INPS -
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - ASSUNZIONE A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE
LISTE DI MOBILITA’
Con messaggio n. 32661/2010 l’Inps ha fornito importanti
precisazioni in merito alla assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In particolare, a parere dell’Istituto, l’ assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste
di mobilità può trovare fondamento, alternativamente:
1) nella legge n. 223/199. In questo caso il datore di lavoro
può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di
mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in
base all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001. In tal caso,
tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso
proroghe successive) di 12 mesi; analoga durata caratterizzerà l’agevolazione
contributiva.
2) nel D.Lgs. n. 368/2001. In
questo caso è necessario che l’apposizione del termine sia giustificata
dall’esistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo così come previsto dal Decreto n. 368/2001. In tali casi il
rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel D.Lgs. citato – durata massima (originaria o attraverso
proroghe successive) superiore a 12 mesi (ma non a 36 mesi); in ogni caso,
tuttavia, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12
mesi.
Inps
Roma, 27 dicembre 2010
Messaggio n. 32661
Oggetto: assunzione
a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 2, della
legge n. 223/1991). Riconoscimento delle agevolazioni contributive.
La legge n. 223/1991 ha introdotto, come noto, agevolazioni
per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, distinguendo tre
diverse fattispecie di contratto di lavoro agevolato: il contratto a termine,
il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine, il
contratto a tempo indeterminato.
In particolare, l’art. 8, c. 2, della citata legge
testualmente afferma che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con la
conseguente applicazione - per il corrispondente periodo appunto non superiore
a 12 mesi - delle previste agevolazioni contributive.
L’art. 8, co. 2, citato ha una
duplice valenza normativa: da un lato introduce nell’ordinamento italiano una
particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano
l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall’altro
lato prevede un’agevolazione contributiva.
In conseguenza di tale duplice valenza normativa si deve
ritenere quanto segue.
Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino
l’apposizione del termine in base all’art. 1 del d.l.vo
368/2001. In tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima
(originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi; analoga durata
caratterizzerà l’agevolazione contributiva.
Può tuttavia accadere che l’assunzione a tempo determinato di
un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste
dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001. In tali casi il
rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel D.Lgs. citato – durata massima (originaria o attraverso
proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, tuttavia,
l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.
Ad esempio, nel caso in cui si stipuli, per ragioni
produttive, un contratto di durata di 16 mesi, spetta l’agevolazione per i
primi 12 mesi; se, per ragioni produttive, si stipuli un contratto di 6 mesi e
poi – ricorrendo sempre le ragioni produttive – si proroghi il rapporto per
ulteriori 10 mesi, spetterà l’agevolazione contributiva per i complessivi primi
12 mesi del rapporto.
Le istruzioni qui illustrate superano eventuali indicazioni
difformi contenute in messaggi o circolari precedenti.