INPS -
COLLEGATO LAVORO - SANZIONI CIVILI E COMPETENZE DEGLI ISPETTORI - CIRCOLARE
ISTITUTO N. 157/10
Con circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, l’Inps ha fornito
le prime indicazioni operative in merito alla nuova disciplina delle sanzioni
civili nel caso di evasione contributiva riferita a “lavoratori in nero”,
introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183,
ed alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali
dallo stesso articolo, al comma 1, lett. c)
Nel fare rinvio, per quanto concerne gli aspetti operativi
che interessano direttamente l’attività di vigilanza, alla circolare del
Ministero del Lavoro n. 38/2010 del 12 novembre 2010 (cfr. Not.
n. 12/2010), l’Inps si sofferma sulla nuova disciplina delle sanzioni civili in
caso di impiego di “lavoratori in nero” e sulle nuove competenze attribuite
dalla citata norma agli ispettori degli Enti previdenziali. Si ricorda che, in
merito all’art. 4 della Legge n. 183/2010, la Direzione Generale dell’Inail ha
fornito le prime istruzioni operative con nota del 23 novembre 2010.
L’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010, ha
modificato l’importo delle sanzioni civili nelle ipotesi di evasione
contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari.
In particolare, la previsione del tetto massimo di euro
3.000, di cui all’art. 36-bis del Decreto-Legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata
sostituita da un aumento del 50% delle sanzioni civili preesistenti.
Pertanto, osserva l’Inps, le sanzioni civili, in caso di
lavoro irregolare, continuano ad essere calcolate nella misura del 30%, in
ragione d’anno, della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come
stabilito dall’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Resta fermo che, dopo il raggiungimento del tetto massimo
delle sanzioni civili nella misura anzidetta (60%), a sua volta maggiorato del
50%, sul debito contributivo maturano gli interessi nella misura degli
interessi di mora, di cui all’art. 30 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo riformulato dall’art. 14 del
D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 46.
L’Istituto precisa inoltre che la maggiorazione in discorso
deve essere applicata soltanto nelle ipotesi in cui siano scaduti, al momento
dell’accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi relativi al
periodo di lavoro irregolare accertato.
La maggiorazione delle sanzioni civili non si applica qualora
l’evasione contributiva non si riferisca a “lavoratori in nero”; in questa
ipotesi la misura delle sanzioni civili è quella stabilita dal richiamato art.
116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 (30%, in ragione d’anno, con un
massimo del 60% dell’ammontare dei contributi evasi).
Secondo quanto evidenziato nel paragrafo 1.1. della circolare
in esame, la nuova misura delle sanzioni civili in caso di impiego di
lavoratori irregolari:
- viene applicata agli accertamenti iniziati dopo il 24
novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010), ancorché le
commesse evasioni si riferiscano a periodi di lavoro irregolare antecedenti a
tale data;
- a differenza del previgente regime, non si applica ai
rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro
autonomo e parasubordinati. Restano comunque esclusi anche i rapporti di lavoro
domestico;
- trova applicazione anche nel caso in cui il datore di
lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza
di documentazione idonea a consentire di verificare la pretesa autonomia del
rapporto;
- si applica altresì nelle ipotesi di prestazione di lavoro
occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’Inps e
all’Inail.
Al paragrafo 2, la circolare di cui trattasi rimarca che
l’art. 4, comma 1, lett. c), della Legge n. 183/2010, ha esteso anche agli
ispettori dell’Inps il potere di contestazione e notificazione, ai sensi
dell’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della maxi-sanzione prevista
dall’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito
dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, nei casi di impiego di “lavoratori in nero”.
La maxi-sanzione, introdotta nell’anno 2002 dall’art. 3,
comma 3, del Decreto-Legge n. 12/2002, è stata poi modificata, con effetto dal
12 agosto 2006, dall’art. 36-bis del Decreto-Legge n.
223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.
L’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 ha
stabilito che, nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza la
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la
maxi-sanzione si applica nell’importo, già fissato dalla previgente disciplina,
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di
euro 150 per ogni giornata di effettivo lavoro.
