DEPENALIZZAZIONE
DEI REATI MINORI
Sulla
G.U. n. 149 del 28 giugno 1999 è stata pubblicata la legge 25 giugno 1999 n.
205, recante "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario".
La
depenalizzazione, che consiste nell'applicazione del regime amministrativo in
luogo di quello penale al fine di sanzionare determinati illeciti, dovrà essere
attuata tramite decreti legislativi.
Per
quanto di interesse del settore, si segnala che la legge prevede, all'articolo
7, comma 1, lett. c), la trasformazione in illecito amministrativo del reato
punito con ammenda non inferiore a lire duecentomila dall'articolo 676 comma 1
del Codice Penale, sulla rovina di edifici od altre costruzioni. Il provvedimento
attuativo della depenalizzazione dovrà comminare a chiunque ha avuto parte nel
progetto o nei lavori concernenti un edificio od altra costruzione, che poi,
per sua colpa, rovini, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire
centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità
degli illeciti.
Sempre
nell'ambito dell'art. 7, comma 1, alla lett. d) nr. 12), la legge prevede la
trasformazione in illecito amministrativo anche del reato di cui all'articolo
221 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934),
sulla necessità del rilascio della licenza di abitabilità degli immobili.
Nella
specie il provvedimento stabilisce che, nell'attuazione della delega, il
Governo dovrà prevedere sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire
duecentomila e non superiori a lire cinque milioni (art. 7 c.1. lett. d).
Relativamente
al settore dell'autotrasporto segnaliamo che l'art. 5, lett. a),c),d) trasforma
in sanzione amministrativa pressochè tutte le infrazioni al codice della strada
sanzionate penalmente (restano escluse dalla depenalizzazione, ad esempio, la
guida in stato di ebbrezza, ovvero sotto l'effetto di stupefacenti). L'entità
della sanzione amministrativa sarà compresa tra 1,5 e 18 milioni. Quanto alla
legge 298 del 1974 sull'autotrasporto merci le norme soggette alla
depenalizzazione sono quelle relative all'esercizio dell'attività di
autotrasporto per conto terzi da parte di soggetto non iscritto all'albo ovvero
sospeso (art. 26: sanzioni dell'art. 348 c.p. e per il committente del
trasporto ammenda da 500.000 a 1.000.000 di lire, sequestro della merce con
eventuale confisca) e trasporto abusivo ovvero in violazione alle condizioni e
limiti indicati nella licenza o dell'autorizzazione (art. 46 : reclusione da 1
a 6 mesi, multa da 200.000 a 600.000 lire, sequestro del veicolo). Per queste
fattispecie la delega prevede una sanzione amministrativa compresa tra 3 e 30
milioni.