INPS - INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - MESSAGGIO ISTITUTO  N. 30703/2010

 

L’Inps con messaggio n. 30703 del 3 dicembre 2010 ha fornito chiarimenti circa l’applicazione degli incentivi di cui all’art. 7-ter, co. 7, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha introdotto nell’ordinamento un nuovo incentivo economico a favore delle aziende che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le quali, a far data dal 12 aprile 2009, assumano (a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato) lavoratori destinatari, per gli anni 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività, ovvero per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima Legge n. 223/1991.

Tale incentivo:

è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della Legge 28 gennaio 1986, n. 41, e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa;

viene concesso nel limite di spesa autorizzato; è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali;

è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della vigente normativa.

Al riguardo, l’Inps ha fornito indicazioni operative con circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 (cfr. Not. n. 2/2010).

Nella menzionata circolare, l’Istituto ha, fra l’altro, precisato che, ai fini della fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare, esclusivamente per via telematica, una dichiarazione di responsabilità, recante:

- il codice fiscale del lavoratore;

- il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’“Unificato Lav” di assunzione;

- l’attestazione che:

- l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;

- tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento e controllo;

- l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, per la quale sono stati richiesti, o ottenuti, il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2; ovvero ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;

- l’azienda nei sei mesi precedenti non ha effettuato riduzione di personale; ovvero nei sei mesi precedenti ha licenziato, per riduzione di personale, lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

Con messaggio n. 1715 del 18 gennaio 2010, la Direzione Generale dell’Inps ha poi illustrato le modalità di inoltro della suindicata dichiarazione di responsabilità mediante il nuovo servizio on-line per le aziende ed i consulenti, denominato “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

La stessa Direzione Generale, con messaggio n. 30703 del 3 dicembre 2010, il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici, ha reso noto di aver arricchito l’applicazione “DiResCo” con una nuova funzionalità che consente a chi ha inviato la dichiarazione di responsabilità di cui trattasi di verificare se la competente Sede dell’Istituto ha definito il procedimento e di visualizzare la relativa comunicazione di accoglimento o diniego dell’incentivo (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 10/2010)