INAIL - RAPPORTI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE - ISTITUTO DELLA RETRIBUZIONE VIRTUALE - CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME - CIRCOLARE  N. 51/10

 

L’Inail, con l’allegata circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, ha riepilogato la disciplina in materia di retribuzione virtuale nel settore edile, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale.

In particolare, l’Istituto assistenziale ha ricordato il principio generale che impone a tutti i datori di lavoro esercenti attività edile, anche in economia, di assolvere gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali.

Su tale presupposto, l’Inail ha, altresì, ricordato che l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale, c.d. contribuzione virtuale, sussiste nel caso in cui l’impiego dei lavoratori per tutto l’orario previsto contrattualmente venga meno per cause dovute ad assenze non giustificate.

Tra le causali di assenze giustificate, ossia che non comportano il versamento della contribuzione, si ricordano quelle riconducibili alla malattia, agli infortuni e agli scioperi, nonchè quelle riconducibili alla sospensione o riduzione dell’attività per interventi di cassa integrazione guadagni o per  eventi per i quali il trattamento economico è assolto attraverso l’accantonamento in Cassa Edile.

Tra le causali che giustificano le assenze, la nota Inail ricorda, altresì, quelle riconducibili ai permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue, alle eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione, ai periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate ed, infine, ai periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.

La suddetta normativa si applica sia ai datori di lavoro esercenti attività edile, ossia quelle attività individuate dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, implementate dalle nuove classificazioni delle attività economiche nel 2002 e nel 2007, sia alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione deve essere assolta senza dar luogo alla c.d. contribuzione virtuale e quindi nei limiti dell’orario ridotto contrattualmente e praticato. Su tale aspetto, il Ccnl dell’edilizia del 18 giugno 2008 ha stabilito specifici limiti contrattuali ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale.

L’art.78 del CCNL dell’edilizia, infatti, stabilisce che un’impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, fermo restando che potrà essere impiegato almeno un operaio a tempo parziale, nel caso in cui non venga superato il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

In virtù di tali limiti, ai contratti di lavoro part-time, stipulati in eccedenza alle citate percentuali e successivamente alla predetta data del 18.06.2008, è applicato l’istituto della “contribuzione virtuale” e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.

Nel caso di accertamenti delle violazioni per il superamento dei limiti previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’Inail procederà alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra ‘‘contribuzione virtuale”’ e retribuzione denunciata.

 

 

Inail

 

Roma, 15 dicembre 2010

 

Circolare n. 51

 

Quadro Normativa

Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341: “Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione”. Articolo 29 - Retribuzione minima imponibile nel settore edile Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 “Individuazione degli eventi esclusi nel settore edile dalla base imponibile”

D.Lgs.25 febbraio 2000, n. 61: “”Attuazione della direttiva 97/S1/CE relativa all’accordo- quadro sul lavoro a tempo parziale concluso daIl’UNICE, dal CEEP e dalla CES”. Articolo 9 - Disciplina previdenziale D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 46, c. 1 lett. b) Legge 27 dicembre 2006, n . 296 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 1, comma 1175

CCNL del settore Edilizia Industria del 18.6.2008

 

1. Base imponibile contributiva per i datori di lavoro che esercitano attivita’ edile - istituto della “contribuzione virtuale”

I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

I destinatari di questa disposizione sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale.

L’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione “virtuale” ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Più precisamente, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’Imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.

 

1.1 Causali di assenze giustificate

Sono causali di assenza giustificata che non comportano versamento della contribuzione:

- assenze per malattia, infortuni, scioperi;

- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili;

- permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;

- eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa;

integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;

- periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;

- periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.

 

2. Soggetti destinatari

La normativa sopra indicata si applica:

- ai datori di lavoro esercenti attività edile;

- alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse. In particolare, si tratta di datori di lavoro operanti nel territorio nazionale esercenti le seguenti attività edili:

- demolizione di edifici e sistemazione del terreno;

- trivellazioni e perforazioni;

- lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile;

- posa in opera di copertura e costruzione di ossature di tetti di edifici;

- costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi;

- costruzioni di opere idrauliche;

- altri lavori speciali di costruzione;

- installazione di impianti elettrici;

- lavori di isolamento;

- installazione di impianti idraulico sanitari;

- altri lavori di installazione (compresi gli impianti telefonici);

- intonacatura;

- posa in opera di infissi;

- rivestimento di pavimenti e di muri;

- tinteggiatura e posa in opera di vetri;

- altri lavori di completamento degli edifici;

 

3. Contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla “contribuzione virtuale”.

Sul punto, con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale, è intervenuto il vigente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Edilizia - Industria, stipulato in data 18.6.2008.

 

3.1 Disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo parziale

La normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che:

- la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabella re prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore;

- i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva .

 

3.2 Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile

Il CCNL del settore Edilizia - Industria, stipulato in data 18.6.2008, ha previsto specifici limiti contrattuali ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale.

L’art.78 del citato CCNL stabilisce che:

- un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato - resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. Qualora sia raggiunta la percentuale del 3% di rapporti a tempo parziale sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Impresa, o sia raggiunto il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 18.6.2008, é adottato in violazione delle regole contrattuali.

Coerentemente all’avviso espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , al contratto di lavoro parttime, stipulato superando i limiti come sopra determinati, è applicato l’istituto della “contribuzione virtuale” e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.

 

3.3 Violazione dei limiti contrattuali previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale - Disposizioni

Qualora Il personale Ispettivo accerti che il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalla ditta successivamente all’entrata in vigore del CCNL del settore Edilizia - Industria del 18.6.2008, ecceda i limiti sopra indicati, per ogni contratto stipulato in violazione del CCNL, nel verbale di accertamento devono essere indicati:

- la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il lavoratore a tempo parziale;

- gli eventuali benefici contributivi fruiti per il medesimo lavoratore;

- la retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno stabilito dal vigente contratto collettivo.

In fase di liquidazione dei verbali ispettiva sarà necessario procedere alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra “contribuzione virtuale” e retribuzione denunciata.

Inoltre, tenuto conto che, a decorrere dallo luglio 2007, la Legge Finanziaria per il 200710 ha stabilito che il rispetto degli accordi e contratti collettivi è requisito per la fruizione dei benefici contributivi applicabili dall’Istituto, l’accertamento della violazione dei limiti previsti per il tempo parziale comporta anche la revoca di eventuali riduzioni contributive indebitamente fruite..

La suddetta revoca riguarda i benefici eventualmente applicati ai premi assicurativi riferiti alla retribuzione già dichiarata per Il lavoratore con contratto a tempo parziale, con recupero delle somme non versate a decorrere dalla data di mancata osservanza del CCNL da parte del datore di lavoro e nei limiti della data di entrata in vigore dello stesso.