ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - 31 GENNAIO 2011 - TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEL PROSPETTO
INFORMATIVO
Con nota del 14 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro ha
fornito indirizzi operativi per una corretta ed uniforme applicazione del
Decreto Interministeriale 2 novembre 2010, che ha istituito il nuovo modulo
“Prospetto informativo”, a valere per l’intero territorio nazionale, che deve
essere utilizzato per l’invio, da parte dei soggetti obbligati, del prospetto
informativo dei lavoratori disabili ai Servizi competenti.
In ogni caso si rammenta che, per quanto attiene il settore
edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto è escluso dalla base
di computo, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della
L. n. 68/1999. In altre parole, le imprese edili sono tenute ad inviare il
prospetto annuale solo se raggiungono le soglie dimensionali previste dalla Legge
n. 68/99 senza tener conto del personale di cantiere e degli addetti al
trasporto (confronto suppl.n.5 al notiziario
n.12/2009).
Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, al testo della
suddetta nota ed al documento “Modelli e Regole” alla stessa allegato (recante
le disposizioni per il corretto utilizzo del servizio informatico predisposto
per la trasmissione telematica del prospetto), se ne evidenziano in appresso i
principali contenuti.
Finalita’
Secondo quanto sottolineato dal Ministero del Lavoro, la
definizione degli standard e delle regole per l’invio telematico del prospetto
informativo ha come scopo la realizzazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL)
in forma unitaria ed omogenea sul tutto il territorio nazionale.
Soggetti Obbligati
La nota in esame conferma che:
- sono obbligati all’invio telematico del prospetto
informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello
nazionale almeno quindici dipendenti costituenti base di computo (e per
l’edilizia il personale di cantiere e gli addetti al trasporto non rientrano
tra i dipendenti costituenti la base di computo), per i quali sono intervenuti,
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto,
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva;
- i datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto
all’ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, non sono quindi tenuti all’invio del prospetto;
- l’obbligo di invio
del prospetto telematico non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi
di assunzione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
In questa ipotesi, infatti, scatta – entro sessanta giorni dal verificarsi
della scopertura – soltanto l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, e
non già quello di invio del prospetto.
Per usufruire dei servizi informatici, i soggetti obbligati e
abilitati devono accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e
Provincia autonoma.
Al momento dell’accreditamento, gli stessi devono
autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche, da
parte dell’Amministrazione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento
verranno diramate dalle Regioni e dalle Province autonome e rese pubbliche
anche dal Ministero del Lavoro in una apposita sezione del portale
www.cliclavoro.gov.it.
Oggetto Della Comunicazione
Oggetto dell’invio è il prospetto informativo riprodotto
nell’allegato A del Decreto Interministeriale 2 novembre 2010.
Il documento “Modelli e Regole” fornisce una descrizione
dettagliata dei contenuti e delle funzioni del modulo, unitamente alle regole
di compilazione del medesimo.
Il prospetto è unico a livello nazionale.
Termini Di Comunicazione
I soggetti obbligati ed abilitati devono trasmettere il
prospetto informativo ai Servizi competenti entro il 31 gennaio di ogni anno,
assumendo come base di calcolo per l’individuazione dell’obbligo la situazione
occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il termine del 31 gennaio deve intendersi perentorio e,
pertanto, non subisce differimenti qualora cada di sabato.
Al solo fine di consentire l’adeguamento dei sistemi
informatici agli standard tecnici contenuti nel decreto interministeriale in
oggetto, e quindi esclusivamente per l’anno 2011, l’invio del prospetto
informativo è consentito a partire dal 15 gennaio 2011.
Modalita’ Di Trasmissione– In proposito viene precisato che:
- la comunicazione
deve essere eseguita esclusivamente in via telematica per il tramite dei
servizi informatici. Pertanto, l’invio con mezzi diversi costituisce mancato
adempimento dell’obbligo;
- l’invio telematico
deve essere effettuato compilando il modulo on-line mediante la soluzione
applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è
abilitato ad operare.
Di conseguenza, dall’8 dicembre 2010 (data di entrata in
vigore del Decreto Interministeriale 2 novembre 2010) sono abrogati tutti i
modelli preesistenti, eventualmente utilizzati. I servizi informatici
rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di
ricezione nel rispetto della vigente normativa.
Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare
l’adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato
con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale
identificazione;
- il prospetto informativo processato dai servizi informatici
è valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi e non deve essere seguito da
alcun documento cartaceo;
- qualora inconvenienti tecnici del servizio informatico non
consentano di adempiere nei termini stabiliti dalla vigente normativa, i
servizi informatici resi disponibili dai Servizi competenti pubblicano i
periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i
soggetti obbligati ed abilitati effettuano l’adempimento il primo giorno utile.
Competenza Nell’invio Dei Prospetti
Nel punto 5, lett. b), la nota di cui trattasi rimarca che:
- i datori di lavoro con sede legale e unità produttive
ubicate in una sola Regione, che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il
prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla
Regione.
Laddove la Regione interessata non abbia attivato i necessari
servizi informatici alla data di entrata in vigore del Decreto
Interministeriale 2 novembre 2010, i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare
il prospetto informativo presso il dominio “sussidiario” messo a disposizione
dal Ministero del Lavoro sul menzionato portale www.cliclavoro.gov.it;
- i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità
produttive ubicate in due o più Regioni, i quali adempiono all’obbligo
direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico
ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Annullamento e Rettifiche
I soggetti obbligati e abilitati che hanno effettuato la
trasmissione del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare
il documento inviato.
L’annullamento può avvenire per qualsiasi motivo prima della
scadenza del termine dell’invio.
La rettifica può avvenire – limitatamente ai dati che non
influenzano il riconoscimento del dichiarante e dei lavoratori in forza ai
sensi della Legge n. 68/1999, ed il calcolo delle scoperture – entro cinque
giorni dall’ultimo invio (nel documento “Modelli e Regole” sono indicati i
campi che possono formare oggetto di rettifica).
Sanzioni
Da ultimo, la nota in argomento fa presente che, ai sensi
dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 68/1999, il ritardato (o mancato) invio
del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di € 578,43, maggiorata
di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Tali importi sono stati
elevati dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 2010, rispettivamente, ad € 635,11
e ad € 30,76).
In particolare, il Ministero del Lavoro conferma che la
sanzione amministrativa prevista dalla citata norma non si applica ai datori di
lavoro che, occupando da quindici a trentacinque dipendenti alla data di
entrata in vigore della Legge n. 68/1999, non effettuino “nuove assunzioni”.
Il Ministero pone, altresì, in rilievo che la sanzione di cui
trattasi è una sanzione “progressiva”, che aumenta con il perpetuarsi del
comportamento renitente e può, pertanto, cumularsi negli anni.
In altri termini, nel caso in cui venga omessa la
presentazione del prospetto, la sanzione, nella sua componente variabile,
continua a cumularsi fino al limite della prescrizione o fino all’invio del
prospetto omesso.