MINISTERO
DEL LAVORO - COLLEGATO LAVORO - ART. 33 L. N. 183/2010 - ACCESSO ISPETTIVO,
POTERE DI DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA - CIRCOLARE
N. 41/2010
L’art. 33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, ha sostituito
l’art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124,
introducendo nuove disposizioni in materia di accesso ispettivo, potere di
diffida e verbalizzazione unica.
In riferimento alla predetta norma, il Ministero del Lavoro
ha fornito indicazioni operative al personale di vigilanza con circolare n.
41/2010 del 9 dicembre 2010, disponibile sul sito del Collegio in calce alla
presente.
Di seguito se ne evidenziano i principali contenuti.
Accesso sul luogo di lavoro
Al comma 1, il novellato art. 13 conferma che il personale
ispettivo, previo adempimento dell’obbligo di qualificarsi, accede presso i
luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge.
Verbale di primo accesso
La circolare in argomento sottolinea che il verbale di primo
accesso ispettivo deve:
- formarsi necessariamente prima della conclusione
dell’accesso ispettivo;
- essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o
ad altro soggetto presente fisicamente all’ispezione, salvo il caso di rifiuto
esplicito a ricevere il verbale o di assenza dei predetti soggetti alla
conclusione dell’ispezione (nel verbale di primo accesso deve comunque essere
annotata la circostanza che ha impedito la consegna immediata dell’atto).
Il verbale in questione, inoltre, deve contenere gli elementi
in appresso richiamati.
1) Identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro.
In proposito, viene precisato che:
- l’identificazione, in modo puntuale e analitico, di tutti i
lavoratori trovati intenti al lavoro, assume rilievo fondamentale nelle sole
ipotesi in cui sia necessaria la verifica del rispetto della disciplina
attinente alla regolare costituzione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoro
sommerso);
- laddove, invece, l’accertamento afferisca ad altre
problematiche, quali, ad esempio, le ipotesi di qualificazione del rapporto di
lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di
dubbia autenticità o non genuini), oppure nei casi di accertamenti in materia
di contribuzione previdenziale e premi assicurativi, il personale ispettivo può
procedere ad una identificazione “per relationem”,
rinviando, nel verbale di primo accesso, alle generalità del personale
impiegato come risulta dalla documentazione aziendale (ad esempio,
registrazioni sul libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie eseguite);
- analogamente, qualora non sia possibile intervistare tutto
il personale impiegato, considerate le dimensioni dell’azienda, gli organi di
vigilanza possono procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori
sulla base di un “campione significativo”, selezionato tenendo presenti le
modalità di espletamento delle prestazioni di tutto il personale, nonché i
modelli organizzativi in concreto adottati.
2) Puntuale descrizione delle attività effettuate dai
lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo e, in particolare, delle
modalità del loro impiego, con riguardo alle mansioni svolte, all’abbigliamento
o alla tenuta da lavoro, alle attrezzature o alle macchine utilizzate.
3) Specificazione delle attività compiute dal personale
ispettivo. Il verbale di primo accesso deve dare conto del sopralluogo
effettuato, della disanima dell’organizzazione complessiva del lavoro e
dell’impresa ispezionata, della acquisizione delle dichiarazioni del personale
trovato intento al lavoro e delle rappresentanze sindacali, se presenti,
dell’eventuale acquisizione o esame della documentazione presente sul luogo di
lavoro esibita spontaneamente dal soggetto ispezionato.
4) Eventuali dichiarazioni rese agli organi di vigilanza dal
datore di lavoro o da chi lo assiste, ovvero dalla persona presente
all’ispezione. La dichiarazione da verbalizzare può essere formalizzata al
personale ispettivo anche mediante e-mail o fax inoltrati sul luogo
dell’ispezione durante lo svolgimento della fase iniziale di essa, purché prima
della chiusura materiale del verbale in discorso.
Il Ministero rimarca altresì che, in sede di redazione del
verbale di primo accesso, gli organi ispettivi devono formulare ogni richiesta,
anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata
all’accertamento degli illeciti.
Qualora le richieste rimangano inevase, gli ispettori del
lavoro possono procedere ad una ulteriore reiterazione delle stesse, alla cui
inosservanza segue l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 7, della
Legge 22 luglio 1961, n. 628 (secondo cui rispondono penalmente coloro che,
“legalmente richiesti dall’ispettorato di fornire notizie …, non le forniscano
o le diano scientemente errate o incomplete”).
Per gli altri organi di vigilanza, invece, ove il datore di
lavoro non adempia alla esplicita richiesta di consegna di documentazione,
opera il dettato dell’art. 3, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638 (ai sensi del quale i datori di
lavoro e i loro rappresentanti che impediscano al personale ispettivo
l’esercizio dei poteri di vigilanza sono tenuti a versare una sanzione
amministrativa da 258 a 2.580 euro, ancorché il fatto costituisca reato; se
forniscono scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione
contributiva, i predetti soggetti sono tenuti a versare una sanzione
amministrativa pari a 25 euro, per ogni dipendente cui si riferisce
l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato).
