EDILIZIA
RESIDENZIALE - ALTEZZA MINIMA VANI
- INTEGRAZIONE DM 5.7.1975
Con
decreto 9 giugno 1999 del Ministro della Sanitą' (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1999 n. 148) e' stato parzialmente modificato il decreto 5
luglio 1975 relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari delle
abitazioni.
In
particolare il nuovo decreto modifica l'altezza minima dei locali di abitazione
negli edifici sottoposti ad interventi di recupero siti in Comuni compresi
nelle comunitą' montane.
Ferma
restando la deroga contenuta nel precedente decreto 5 luglio 1975, con la quale
e' possibile ridurre l'altezza minima da 2,70 m a 2,55 m, nei Comuni montani
siti al di sopra di 1000 slm, il nuovo decreto introduce un'ulteriore e pił
favorevole possibilitą' di deroga.
Per
gli edifici con particolari caratteristiche tipologiche locali, sottoposti ad
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico-sanitarie, siti in Comuni compresi in comunitą' montane (quindi anche
ad un'altezza sul livello del mare inferiore a 1000 m), il limite di 2,70 m o
di 2,55 m potrą essere ulteriormente ridotto, ma entro i limiti gia' esistenti
nell'edificio per i locali di abitazione.
Per
ottenere l'autorizzazione alla deroga sarą' necessario predisporre un progetto
di ristrutturazione con soluzioni in grado di garantire idonee condizioni
igienico-sanitarie (riferite al numero degli occupanti) prevedendo, ad esempio,
maggiori superfici abitabili ovvero adeguata ventilazione.