INAIL
- RAPPORTI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE - ISTITUTO
DELLA RETRIBUZIONE VIRTUALE - CONTRATTI DI LAVORO
PART-TIME - CIRCOLARE N. 51/10
L’Inail, con l’allegata circolare n. 51 del 15 dicembre 2010,
ha riepilogato la disciplina in materia di retribuzione virtuale nel settore
edile, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale.
In particolare, l’Istituto assistenziale ha ricordato il
principio generale che impone a tutti i datori di lavoro esercenti attività
edile, anche in economia, di assolvere gli obblighi contributivi previdenziali
ed assistenziali su una retribuzione commisurata ad un numero di ore
settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti
collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali.
Su tale presupposto, l’Inail ha, altresì, ricordato che
l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale,
c.d. contribuzione virtuale, sussiste nel caso in cui l’impiego dei lavoratori
per tutto l’orario previsto contrattualmente venga meno per cause dovute ad
assenze non giustificate.
Tra le causali di assenze giustificate, ossia che non
comportano il versamento della contribuzione, si ricordano quelle riconducibili
alla malattia, agli infortuni e agli scioperi, nonchè
quelle riconducibili alla sospensione o riduzione dell’attività per interventi
di cassa integrazione guadagni o per
eventi per i quali il trattamento economico è assolto attraverso
l’accantonamento in Cassa Edile.
Tra le causali che giustificano le assenze, la nota Inail
ricorda, altresì, quelle riconducibili ai permessi individuali non retribuiti
nel limite massimo di 40 ore annue, alle eventuali anticipazioni effettuate dal
datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione
guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza
di concessione, ai periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i
lavoratori che non le hanno maturate ed, infine, ai periodi di assenza per
frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di
lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti
medesimi.
La suddetta normativa si applica sia ai datori di lavoro
esercenti attività edile, ossia quelle attività individuate dai codici ISTAT
1991, dal 45.1 al 45.45.2, implementate dalle nuove classificazioni delle
attività economiche nel 2002 e nel 2007, sia alle cooperative di produzione e
lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale nel
settore edile, la contribuzione deve essere assolta senza dar luogo alla c.d.
contribuzione virtuale e quindi nei limiti dell’orario ridotto contrattualmente
e praticato. Su tale aspetto, il Ccnl dell’edilizia
del 18 giugno 2008 ha stabilito specifici limiti contrattuali ai fini della
stipula dei contratti a tempo parziale.
L’art.78 del CCNL dell’edilizia, infatti, stabilisce che
un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale
superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, fermo
restando che potrà essere impiegato almeno un operaio a tempo parziale, nel
caso in cui non venga superato il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’impresa.
In virtù di tali limiti, ai contratti di lavoro part-time,
stipulati in eccedenza alle citate percentuali e successivamente alla predetta
data del 18.06.2008, è applicato l’istituto della “contribuzione virtuale” e,
quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata
come se il rapporto fosse a tempo pieno.
Nel caso di accertamenti delle violazioni per il superamento
dei limiti previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’Inail
procederà alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative
sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra ‘‘contribuzione
virtuale”’ e retribuzione denunciata.
Inail
Roma, 15 dicembre 2010
Circolare n. 51
Quadro Normativa
Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con
modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341: “Misure dirette ad accelerare
il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di
occupazione”. Articolo 29 - Retribuzione minima imponibile nel settore edile
Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 “Individuazione degli eventi esclusi nel
settore edile dalla base imponibile”
D.Lgs.25 febbraio 2000, n. 61: “”Attuazione della direttiva
97/S1/CE relativa all’accordo- quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso daIl’UNICE, dal CEEP e dalla
CES”. Articolo 9 - Disciplina previdenziale D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276:
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 46, c. 1 lett. b) Legge 27
dicembre 2006, n . 296 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”. Articolo 1, comma 1175
CCNL del settore Edilizia Industria del 18.6.2008
1. Base imponibile contributiva per i datori di lavoro che
esercitano attivita’ edile - istituto della
“contribuzione virtuale”
I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in
economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione
previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero
di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
territoriali di attuazione.
I destinatari di questa disposizione sono tenuti ad assolvere
la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale.