Tuttavia, se l’accertamento si rivela complesso e prolungato
nel tempo o si manifestano ulteriori esigenze informative nel prosieguo delle
indagini, il personale ispettivo può notificare al datore di lavoro un apposito
verbale interlocutorio, recante la descrizione completa delle ulteriori
attività di indagine compiute, l’indicazione dei documenti di lavoro
eventualmente esaminati, la richiesta di documenti o informazioni, con
l’espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso.
Potere di diffida
L’art. 13, comma 2, del D.Lgs .n.
124/2004, nel testo sostituito dall’art. 33 della Legge n. 183/2010, dispone
che, nei casi di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto
collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale
ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,
questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il temine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale unico
conclusivo.
In proposito, il Ministero osserva che:
- i destinatari del provvedimento di diffida vengono
individuati dalla nuova norma nel trasgressore e nell’eventuale obbligato in
solido (anziché, come prima previsto, nel “datore di lavoro” inteso quale unico
soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida). Pertanto, in caso di
presenza di più trasgressori, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 novembre
1981, n. 689, l’ottemperanza alla diffida da parte di uno solo di essi consente
a tutti di accedere al pagamento della sanzione in misura minima;
successivamente, il procedimento potrà estinguersi, in relazione a ciascun
trasgressore, con il pagamento di tali somme da parte del singolo responsabile,
ovvero, per ciascun trasgressore, da parte dell’obbligato in solido;
- l’“inosservanza del contratto collettivo” deve intendersi
riferita alle ipotesi nelle quali il contratto ha funzione integrativa del
precetto normativo, la cui violazione è punita in via amministrativa;
- viene introdotto un termine di trenta giorni entro il quale
procedere alla regolarizzazione, decorrenti dalla notificazione del verbale
unico di accertamento (a differenza della previgente disciplina che non
indicava alcun termine specifico, lasciandone la fissazione alla
discrezionalità degli organi di vigilanza).
Secondo il riformulato art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004, in caso di ottemperanza alla diffida,
il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido hanno tempo quindici giorni
per il versamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, nella
misura pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un
quarto della sanzione stabilita in misura fissa. A seguito di tale pagamento il
procedimento sanzionatorio si estingue.
Peraltro, la nuova norma condiziona l’estinzione di detto
procedimento non soltanto al pagamento della sanzione minima, ma anche alla
effettiva ottemperanza alla diffida e ne delimita la portata alle sole
inosservanze oggetto della diffida stessa.
Per effetto del comma 5 dell’articolo in esame, l’adozione
della diffida interrompe i termini fissati dall’art. 14 della Legge n. 689/1981
per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi
riscontrati, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il
pagamento della sanzione minima.
Di conseguenza, una volta verificata l’inottemperanza alla
diffida, ovvero il mancato pagamento della somma agevolata da parte del
trasgressore o dell’obbligato in solido, l’attività sanzionatoria riprende il
suo corso ordinario e, come sancito dalla attuale formulazione legislativa, se
da parte del trasgressore o dell’eventuale obbligato in solido non è stata
fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione o del
pagamento della somma prevista, il verbale unico produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti di
entrambi.
La circolare in parola precisa che sono diffidabili anche gli
inadempimenti che attengono a comportamenti omessi nei termini di legge, ma già
posti in essere tardivamente dal datore di lavoro, in modo spontaneo, in un
momento antecedente all’accertamento ispettivo.
Tenuto conto della espressa indicazione dei termini da parte
del legislatore in merito alla regolarizzazione delle violazioni accertate ed
al conseguente pagamento delle connesse sanzioni in misura minima (in tutto
quarantacinque giorni dalla notifica del verbale unico), il Ministero ritiene
che sia possibile sostenere una perentorietà dei predetti termini.
Sempre a norma del comma 5 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, l’adozione della diffida interrompe
anche i termini del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro,
disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro evidenzia che:
- se nel verbale unico sono contestati soltanto illeciti
diffidabili, il “dies a quo” per l’inoltro del
ricorso decorre dopo i quarantacinque giorni suindicati (trenta stabiliti per
la regolarizzazione delle inosservanze e quindici per il pagamento della
sanzione minima);
- qualora il verbale unico contenga solo illeciti non
diffidabili, contestati ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981 e quindi
autonomamente impugnabili, il termine per l’inoltro del ricorso decorre dal
momento della ricezione della notifica;
- laddove nel verbale unico siano contestati illeciti
diffidabili e non, il “dies a quo” per la
presentazione del ricorso decorre dopo i suddetti quarantacinque giorni.
La circolare in questione segnala inoltre che il potere di
diffida, già riconosciuto in capo agli ispettori del lavoro, viene esteso anche
agli ispettori ed ai funzionari amministrativi degli Enti e degli Istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate e comunque riconducibili (ad
eccezione della maxi-sanzione per il lavoro irregolare e delle violazioni in
materia di libro unico del lavoro) alla sola materia previdenziale, nonché agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 689/1981, violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale.
