NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DPR 5/10/2010
N. 207
Sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 228
del 10/12/2010 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento” dei contratti pubblici
previsto dal D.Lgs. 163/2006 che sostituirà tre
distinte norme:
1) il
Regolamento dei lavori pubblici, DPR 554/1999;
2) il
Regolamento di qualificazione degli esecutori di opere pubbliche introdotto dal
DPR 34/2000 e relativo alla qualificazione SOA;
3) Il
Capitolato Generale d’appalto, approvato con il D.M. 145/2000.
Il nuovo
Regolamento entrerà in vigore il 08/06/2011, ovvero180
giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Nuove norme
in vigore dal 25-12-2010
Fanno
eccezione alla previsione di entrata in vigore del 8/6/2011 gli articoli 73 e
74, che sono entrati in vigore dal 25/12/2010, cioè al termine dei canonici 15
giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta. Si
tratta:
- delle
norme sanzionatorie nei confronti delle SOA e delle imprese, per le quali è
prevista una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro, ovvero la
revoca dell’attestato nel caso di mancata risposta alle richieste
dell’Autorità;
-
dell’obbligo per le imprese di comunicare all’Osservatorio dei contratti
pubblici le variazioni ai requisiti soggettivi di ordine generale previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, normalmente
attestati anche per partecipare ad ogni gara (fallimento, antimafia, condanne
che incidono sulla moralità professionale, false dichiarazioni, non rispetto
delle norme in materia di sicurezza, tasse, contributi, ecc.). La mancata
comunicazione è sanzionata fino a 25.822 euro.
Nel rinviare
ad una successiva nota, da pubblicare sul Notiziario e sul sito internet del
Collegio Costruttori (ove viene riportato anche il testo della norma) l`esame
più approfondito delle novità contenute nel nuovo testo, si ritiene opportuno
anticipare le principali e più significative novità.
PROGETTAZIONE
Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione
alla disciplina della progettazione, da un lato razionalizzando e specificando
maggiormente la documentazione concernente le tre fasi progettuali e relativi
quadri economici, dall`altro prevedendo un complesso sistema di verifica dei
progetti.
In
particolare sono stati meglio definiti i criteri e le procedure relative alla
verifica dei progetti
QUALIFICAZIONE
La parte del
nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione è quella che presenta
maggiori innovazioni. Le più rilevanti per le imprese sono:
-
l’introduzione di due classifiche di importo intermedie: III bis, che consente
di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di
qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro;
- viene
valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso un aumento
dell’incentivo premiante (ovvero della percentuale di incremento da applicare
all’importo dei lavori) per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o
superiore al 10% della cifra d`affari media annuale dell`ultimo quinquennio.
- si
prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell`attestazione)
a carico dell`impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da
parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.
ESECUZIONE
DEI LAVORI
La nuova
disciplina dell`esecuzione del contratto di appalto ha mantenuto un`impostazione
che vede l`amministrazione, pur nell`ambito di un rapporto contrattuale, in una
posizione di supremazia nei confronti
del contraente privato. Poche sono le novità introdotte. In questa sede si
rammentano solo alcuni aspetti quali:
- la
normativa sulla consegna tardiva dei lavori per fatto o colpa della stazione
appaltante, laddove non è consentito all`appaltatore un diritto di risolvere il
contratto, per inadempimento, ma una semplice istanza di recesso che può anche
non essere accolta ed in ogni caso (sia che l`istanza venga accolta, sia in
caso contrario) l`inadempimento dell`amministrazione dà luogo ad un
risarcimento dei danni assai limitato, in deroga ai principi contrattuali.
- la rigida normativa in tema di sospensione
dei lavori che impone, ai fini del risarcimento dei danni causati da
sospensione illegittima, di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel
verbale di sospensione che in quello di ripresa dei lavori.
- sempre in
relazione poi alla sospensione dei lavori, l`art. 158, comma 8, stabilisce ora
espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi
illegittime per colpa dell`amministrazione, (ad esempio casi di perizie di
variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l`amministrazione
ritarda l`approvazione oltre i tempi tecnici necessari) per le conseguenti
contestazioni è sufficiente l`iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
- qualora,
per cause imputabili all`amministrazione vi sia una tardiva consegna dei
lavori, effettuata perciò oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto,
l`appaltatore può formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle
spese sostenute. È stabilito inoltre che la stazione appaltante non può opporsi
a tale istanza di recesso se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale
o comunque sei mesi complessivi.