CERTIFICAZIONE
UNICA (MOD. CUD) E DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA ANCHE AI FINI DEI
CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.P.D.A.I. -
D.M. 25 AGOSTO 1999.
Sulla
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1999, n. 207 è stato pubblicato il decreto del
Ministero delle Finanze 25 agosto 1999 recante "Estensione della
certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta,
anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse".
Il
provvedimento, dispone che la certificazione dei sostituti d'imposta (Mod. CUD)
e la dichiarazione unificata dei sostituti d'imposta (Mod. 770) relativi al
periodo d'imposta 1999 dovranno attestare anche i contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all'I.N.P.D.A.I. per i dirigenti di imprese industriali.
MOD.
CUD
Come
noto, l'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i sostituti
d'imposta, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte
devono rilasciare una apposita certificazione unica (MOD. CUD) anche ai fini
dei contributi dovuti all'I.N.P.S., attestante l'ammontare complessivo di dette
somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta
effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.
La
stessa norma prevede, inoltre, che la certificazione unica sia estesa anche ai
fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali, secondo le
modalità fissate con decreto interministeriale.
In
relazione a tale previsione, il decreto 25 agosto 1999 ha disposto che il MOD.
CUD relativo ai redditi dell'anno 1999 conterrà anche le informazioni
previdenziali relative all'I.N.P.D.A.I..
Pertanto,
a decorrere dal periodo d'imposta 1999, la certificazione unica sostituirà la
copia del MOD. DAP-12, di denuncia annuale delle retribuzioni, che il datore di
lavoro doveva consegnare al dirigente.
I
dati da indicare nella certificazione saranno individuati con il provvedimento
di approvazione dello schema del Mod. CUD relativo ai redditi corrisposti nel
1999.
DICHIARAZIONE
DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
Analogamente,
per quanto concerne la dichiarazione unificata dei sostituti d'imposta, l'art.
4, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 prevede che con decreto del
Ministro delle Finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta contenente i dati
fiscali, contributivi e assicurativi (Mod. 770) può essere estesa anche ai
contributi dovuti agli altri enti e casse.
Per
effetto delle previsioni contenute nell'art. 2 del decreto 25 agosto, a
decorrere dal periodo d'imposta 1999 la dichiarazione dei sostituti d'imposta,
da presentare nell'anno 2000, dovrà contenere, oltre ai dati fiscali, ai dati
contributivi di pertinenza dell'I.N.P.S., e ai dati relativi al personale
soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, anche i
dati relativi all'I.N.P.D.A.I., già comunicati all'Istituto tramite il Mod. DAP
12.
I
dati da indicare nella dichiarazione saranno individuati, nel dettaglio, dal
decreto di approvazione del Mod. 770/2000.
Come
accennato, l'estensione del Mod. CUD e della dichiarazione dei sostituti
d'imposta ai dati contributivi relativi all'I.N.P.D.A.I. determinerà la
soppressione delle certificazioni e dichiarazioni previste ai fini contributivi
e assicurativi, e quindi della modulistica in vigore, e in particolare del Mod.
DAP-12.
Ciò
comporterà la cessazione, per il datore di lavoro, a partire dalle retribuzioni
relative all'anno 1999, dell'obbligo di consegnare, rispettivamente ai
dirigenti e all'Istituto, copia della denuncia annuale delle retribuzioni lorde
individuali dei dirigenti stessi.
Sul
punto, agli effetti operativi vale, comunque, la riserva delle indicazioni che
prevedibilmente l'I.N.P.D.A.I. diramerà.