L’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile
all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione “virtuale”
ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario
contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad
eventi ben determinati.
Più precisamente, ai fini del computo dell’orario
contrattuale, l’Imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza
di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti
ministeriali.
1.1 Causali di assenze giustificate
Sono causali di assenza giustificata che non comportano
versamento della contribuzione:
- assenze per malattia, infortuni, scioperi;
- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con
intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e
degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
accantonamento presso le casse edili;
- permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di
40 ore annue;
- eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di
somme corrispondenti agli importi della cassa;
integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata
richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
- periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i
lavoratori che non le hanno maturate;
- periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione
professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti
scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.
2. Soggetti destinatari
La normativa sopra indicata si applica:
- ai datori di lavoro esercenti attività edile;
- alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività
edile, anche per i soci lavoratori delle stesse. In particolare, si tratta di
datori di lavoro operanti nel territorio nazionale esercenti le seguenti
attività edili:
- demolizione di edifici e sistemazione del terreno;
- trivellazioni e perforazioni;
- lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di
ingegneria civile;
- posa in opera di copertura e costruzione di ossature di
tetti di edifici;
- costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e
campi sportivi;
- costruzioni di opere idrauliche;
- altri lavori speciali di costruzione;
- installazione di impianti elettrici;
- lavori di isolamento;
- installazione di impianti idraulico sanitari;
- altri lavori di installazione (compresi gli impianti
telefonici);
- intonacatura;
- posa in opera di infissi;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- altri lavori di completamento degli edifici;
3. Contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore
edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente
praticato, senza dar luogo alla “contribuzione virtuale”.
Sul punto, con la finalità di contribuire alle attività di
contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale, è
intervenuto il vigente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore
Edilizia - Industria, stipulato in data 18.6.2008.
3.1 Disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo
parziale
La normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale
stabilisce che:
- la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail
dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabella re prevista
dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore;
- i contratti collettivi nazionali o territoriali possono
determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva .
3.2 Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale nel
settore edile
Il CCNL del settore Edilizia - Industria, stipulato in data
18.6.2008, ha previsto specifici limiti contrattuali ai fini della stipula dei
contratti a tempo parziale.
L’art.78 del citato CCNL stabilisce che:
- un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale
per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato - resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a
tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’impresa. Qualora sia raggiunta la percentuale del 3% di rapporti a tempo
parziale sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Impresa,
o sia raggiunto il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato
successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 18.6.2008, é adottato in
violazione delle regole contrattuali.
Coerentemente all’avviso espresso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali , al contratto di lavoro parttime, stipulato superando
i limiti come sopra determinati, è applicato l’istituto della “contribuzione
virtuale” e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed
assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.
3.3 Violazione dei limiti contrattuali previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale - Disposizioni
Qualora Il personale Ispettivo accerti che il numero dei
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalla ditta successivamente
all’entrata in vigore del CCNL del settore Edilizia - Industria del 18.6.2008,
ecceda i limiti sopra indicati, per ogni contratto stipulato in violazione del
CCNL, nel verbale di accertamento devono essere indicati:
- la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il
lavoratore a tempo parziale;
- gli eventuali benefici contributivi fruiti per il medesimo
lavoratore;
- la retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali
non inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno stabilito dal vigente
contratto collettivo.
In fase di liquidazione dei verbali ispettiva sarà necessario
procedere alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative
sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra “contribuzione
virtuale” e retribuzione denunciata.
Inoltre, tenuto conto che, a decorrere dallo luglio 2007, la
Legge Finanziaria per il 200710 ha stabilito che il rispetto degli accordi e
contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi
applicabili dall’Istituto, l’accertamento della violazione dei limiti previsti
per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive
indebitamente fruite..
La suddetta revoca riguarda i benefici eventualmente
applicati ai premi assicurativi riferiti alla retribuzione già dichiarata per
Il lavoratore con contratto a tempo parziale, con recupero delle somme non
versate a decorrere dalla data di mancata osservanza del CCNL da parte del
datore di lavoro e nei limiti della data di entrata in vigore dello stesso.