NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DPR 5/10/2010 N. 207

 

Sul supplemento  ordinario alla G.U. n. 228 del 10/12/2010 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento” dei contratti pubblici previsto dal D.Lgs. 163/2006 che sostituirà tre distinte norme:

1) il Regolamento dei lavori pubblici, DPR 554/1999;

2) il Regolamento di qualificazione degli esecutori di opere pubbliche introdotto dal DPR 34/2000 e relativo alla qualificazione SOA;

3) Il Capitolato Generale d’appalto, approvato con il D.M. 145/2000.

 

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 08/06/2011, ovvero180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

 

Nuove norme in vigore dal 25-12-2010

Fanno eccezione alla previsione di entrata in vigore del 8/6/2011 gli articoli 73 e 74, che sono entrati in vigore dal 25/12/2010, cioè al termine dei canonici 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta. Si tratta:

- delle norme sanzionatorie nei confronti delle SOA e delle imprese, per le quali è prevista una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro, ovvero la revoca dell’attestato nel caso di mancata risposta alle richieste dell’Autorità;

- dell’obbligo per le imprese di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici le variazioni ai requisiti soggettivi di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, normalmente attestati anche per partecipare ad ogni gara (fallimento, antimafia, condanne che incidono sulla moralità professionale, false dichiarazioni, non rispetto delle norme in materia di sicurezza, tasse, contributi, ecc.). La mancata comunicazione è sanzionata fino a 25.822 euro.

 

Nel rinviare ad una successiva nota, da pubblicare sul Notiziario e sul sito internet del Collegio Costruttori (ove viene riportato anche il testo della norma) l`esame più approfondito delle novità contenute nel nuovo testo, si ritiene opportuno anticipare le principali e più significative novità.

 

PROGETTAZIONE

 Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione alla disciplina della progettazione, da un lato razionalizzando e specificando maggiormente la documentazione concernente le tre fasi progettuali e relativi quadri economici, dall`altro prevedendo un complesso sistema di verifica dei progetti.

In particolare sono stati meglio definiti i criteri e le procedure relative alla verifica dei progetti

 

QUALIFICAZIONE

La parte del nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione è quella che presenta maggiori innovazioni. Le più rilevanti per le imprese sono:

- l’introduzione di due classifiche di importo intermedie: III bis, che consente di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro;

- viene valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso un aumento dell’incentivo premiante (ovvero della percentuale di incremento da applicare all’importo dei lavori) per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d`affari media annuale dell`ultimo quinquennio.

- si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell`attestazione) a carico dell`impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.

 

ESECUZIONE DEI LAVORI

La nuova disciplina dell`esecuzione del contratto di appalto ha mantenuto un`impostazione che vede l`amministrazione, pur nell`ambito di un rapporto contrattuale, in una posizione di supremazia  nei confronti del contraente privato. Poche sono le novità introdotte. In questa sede si rammentano solo alcuni aspetti quali:

- la normativa sulla consegna tardiva dei lavori per fatto o colpa della stazione appaltante, laddove non è consentito all`appaltatore un diritto di risolvere il contratto, per inadempimento, ma una semplice istanza di recesso che può anche non essere accolta ed in ogni caso (sia che l`istanza venga accolta, sia in caso contrario) l`inadempimento dell`amministrazione dà luogo ad un risarcimento dei danni assai limitato, in deroga ai principi contrattuali.

-  la rigida normativa in tema di sospensione dei lavori che impone, ai fini del risarcimento dei danni causati da sospensione illegittima, di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa dei lavori.

- sempre in relazione poi alla sospensione dei lavori, l`art. 158, comma 8, stabilisce ora espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi illegittime per colpa dell`amministrazione, (ad esempio casi di perizie di variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l`amministrazione ritarda l`approvazione oltre i tempi tecnici necessari) per le conseguenti contestazioni è sufficiente l`iscrizione nel verbale di ripresa  dei lavori.

- qualora, per cause imputabili all`amministrazione vi sia una tardiva consegna dei lavori, effettuata perciò oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto, l`appaltatore può formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. È stabilito inoltre che la stazione appaltante non può opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.