La nuova norma ha peraltro introdotto una fattispecie
sanzionatoria attenuata, che ricorre nelle ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente all’effettiva
instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia
fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in “nero”, pur a fronte di
un successivo periodo di regolare occupazione. In queste ipotesi l’importo
della sanzione è compreso fra euro 1.000 ed euro 8.000 per ogni lavoratore
irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Si ricorda altresì che, secondo quanto precisato dal
Ministero del Lavoro nella circolare n. 38/2010, in entrambe le fattispecie di
illecito suindicate il personale ispettivo deve ammettere il trasgressore al
pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge
n. 689/1981. Di conseguenza, la maxi-sanzione applicabile è pari,
rispettivamente, a euro 3.000 per lavoratore, oltre a euro 50 di maggiorazione
giornaliera, ed a euro 2.000 per lavoratore, oltre a euro 10 di maggiorazione
giornaliera.
La competenza dei predetti ispettori ad irrogare la
maxi-sanzione decorre dal 24 novembre 2010 ed è riferita anche agli illeciti
commessi prima di tale data, purché proseguiti oltre la stessa.
Inps
Roma, 7 dicembre 2010
Circolare n.157
Oggetto: Legge 4
novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) - Misure contro il lavoro
sommerso, art. 4 comma l, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.
Sommario: L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183j2010, disciplina la nuova misura delle sanzioni civili
in ipotesi di impiego di lavoratori in nero. Il medesimo articolo al comma l,
lett. c) ha sostituito il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12
convertito con modificazioni dalla
legge 23.04.2002, n.73, attribuendo nuovi poteri agli
ispettori di vigilanza dell’Istituto.
Premessa
L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato il
quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato
con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che si allega, le prime istruzioni
operative in materia di “collegato lavoro”.
Nel rinviare, per quanto concerne gli aspetti operativi che
interessano direttamente l’attività ispettiva, ai contenuti della predetta
circolare ministeriale , si provvede a fornire le prime indicazioni in merito
alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite
agli ispettori degli Enti previdenziali.
1. Sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.
Nuova disciplina.
1.1. Campo di applicazione
L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 183/10, che ha
sostituito il comma 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni
dalla legge 23.04.2002, n.73, ha modificato la misura delle sanzioni civili in
caso di impiego di lavoratori in nero.
Come specificato dal Ministero del Lavoro, nella già citata
circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili
trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di
entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le
stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente
alla riformulazione della norma in parola.
Ferma restando la disciplina dall’articolo 116, comma 8,
lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la norma modifica la
previsione dell’articolo 36 bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248,
che aveva stabilito l’applicazione della sanzione civile minima d.i 3.000 euro per ciascun “lavoratore in nero”.
A differenza del regime previgente (cfr. circolare n. 111 del
2006) la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di
lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e
parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro
domestico.
Come chiarito, inoltre, nella circolare del Ministero del
Lavoro la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano
applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver
attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a
consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione
nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle
previste comunicazioni all’INPS ed aIl’Inail.
1.2. Sanzioni civili. Nuova misura.
L’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della
legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di
evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è
incremento del 50 per cento.
Pertanto/ le sanzioni civili/ in caso di lavoro irregolare/
continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione
d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento/
come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n.388.
L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del
cinquanta per cento.
Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per
cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo
sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito all’articolo 14 del D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 46.
La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si
applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In
tale ipotesi/ la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente
dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in
ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi
evasi).
Si precisa altresì che la maggiorazione in esame dovrà essere
applicata esclusivamente per i contributi per i quali/ al momento dell’accesso
ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.
2. Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti
previdenziali
Fra le novità introdotte dal C.d. “collegato lavoro” quelle
di maggiore rilievo, per le ricadute sull’attività di vigilanza, è contenuto
nell’art. 4/ comma 1/ lett. c)/ della legge n.183/2010 che ha esteso anche agli
ispettori dell’Inps il potere di contestazione e notificazione, ai sensi
dell’art. 14 L. 689/1981, della “maxisanzione” prevista dall’art. 3 D.L.
22.02.2002 n. 12, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge
23.04.1972 n. 73, nei casi di impiego di lavoratori in “nero”.
La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione”
decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010)
ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché
proseguiti oltre tale data.
Per gli aspetti che regolano i contenuti della norma con
riferimento alla sua modalità di applicazione da parte degli ispettori, si
rinvia alla già citata circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina si intende interamente
richiamata.