lavoro, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. In sostanza , osserva l’Inail, questa sanzione trova applicazione per il periodo di “lavoro nero” precedente alla regolarizzazione.

Si ricorda che, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 38/2010, in entrambe le fattispecie di illecito, il personale ispettivo deve ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Di conseguenza, la sanzione amministrativa applicabile sarà pari, rispettivamente, a euro 3.000 per lavoratore, oltre a euro 50 di maggiorazione giornaliera, ed a euro 2.000 per lavoratore, oltre a euro 10 di maggiorazione giornaliera.

Relativamente, invece, alle sanzioni civili connesse all’evasione di contributi e premi assicurativi, per entrambe le ipotesi di “lavoro nero” sopra richiamate, la norma in argomento ha aumentato del 50% l’importo delle stesse e, pertanto, è venuta meno la soglia minima di euro 3.000, introdotta, a decorrere dal 12 agosto 2006, dall’art. 36-bis della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le suddette sanzioni civili verranno applicate agli accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010), anche se le connesse evasioni si riferiscono a periodi di lavoro antecedenti a tale data.

In proposito, l’Inail ricorda che le sanzioni civili si applicano soltanto nel caso in cui siano scaduti, al momento dell’accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei premi riferiti al periodo di lavoro irregolare accertato.

 

Organi competenti ad irrogare la maxi-sanzione

All’irrogazione delle sanzioni amministrative suindicate provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, di cui all’art. 33 della Legge n. 183/2010, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido.

Pertanto, il personale ispettivo deve procedere alla contestazione/notificazione della maxi-sanzione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (mediante il citato verbale unico) e delle altre sanzioni connesse al “lavoro nero” rientranti nelle rispettive e specifiche competenze.

Al riguardo, l’Inail pone in rilievo che il Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova norma non esclude l’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’art. 13 del D.Lgs.23 aprile 2004, n. 124, alla maxi-sanzione per il “lavoro nero”.

Di conseguenza, in virtù dell’estensione del potere di diffida a tutti gli organi di vigilanza, gli ispettori, ove riscontrino fattispecie di “lavoro nero” alle quali è applicabile la maxi-sanzione, sono tenuti a diffidare il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido alla regolarizzazione, sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico, nel rispetto degli ambiti di specifica competenza.

Limiti intertemporali

Per effetto della modifica apportata dall’art. 4 della Legge n. 183/2010 al comma 7-bis dell’art. 36-bis della Legge n. 248/2006, la competenza in materia di maxi-sanzione non è più riferita al momento della “constatazione della violazione” da parte degli ispettori, bensì al momento della “commissione dell’illecito”.

Ne discende che gli ispettori di vigilanza dell’Inail devono segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (trasmettendo il verbale di primo accesso completo delle dichiarazioni acquisite) le condotte illecite cessate anteriormente al 24 novembre 2010, seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore delle Legge n. 248/2006) e accertate successivamente.

Qualora, invece, l’illecito sia iniziato prima del 12 agosto 2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si sia esaurita ma sia proseguita oltre quest’ultima data, competenti ad irrogare la maxi-sanzione sono tutti gli organi di vigilanza.

I due regimi sanzionatori, pertanto, coesistono e, quindi, i funzionari di vigilanza sono tenuti ad individuare il momento consumativo dell’illecito, ossia verificare se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della pregressa disciplina ovvero di quella riformulata dalla Legge n. 183/2010, applicando il relativo regime sanzionatorio.

Da ultimo, in merito alle indicazioni ministeriali circa l’applicazione della nuova disposizione a tutti gli accertamenti in corso alla data del 24 novembre 2010 e non ancora conclusi con la notificazione del verbale di accertamento, l’Inail fa presente che le stesse sono riferite ai soli ispettori del Ministero del Lavoro.