INPS - COLLEGATO LAVORO - SANZIONI CIVILI E COMPETENZE DEGLI ISPETTORI - CIRCOLARE ISTITUTO N. 157/10

 

Con circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili nel caso di evasione contributiva riferita a “lavoratori in nero”, introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183, ed alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali dallo stesso articolo, al comma 1, lett. c)

Nel fare rinvio, per quanto concerne gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività di vigilanza, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010 del 12 novembre 2010 (cfr. Not. n. 12/2010), l’Inps si sofferma sulla nuova disciplina delle sanzioni civili in caso di impiego di “lavoratori in nero” e sulle nuove competenze attribuite dalla citata norma agli ispettori degli Enti previdenziali. Si ricorda che, in merito all’art. 4 della Legge n. 183/2010, la Direzione Generale dell’Inail ha fornito le prime istruzioni operative con nota del 23 novembre 2010.

L’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010, ha modificato l’importo delle sanzioni civili nelle ipotesi di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari.

In particolare, la previsione del tetto massimo di euro 3.000, di cui all’art. 36-bis del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata sostituita da un aumento del 50% delle sanzioni civili preesistenti.

Pertanto, osserva l’Inps, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continuano ad essere calcolate nella misura del 30%, in ragione d’anno, della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come stabilito dall’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nella misura anzidetta (60%), a sua volta maggiorato del 50%, sul debito contributivo maturano gli interessi nella misura degli interessi di mora, di cui all’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo riformulato dall’art. 14 del D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 46.

L’Istituto precisa inoltre che la maggiorazione in discorso deve essere applicata soltanto nelle ipotesi in cui siano scaduti, al momento dell’accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi relativi al periodo di lavoro irregolare accertato.

La maggiorazione delle sanzioni civili non si applica qualora l’evasione contributiva non si riferisca a “lavoratori in nero”; in questa ipotesi la misura delle sanzioni civili è quella stabilita dal richiamato art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 (30%, in ragione d’anno, con un massimo del 60% dell’ammontare dei contributi evasi).

Secondo quanto evidenziato nel paragrafo 1.1. della circolare in esame, la nuova misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori irregolari:

- viene applicata agli accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010), ancorché le commesse evasioni si riferiscano a periodi di lavoro irregolare antecedenti a tale data;

- a differenza del previgente regime, non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinati. Restano comunque esclusi anche i rapporti di lavoro domestico;

- trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione idonea a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto;

- si applica altresì nelle ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’Inps e all’Inail.

Al paragrafo 2, la circolare di cui trattasi rimarca che l’art. 4, comma 1, lett. c), della Legge n. 183/2010, ha esteso anche agli ispettori dell’Inps il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della maxi-sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, nei casi di impiego di “lavoratori in nero”.

La maxi-sanzione, introdotta nell’anno 2002 dall’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge n. 12/2002, è stata poi modificata, con effetto dal 12 agosto 2006, dall’art. 36-bis del Decreto-Legge n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.

L’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la maxi-sanzione si applica nell’importo, già fissato dalla previgente disciplina, da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 150 per ogni giornata di effettivo lavoro.

La nuova norma ha peraltro introdotto una fattispecie sanzionatoria attenuata, che ricorre nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente all’effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in “nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione. In queste ipotesi l’importo della sanzione è compreso fra euro 1.000 ed euro 8.000 per ogni lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

Si ricorda altresì che, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 38/2010, in entrambe le fattispecie di illecito suindicate il personale ispettivo deve ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981. Di conseguenza, la maxi-sanzione applicabile è pari, rispettivamente, a euro 3.000 per lavoratore, oltre a euro 50 di maggiorazione giornaliera, ed a euro 2.000 per lavoratore, oltre a euro 10 di maggiorazione giornaliera.

La competenza dei predetti ispettori ad irrogare la maxi-sanzione decorre dal 24 novembre 2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purché proseguiti oltre la stessa.

 

Inps

 

Roma, 7 dicembre 2010

 

Circolare n.157

 

Oggetto: Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) - Misure contro il lavoro sommerso, art. 4 comma l, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.

 

Sommario: L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183j2010, disciplina la nuova misura delle sanzioni civili in ipotesi di impiego di lavoratori in nero. Il medesimo articolo al comma l, lett. c) ha sostituito il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla

legge 23.04.2002, n.73, attribuendo nuovi poteri agli ispettori di vigilanza dell’Istituto.

 

Premessa

L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che si allega, le prime istruzioni operative in materia di “collegato lavoro”.

Nel rinviare, per quanto concerne gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività ispettiva, ai contenuti della predetta circolare ministeriale , si provvede a fornire le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.

 

1. Sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Nuova disciplina.

1.1. Campo di applicazione

L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 183/10, che ha sostituito il comma 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.

Come specificato dal Ministero del Lavoro, nella già citata circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.

Ferma restando la disciplina dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la norma modifica la previsione dell’articolo 36 bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito l’applicazione della sanzione civile minima d.i 3.000 euro per ciascun “lavoratore in nero”.

A differenza del regime previgente (cfr. circolare n. 111 del 2006) la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.

Come chiarito, inoltre, nella circolare del Ministero del Lavoro la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.

Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed aIl’Inail.

 

1.2. Sanzioni civili. Nuova misura.

L’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.

Pertanto/ le sanzioni civili/ in caso di lavoro irregolare/ continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento/ come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n.388.

L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.

Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 46.

La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In tale ipotesi/ la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi).

Si precisa altresì che la maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali/ al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.

 

2. Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali

Fra le novità introdotte dal C.d. “collegato lavoro” quelle di maggiore rilievo, per le ricadute sull’attività di vigilanza, è contenuto nell’art. 4/ comma 1/ lett. c)/ della legge n.183/2010 che ha esteso anche agli ispettori dell’Inps il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, della “maxisanzione” prevista dall’art. 3 D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 23.04.1972 n. 73, nei casi di impiego di lavoratori in “nero”.

La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.

Per gli aspetti che regolano i contenuti della norma con riferimento alla sua modalità di applicazione da parte degli ispettori, si rinvia alla già citata circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina si intende interamente richiamata.