EDILIZIA RESIDENZIALE -  ALTEZZA MINIMA VANI -  INTEGRAZIONE DM 5.7.1975

 

Con decreto 9 giugno 1999 del Ministro della Sanitą' (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1999 n. 148) e' stato parzialmente modificato il decreto 5 luglio 1975 relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni.

In particolare il nuovo decreto modifica l'altezza minima dei locali di abitazione negli edifici sottoposti ad interventi di recupero siti in Comuni compresi nelle comunitą' montane.

Ferma restando la deroga contenuta nel precedente decreto 5 luglio 1975, con la quale e' possibile ridurre l'altezza minima da 2,70 m a 2,55 m, nei Comuni montani siti al di sopra di 1000 slm, il nuovo decreto introduce un'ulteriore e pił favorevole possibilitą' di deroga.

Per gli edifici con particolari caratteristiche tipologiche locali, sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, siti in Comuni compresi in comunitą' montane (quindi anche ad un'altezza sul livello del mare inferiore a 1000 m), il limite di 2,70 m o di 2,55 m potrą essere ulteriormente ridotto, ma entro i limiti gia' esistenti nell'edificio per i locali di abitazione.

Per ottenere l'autorizzazione alla deroga sarą' necessario predisporre un progetto di ristrutturazione con soluzioni in grado di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie (riferite al numero degli occupanti) prevedendo, ad esempio, maggiori superfici abitabili ovvero adeguata ventilazione.