In proposito, il Ministero afferma che tutti i citati organi
di vigilanza, nelle ipotesi in cui riscontrino violazioni amministrative per le
quali trovi applicazione l’istituto della diffida, sono tenuti ad utilizzare
questo strumento, quale vera e propria condizione di procedibilità per
l’irrogazione delle relative sanzioni, e non possono limitarsi ad inviare meri
atti di “constatazione” dei presupposti delle violazioni alle Direzioni
Provinciali del Lavoro per la formalizzazione dei provvedimenti sanzionatori,
come avveniva in base alla previgente disciplina.
Verbale unico di accertamento e notificazione
La circolare di cui trattasi pone in rilievo che tale
verbale:
- assolve alla funzione di rinchiudere in un unico atto di
natura provvedimentale la constatazione e
notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, allo
scopo di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti;
- per consentire la regolarizzazione delle violazioni
accertate, nonché la contestazione delle violazioni amministrative nei termini
fissati dall’art. 14 della Legge n. 689/1981, deve essere notificato al
trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, ovvero, nel caso di pluralità
di concorrenti nell’illecito, a tutti i soggetti formalmente responsabili degli
inadempimenti.
Viene inoltre sottolineato che:
- la decorrenza del termine per la
contestazione/notificazione del verbale unico deve essere individuata nel
momento in cui sono stati conclusi gli accertamenti nel loro complesso,
comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari
per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti;
- il rispetto del termine entro il quale devono essere
notificati tutti gli illeciti mediante il verbale unico di accertamento, deve
essere valutato, per il soggetto notificante, nel caso di notifica a mezzo
posta, alla data di spedizione della raccomandata. Per il soggetto
destinatario, invece, la notifica si ha per perfezionata nei termini alla data
di ricezione della raccomandata contente la contestazione degli illeciti. La
notifica agli irreperibili, ai sensi dell’art. 140 del Codice di procedura
civile, può dirsi perfezionata con il ricevimento della raccomandata contente
l’avviso di deposito o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione della
medesima.
Circa i contenuti del verbale unico, l’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, prevede che nello stesso devono, in
particolare, essere riportati:
- gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati. In questo modo, osserva
il Ministero, il trasgressore è reso edotto di tutte le contestazioni
addebitate a suo carico attraverso un unico atto, contenente anche l’eventuale
diffida a regolarizzare;
- l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai
quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. In
proposito, il Ministero del Lavoro sottolinea che la norma fa esplicito
riferimento ai due strumenti difensivi di carattere generale mediante i quali
l’intero verbale unico può formare ordinariamente oggetto di impugnazione, e
cioè gli scritti difensivi al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro
(a norma dell’art. 18 della Legge n. 689/1981) ed il ricorso al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, qualora si tratti si sussistenza o
qualificazione dei rapporti di lavoro. Tuttavia, i verbali adottati al termine
degli accertamenti dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
immediatamente impugnabili innanzi al predetto Comitato e, quindi, avverso gli
stessi possono essere presentati soltanto gli scritti difensivi di cui all’art.
18 appena citato. Nei confronti della successiva, eventuale,
ordinanza-ingiunzione, anche se emessa a seguito di accertamento e
verbalizzazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, può essere
comunque proposto ricorso al Comitato regionale.
La circolare fa inoltre presente che il termine per la
proposizione dei singoli strumenti di contenzioso è unico e certo, dovendosi
individuare in base alla tipologia di violazioni rilevate e contestate a
verbale, secondo quanto suindicato in merito al ricorso al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro, che deve ritenersi esteso anche agli scritti
difensivi di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981. Il Ministero evidenzia altresì che:
- qualora al verbale di primo accesso ispettivo non faccia
seguito alcun provvedimento sanzionatorio, l’ispezionato dovrà esserne reso
edotto mediante apposita “comunicazione di regolare definizione degli
accertamenti”, recante l’esplicita indicazione di come, allo stato degli atti,
non siano emersi elementi di irregolarità idonei a comprovare la sussistenza di
illeciti;
- nel verbale di
accertamento e notificazione non sono inclusi i provvedimenti che seguano
appositi e autonomi percorsi di definizione, che saranno adottati con specifici
modelli (quali la diffida accertativa per crediti
patrimoniali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.
124/2004 e le disposizioni impartite ai sensi dell’art. 14 dello stesso
decreto).
Modulistica e profili di diritto intertemporale
Nell’esercizio dell’attività di vigilanza, i funzionari
ispettivi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la nuova modulistica
allegata alla circolare in commento (verbale di primo accesso ispettivo,
verbale interlocutorio, verbale di accertamento e notificazione, comunicazione
di regolare definizione degli accertamenti).
Da ultimo, considerata la natura procedurale della
disposizione dettata dall’art. 33 della Legge n. 183/2010, il Ministero del
Lavoro segnala che la stessa e la nuova modulistica devono estendersi a tutti
gli accertamenti in corso al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della
predetta legge), non ancora conclusi con verbale di accertamento e
notificazione. Ne discende quindi la necessità di adottare la diffida, a norma
del novellato art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nei
confronti del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido, e non già del
datore di lavoro, come sopra specificato.