ACCERTAMENTI
SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI PER LAVORATORI MINORI ED APPRENDISTI.
(Delibera ASL di Brescia N° 2113)
Di
seguito si pubblica copia del provvedimento adottato dalla Direzione ASL di
Brescia e concernente la delega conferita ai medici competenti per la
effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici per i
lavoratori minori ed apprendisti. Tale provvedimento è stato adottato dalla ASL
secondo orientamenti espressi dalla Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia con propria circolare n. 63/San/98.
DELIBERA
N. 2113 DEL 25.08.1999/DIP. PREVENZIONE
OGGETTO:
Delega ai medici competenti degli accertamenti di idoneità specifica al lavoro
di minori ed apprendisti.
IL
DIRETTORE GENERALE
Visti:
-
la LR 31/97, il Piano di organizzazione aziendale della ASL di Brescia;
-
il Regolamento della organizzazione e funzionamento del Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
-il
D.L.vo 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art.
16 e 17;
-
il DPR 977/67, con particolare riferimento all'art. 11, che prevede la facoltà
di delega della visita medica per l'idoneità al lavoro per i minori a medico di
particolare competenza";
Considerata
la necessità di esercitare tale delega secondo modalità uniformi a livello
provinciale;
Premesso
che con delibera n. 559 dell'1/04/98 di "Adozione del protocollo di
Procedure sanitarie per l'avviamento al lavoro", si è preso atto che sono
delegate ai medici competenti ex-D.L.vo 277/91 e 626/94 le visite mediche di
cui all'art. 11 del DPR 977/67;
Preso
atto che la circolare regionale n. 63/San/98, concordata tra la Direzione
Generale sanità regionale e la Direzione regionale del Min. Lavoro prevede che
il Servizio Psal, esercitando la facoltà di delega succitata, possa demandare
le visite per minori e apprendisti al medico competente ex-Dlvo 277/91 e
626/94, evitando in tal modo una duplicazione di controlli;
Considerato
che la funzione di indirizzo, di controllo e di coordinamento tecnico dei
medici competenti da parte del Servizio Psal non è limitata alla sorveglianza
sanitaria di minori e apprendisti ma è estesa al complesso delle funzioni dagli
stessi svolte ai sensi del Dlvo 626/94;
Dato
atto che la facoltà di delega può riguardare sia la visita medica preventiva,
che le visite periodiche per gli addetti alle lavorazioni per le quali vige un
obbligo specifico di sorveglianza sanitaria;
Ritenuto
altresì che tale delega ai medici competenti, nelle imprese con obbligo di
sorveglianza sanitaria, sia estesa anche agli addetti alle mansioni valutate
non comportanti sorveglianza obbligatoria secondo programmi mirati,
appropriati, non ridondanti o scorretti;
Ritenuta
pertinente la delega della sorveglianza sanitaria di minori ed apprendisti ai
medici competenti, in quanto integra tali accertamenti nel contesto della
sorveglianza sanitaria aziendale, tende a semplificare le procedure e ad evitare
una inopportuna duplicazione dei controlli, valorizzandone il ruolo nel sistema
di prevenzione dell'impresa, al quale compete comunque l'onere di garantire, in
particolare per queste categorie "protette", una mansione
"sicura";
Considerato
che pertanto gli accertamenti per minori e apprendisti, nelle imprese nelle
quali non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria competono all'ASL, con
effettuazione a carico di medici competenti del Servizio di sorveglianza
sanitaria della ASL di Brescia secondo modalità organizzative da definire, in
sostituzione degli ambulatori igienisti e con compiti di consulenza
specialistica di 2° livello del S.Psal;
Considerata
inoltre la necessità che la delega suddetta sia svolta secondo le seguenti
modalità:
-
Comunicazione al medico competente di conferimento della delega suddetta;
-
Rilascio, da parte del medico competente del giudizio di idoneità del minore in
allegato al libretto di lavoro;
-
Promozione del ruolo del medico competente nel concorso alla valutazione del rischio,
al giudizio sulla adeguatezza del posto di lavoro ed alla eventuale
riprogettazione nella formulazione dei programmi di sorveglianza sanitaria,
nella relazione sullo stato di salute della popolazione lavorativa etc.
