INPS -
RECUPERO CREDITI - NUOVE MODALITA’ DAL 1°
GENNAIO 2011
A decorrere dal 1 gennaio 2011, come previsto dal Decreto
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122 è introdotto un nuovo sistema di riscossione che interesserà le modalità di recupero dei
crediti contributivi dell’Inps.
Di seguito si pubblica la circolare n. 168/2010 con la quale
l’Istituto ha fornito i primi chiarimenti in materia.
Inps
Roma, 30/12/2010
Circolare n. 168
Oggetto: Art. 30 del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122.
Sommario: A decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei
crediti di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo
Premessa
Con la circolare 9 agosto 2010 n. 108, sono state fornite le
prime indicazioni in ordine alle disposizioni dettate, in materia di crediti
previdenziali di competenza dell’Istituto, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la presente circolare si provvede a illustrare la
disposizione dell’art. 30 recante “Potenziamento dei processi di riscossione
dell’Inps” che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, introduce un nuovo sistema di
riscossione che interesserà le modalità
di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto (allegato1).
1. Avviso di addebito.
a. Natura giuridica e oggetto.
L’art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in
sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di
indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto
dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle
prestazioni erogate.
La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza
attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo.
L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza
mensile o periodica, sia per le somme
accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri
Enti.
b. Elementi essenziali a pena di nullità.
Il comma 2 dell’art. 30, individua gli elementi che l’avviso
di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità
dell’avviso emesso.
L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del
contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della
pretesa dell’Istituto ed, in particolare:
- il codice fiscale del contribuente;
- la tipologia del credito con l’informazione della gestione
previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di
accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e
la relativa data di notifica;
- l’anno ed il periodo di riferimento del credito;
- l’importo del credito distinto per singolo periodo e
ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
- l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso
comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in
base al domicilio fiscale del contribuente
alla data di formazione dell’avviso di addebito;
- la sottoscrizione,
anche mediante firma
elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato
l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.
Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad adempiere al
pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni
dalla sua notifica.
L’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di
addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della
Riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13
aprile 1999, n. 112.
Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento
rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione che potrà concederla
laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine
di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà avviare le
procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame, ha disposto
che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di
pagamento devono intendersi
effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo
esecutivo.
Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che
i rapporti con gli Agenti della Riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto
entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999,
n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui
circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
2. Modalità di consegna dell’avviso di addebito agli Agenti
della Riscossione
Il comma 5 dell’art.30 stabilisce che l’avviso di addebito
viene consegnato, in deroga
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, agli Agenti
della Riscossione con le modalità
stabilite e a scadenze definite dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale.
La modalità e i termini di consegna sono stati definiti con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010
(allegato 2).
Il legislatore ha, inoltre, previsto, al comma 6, la realizzazione di nuove e più intense
modalità di cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti della Riscossione che,
rendendo più tempestive ed efficaci le azioni di recupero, assicurano una
migliore realizzazione della pretesa creditoria.
Il nuovo sistema determina il superamento, con effetto dal 1
gennaio 2011, dell’attuale modalità di gestione del credito sotto due ordini di
profili:
a) abolizione della formazione e consegna del Ruolo
all’Agente della Riscossione
b) abolizione della cartella di pagamento come titolo per
l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione e la
consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della
Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché
notificata nel corso dell’anno 2011.
3. Avviso di addebito da omissione contributiva
L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce
alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze
di legge, ovvero versata in ritardo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs.
26.02.1999, n. 46, l’Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di
emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante
avviso bonario.
La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà
qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso
bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti
oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla formazione
dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro, che,
come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano
con il sistema UniEmens (1).
4. Avviso di addebito da accertamento
L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti
accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti ovvero
a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
Ai fini della formazione dell’avviso di addebito, in entrambe
le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della
contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento
o della lettera di diffida.
Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la
possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La
proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell’azione di
recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini
di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 (2), l’Istituto procederà alla formazione e alla
notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame (3).
Al riguardo, si rammenta che tale disposizione, limitatamente
al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, non si
applica ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Istituto
successivamente alla data del 1° gennaio 2004 (4).
Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso
come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto
intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Istituto.
Infatti, l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra
richiamati, comporta l’esclusione delle partite a debito dalla formazione
dell’avviso di addebito in via definitiva.
In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione
del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del
ricorso stesso, seguirà la formazione e
la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna all’Agente della Riscossione
del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di 60 giorni,
l’Agente della riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero
coattivo nei confronti del debitore.
In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale
derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a
richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere
versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come
previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà
formato e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato
pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero
da parte dell’Agente della Riscossione.
Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla
notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga
inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione
richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti i
termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione
(40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della Riscossione di
procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
5. Rateazioni in fase amministrativa
A decorrere dal 1 gennaio 2011, il nuovo sistema di
riscossione effettuato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, attraverso l’avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestione della
rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle
circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n.
148 del 24 novembre 2010.
Al riguardo, si fa riserva, di fornire apposite istruzioni.
Note:
(1) messaggio n.019684 del 28/07/2010 - Applicazione web “Piano di rientro”. Avvio
della fase di sperimentazione per le aziende che operano con il sistema UniEmens.
(2) art. 25, comma 4,
del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: “1. I contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi
esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro
il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in
caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti
effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di
notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario,
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è
divenuto definitivo”.
(3) art. 24, comma 4, del D.Lgs 26
febbraio 1999, n. 46: “In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento
effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del
competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall’articolo 25”.
(4) art. 38, comma 12 del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.