INPS -
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DESTINATARI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - MESSAGGIO ISTITUTO N. 30703/2010
L’Inps con messaggio n. 30703 del 3 dicembre 2010 ha fornito
chiarimenti circa l’applicazione degli incentivi di cui all’art. 7-ter, co. 7, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n.
33, ha introdotto nell’ordinamento un nuovo incentivo economico a favore delle
aziende che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le quali, a far data dal 12 aprile 2009,
assumano (a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato) lavoratori
destinatari, per gli anni 2009-2010, di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell’attività, ovvero per intervento di procedura concorsuale, da
parte di imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima Legge n.
223/1991.
Tale incentivo:
è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno
al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione
del 5,84% prevista dall’art. 26 della Legge 28 gennaio 1986, n. 41, e con
esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa;
viene concesso nel limite di spesa autorizzato; è erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali ed assistenziali;
è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente
spettanti in forza della vigente normativa.
Al riguardo, l’Inps ha fornito indicazioni operative con
circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 (cfr. Not. n.
2/2010).
Nella menzionata circolare, l’Istituto ha, fra l’altro,
precisato che, ai fini della fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro sono
tenuti ad inoltrare, esclusivamente per via telematica, una dichiarazione di
responsabilità, recante:
- il codice fiscale del lavoratore;
- il codice comunicazione che identifica in modo univoco
l’“Unificato Lav” di assunzione;
- l’attestazione che:
- l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
- tra l’impresa che assume e quella di provenienza del
lavoratore non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né
intercorrono rapporti di collegamento e controllo;
- l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, per la
quale sono stati richiesti, o ottenuti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, comma 1, del
Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
Legge 28 gennaio 2009, n. 2; ovvero ha in atto le suddette sospensioni per
personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si
richiede l’incentivo;
- l’azienda nei sei mesi precedenti non ha effettuato
riduzione di personale; ovvero nei sei mesi precedenti ha licenziato, per
riduzione di personale, lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei
lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
Con messaggio n. 1715 del 18 gennaio 2010, la Direzione
Generale dell’Inps ha poi illustrato le modalità di inoltro della suindicata
dichiarazione di responsabilità mediante il nuovo servizio on-line per le
aziende ed i consulenti, denominato “DiResCo –
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
La stessa Direzione Generale, con messaggio n. 30703 del 3
dicembre 2010, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici, ha reso
noto di aver arricchito l’applicazione “DiResCo” con
una nuova funzionalità che consente a chi ha inviato la dichiarazione di
responsabilità di cui trattasi di verificare se la competente Sede
dell’Istituto ha definito il procedimento e di visualizzare la relativa
comunicazione di accoglimento o diniego dell’incentivo (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 10/2010)