-
Segnalazione da parte del Servizio Psal di eventuali inosservanze delle leggi
di tutela dei minori e apprendisti alla Direzione Prov.le de lavoro;
Ritenuto
di poter ravvisare i "medici di particolare competenza" di cui
all'art. 11 DPR 977/67 nei medici competenti ai sensi del Dlvo 626/94 e del
Dlvo 277/91, ivi compresi i medici "abilitati" dalla Regione;
Ritenuto
di conferire pertanto la succitata delega ai medici competenti come testè
definiti, operanti a favore di imprese pubbliche o private attive in ambito
provinciale, di cui verrà un allegato alla presente un elenco, che sarà con
periodicità semestrale aggiornato e trasmesso alla Direzione prov.le del
lavoro.
Ravvisata
la necessità che in appositi incontri con i medici competenti, eventualmente
articolati per aree territoriali, siano illustrate le modalità collaborative
richiesta dalla delega e le modalità procedurali per gestirla, nell'ambito
delle funzioni di coordinamento e di controllo proprie del S.Psal;
Preso
atto che il servizio Psal predispone apposite procedure ed indirizzi per
orientare e facilitare l'accesso agli utenti, con l'ausilio di modulistiche, di
campagne informative, e dello sportello di accoglienza distrettuale.
Fatto
rinvio ad ulteriori provvedimenti per la applicazione della suddetta Circolare
regionale n. 63/98 relativa ad altre fattispecie di accertamenti di idoneità
specifica al lavoro, quali gli accertamenti perventivi per i dipendenti in
assunzione presso PP.AA., per i quali il D.P. procederà alla definizione delle
competenze dei singoli Servizi alle certificazioni, sia sulla base della
situazione organizzativa locale che della prevalente finalità delle stesse;
Dato
atto che nelle more di tali determinazioni gli accertamenti preventivi suddetti
per i dipendenti in assunzione presso PPAA, previste da specifiche norme e
regolamenti (ad eccezione dei dipendenti esposti a rischi professionali
specifici Dlvo 626, che competono alla rispettiva P.A.) continueranno ad essere
svolte dagli ambulatori igienisti, che attualmente li espletano.
Preso
atto che il Re sponsabile del Servizio P.S.A.L. ed il Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione dichiarano la regolarità tecnica e la legittimità
del presente provvedimento,
Sentito
il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e
del Direttore Sociale
DELIBERA
a)
di conferire la delega, quale "medico di particolare competenza" di
cui all'art. 11 del DPR 977/67, alla effettuazione della visita medica per
l'idoneità al lavoro per i minori e gli apprendisti, ai medici competenti o
abilitati operanti, a favore di imprese pubbliche o private attive in ambito
provinciale;
b)
di dare atto che tale delega è estesa alla visita medica preventiva ed alle
visite periodiche per gli addetti alle lavorazioni per le quali vige un obbligo
specifico di sorveglianza sanitaria, nonché, nelle imprese con obbligo di
sorveglianza sanitaria, anche gli addetti a mansioni valutate non comportanti
sorveglianza obbligatoria;
c)
Stabilire che la delega suddetta sia svolta secondo le modalità in premessa
indicate.
d)
di affidare al competente Servizio P.S.A.L. la predisposizione degli elenchi
dei medici compententi che dovranno essere periodicamente aggiornati e
trasmessi alla Direzione Provinciale del Lavoro;
e)
di trasmettere ai soggetti istituzionali, sociali e tecnici interessati, e
tramite questi, agli utenti, le indicazioni applicative della nuova procedura;
f)
di rinviare la definizione di altre prestazioni valutative della idoneità
lavorativa di cui alla circolare regionale n. 63 San./98 a successivi
provvedimenti;
g)
di trasmettere il presente atto, entro 10 giorni dall'adozione, al Collegio dei
Revisori, ai sensi dell'art. 1 comma 10 - D.L. 35/91 così come convertito nella
L. 111/91