INPS -
DIRITTO AL CONGEDO PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI
SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - D. LGS. 151/2001 - LEGGE 104/1992 - NUOVE
DISPOSIZIONI - CIRCOLARE N. 155/2010
L’Inps, con circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, ha fornito
un primo quadro riepilogativo delle novità apportate dal Collegato Lavoro,
Legge n. 183 del 4 novembre 2010, alla disciplina riguardante le agevolazioni
riconosciute ai genitori e familiari di persone con grave handicap che, come
precisa l’Istituto, d’ora in avanti saranno sempre identificate col diverso
termine “persone con disabilità grave”.
La materia, già compiutamente disciplinata dall’art. 33 della
legge n.104/1992 e dal D.Lgs n.151/2001, ha infatti
subìto, dal 24 novembre 2010, alcune sostanziali modifiche a seguito dell’entrata
in vigore del Collegato Lavoro, che ha ridefinito le modalità di accesso alle
predette agevolazioni.
Permessi per l’assistenza di familiari con disabilità grave
In base al nuovo dettato normativo hanno diritto a fruire dei
permessi (ex lege 104/92) i lavoratori dipendenti,
coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il
secondo grado, mentre la precedente disciplina riconosceva il diritto anche ai
parenti ed affini entro il terzo grado.
Il diritto può essere ora esteso ai parenti e agli affini di
terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge (anche uno solo di essi,
per via della congiunzione disgiuntiva usata dal legislatore “coniuge o
genitori”) della persona in situazione di disabilità grave:
- abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti;
- siano mancanti.
L’Inps chiarisce che l’espressione “mancanti” deve essere
intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o
stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni
altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità,
quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Per quanto concerne le patologie invalidanti, le stesse sono
unicamente quelle, a carattere permanente, che consentono anche di utilizzare
il congedo per gravi motivi familiari (di cui all’art. 4, comma 2, della legge
n. 53 del 2000) ed individuate con decreto (Decreto Interministeriale -
Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità,
del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21
luglio 2000, art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 ):
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici
e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la
partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario .
Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del
soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra
elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro
il terzo grado.
Permessi per l’assistenza di minori fino ai 3 anni con
disabilità grave.
Viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore
di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre
giorni di permesso mensili.
Il diritto ai tre giorni di permesso è inoltre riconosciuto
anche in favore dei genitori di bambini al di sotto dei tre anni così come già
previsto espressamente (dall’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001) in favore dei genitori di figli
con età superiore a tre anni.
Resta inalterato il diritto dei genitori del disabile in
situazione di gravità, minore di tre anni di poter fruire, in alternativa a
tale beneficio, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari
retribuiti (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001).
I tre giorni di permesso possono essere goduti - da parte dei
genitori o da parte degli altri familiari dal giorno del riconoscimento della situazione
di disabilità grave mentre l’Inps conferma che il prolungamento del periodo di
congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito possono essere
utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale
“teoricamente” fruibile dal genitore richiedente (per la madre, trascorsi 6
mesi dalla fine del congedo di maternità; per il padre, trascorsi 7 mesi dalla
nascita del figlio).
Inoltre, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso
mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve
intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Ciò comporta che, nel mese in cui uno o entrambi i genitori,
anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso (ai
sensi dell’art. 33, comma 3 citato), gli stessi non potranno usufruire per lo
stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del
congedo parentale.
Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori
abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale
o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi
diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di
disabilità grave dei giorni di permesso mensili.
Referente unico.
Per il riconoscimento dei tre giorni di permesso mensili a
favore di parenti o affini impegnati nella cura di disabili gravi, sono venuti
meno i requisiti della assistenza esclusiva e continuativa, dopo che già
precedentemente era stato eliminato il requisito della convivenza. Tali
condizioni sono state sostituite da quella del c.d
“referente unico” in base alla quale non può più essere riconosciuta a più di
un lavoratore la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza
alla stessa persona con grave disabilità.
I tre giorni di permesso mensili, pertanto, non possono più
essere goduti alternativamente da più beneficiari, fatto salvo il caso, in virtù di specifiche
disposizioni, dei genitori.
Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità
grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento
alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Anche
per i genitori sono venuti meno i requisiti della assistenza esclusiva e continuativa,
in alternativa alla convivenza, precedentemente previsti nel caso di permessi
per figli maggiorenni.
In attesa dell’aggiornamento su “modulistica on-line” dei
modelli di domanda, che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla
legge, gli uffici Inps non dovranno pertanto più acquisire le dichiarazioni
relative alla sistematicità e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile,
precedentemente richieste dall’Istituto.
Ricovero a tempo pieno ed eccezioni.
Le nuove disposizioni normative hanno ribadito che una delle
condizioni principali per accedere alle agevolazioni sopra illustrate è che il
soggetto con grave disabilità non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
Il ricovero a tempo pieno che non dà titolo ai benefici è da
intendersi quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o
simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Fanno tuttavia eccezione:
- il ricovero a tempo pieno di un minore (anche di età
superiore ai tre anni), per il quale risulti documentato dalla struttura
ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- il ricovero a tempo pieno della persona in coma vigile e/o
in situazione terminale;
- l’interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del
disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo
ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate.
Sede di lavoro.
Un’ulteriore modifica riguarda la possibilità per il
lavoratore che assiste la persona affetta da grave handicap di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro. Mentre con la previgente disciplina tale
possibilità di scelta riguardava la sede più vicina la proprio domicilio, la
nuova disposizione prevede il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Decadenza dal beneficio.
Viene prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a
beneficiare dei tre giorni di permessi mensili coperti da contribuzione
figurativa, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto.
In particolare, l’eventuale accertamento dell’insussistenza o
il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la
decadenza da tale diritto.
Infatti il richiedente i permessi si impegna, con
dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto
cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni
autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:
- eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in
condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di
disabilità da parte dell’apposita Commissione medica;
- modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- eventuale decesso del disabile.
L’istituto inoltre richiama, al riguardo, le previsioni
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia”, oltre alle disposizioni sul
contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità.
L’Inps pertanto provvederà anche annualmente, alla verifica a
campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.
Entrata in vigore: riesame dei provvedimenti già adottati o
in corso di istruttoria.
L’Inps, considerato che la legge (n. 183/2010) è entrata in
vigore il 24 novembre 2010, invita gli Uffici ad esaminare, sulla base dei
nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dalla predetta data nonché le
richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti. Per quanto
concerne sia le istanze presentate prima della suddetta data e non ancora
istruite, sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle
previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove
disposizioni, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei
soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da più
familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave.
Nel primo caso, le Sedi dovranno richiedere ai beneficiari
tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei presupposti;
nel secondo caso, poiché i permessi potranno essere fruiti esclusivamente da un
solo lavoratore, le Sedi dovranno richiedere ai soggetti interessati le
informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente
beneficiario dei permessi.
Al riguardo, è opportuno che le aziende interessate informino
i lavoratori beneficiari dei permessi in questione delle innovazioni
introdotte, che comportano il riesame, da parte dell’Inps, dei provvedimenti
già adottati dall’Istituto o in corso di istruttoria al 24 novembre 2010.
Procedure e modulistica.
L’Inps
fornirà, con successivo messaggio, le istruzioni procedurali che terranno conto
delle innovazioni introdotte dalla legge. Sono inoltre in corso di
aggiornamento su “modulistica on-line” i modelli di domanda