CERTIFICAZIONE UNICA (MOD. CUD) E DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA ANCHE AI FINI DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.P.D.A.I. -  D.M. 25 AGOSTO 1999.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1999, n. 207 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze 25 agosto 1999 recante "Estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse".

Il provvedimento, dispone che la certificazione dei sostituti d'imposta (Mod. CUD) e la dichiarazione unificata dei sostituti d'imposta (Mod. 770) relativi al periodo d'imposta 1999 dovranno attestare anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'I.N.P.D.A.I. per i dirigenti di imprese industriali.

 

MOD. CUD

 

Come noto, l'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i sostituti d'imposta, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare una apposita certificazione unica (MOD. CUD) anche ai fini dei contributi dovuti all'I.N.P.S., attestante l'ammontare complessivo di dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa norma prevede, inoltre, che la certificazione unica sia estesa anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali, secondo le modalità fissate con decreto interministeriale.

In relazione a tale previsione, il decreto 25 agosto 1999 ha disposto che il MOD. CUD relativo ai redditi dell'anno 1999 conterrà anche le informazioni previdenziali relative all'I.N.P.D.A.I..

Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 1999, la certificazione unica sostituirà la copia del MOD. DAP-12, di denuncia annuale delle retribuzioni, che il datore di lavoro doveva consegnare al dirigente.

I dati da indicare nella certificazione saranno individuati con il provvedimento di approvazione dello schema del Mod. CUD relativo ai redditi corrisposti nel 1999.

 

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

 

Analogamente, per quanto concerne la dichiarazione unificata dei sostituti d'imposta, l'art. 4, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 prevede che con decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta contenente i dati fiscali, contributivi e assicurativi (Mod. 770) può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

Per effetto delle previsioni contenute nell'art. 2 del decreto 25 agosto, a decorrere dal periodo d'imposta 1999 la dichiarazione dei sostituti d'imposta, da presentare nell'anno 2000, dovrà contenere, oltre ai dati fiscali, ai dati contributivi di pertinenza dell'I.N.P.S., e ai dati relativi al personale soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, anche i dati relativi all'I.N.P.D.A.I., già comunicati all'Istituto tramite il Mod. DAP 12.

I dati da indicare nella dichiarazione saranno individuati, nel dettaglio, dal decreto di approvazione del Mod. 770/2000.

Come accennato, l'estensione del Mod. CUD e della dichiarazione dei sostituti d'imposta ai dati contributivi relativi all'I.N.P.D.A.I. determinerà la soppressione delle certificazioni e dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi, e quindi della modulistica in vigore, e in particolare del Mod. DAP-12.

Ciò comporterà la cessazione, per il datore di lavoro, a partire dalle retribuzioni relative all'anno 1999, dell'obbligo di consegnare, rispettivamente ai dirigenti e all'Istituto, copia della denuncia annuale delle retribuzioni lorde individuali dei dirigenti stessi.

Sul punto, agli effetti operativi vale, comunque, la riserva delle indicazioni che prevedibilmente l'I.N.P.D.A.I. diramerà.