NUOVI IMPORTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER PARTECIPARE
ALLE GARE – RIEPILOGO NORMATIVA
Con
Deliberazione 03/11/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori,
Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, ha determinato per l’anno 2011 i nuovi valori del
contributo dovuto all’Autorità stessa in occasione della partecipazione alle gare pubbliche. La
Deliberazione è stata resa esecutiva con D.P.C.M. 3
dicembre 2010 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2011. Con l’occasione sono
stati puntualizzati anche alcuni aspetti legati alla richiesta del CIG e
all’individuazione dei soggetti tenuti al versamento della contribuzione.
Obbligo di
richiesta del CIG
L’obbligo è
previsto per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, quelli
individuati agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di
lavori ovvero all’acquisizione di servizi e forniture.
Essi devono
obbligatoriamente:
a)
richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero
gara”, attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG),
disponibile nell’area Servizi del sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it;
b)
provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la
gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo
denominato CIG.
La richiesta
del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla
procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto ad
eccezione delle seguenti fattispecie:
a) le gare
per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di
acqua all’ingrosso (art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006);
b) i
contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico (art. 16 del D. Lgs. n. 163/2006).
Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori devono riportare il CIG nell’avviso
pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque
denominata.
Soggetti
tenuti alla contribuzione
Sono
obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità i seguenti soggetti
pubblici e privati:
a) le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura
di affidamento sia espletata all’estero;
b) le
imprese e gli altri operatori economici, nazionali e esteri, che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni
appaltanti e dagli enti aggiudicatori;
c) le SOA
Esenzioni
dalla contribuzione
Sono
esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti
fattispecie:
a) i
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
b) i
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro
per le imprese e gli altri operatori economici
Modalità e
termini di versamento della contribuzione
Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della
contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso”
(MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo
complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure
attivate nel periodo.
Le imprese e
gli altri operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi
sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
scelta del contraente, come previsto dall’art. 1, comma 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Le SOA sono
tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni
dall’approvazione del proprio bilancio.
Per ciascuna
procedura di scelta del contraente per contratti pubblici, suddivisi in più
lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la
contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
Le imprese e
gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente
per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti,
devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 4, comma 1,
corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, ci
si deve attenere alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Riscossione
coattiva e interessi di mora
Il mancato
pagamento della contribuzione da parte sia delle stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori che delle SOA, secondo le modalità previste dal presente
provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva,
mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli
interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Indebiti
versamenti
In caso di
versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella
dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso
corredata da idonea documentazione giustificativa.
Entità
contributo gara
Importo
posto a base di gara
Inferiore a
€ 40.000
Stazione
appaltante: Esente
Impresa:
Esente
da € 40.000
a € 149.999
Stazione
appaltante: € 30,00
Impresa:Esente
da € 150.000
a € 299.999
Stazione
appaltante: € 225,00
Impresa: €
20,00
da € 300.000
a € 499.999
Impresa: €
35,00
da € 500.000
a € 799.999
Stazione
appaltante: € 375,00
Impresa: €
70,00
da € 800.000
a € 999.999
Impresa: €
80,00
da €
1.000.000,00 a € 4.999.999
Stazione
appaltante: € 600,00
Impresa: €
140,00
da €
5.000.000 a € 19.999.999
Stazione
appaltante: € 800,00
Impresa: €
200,00
Uguale o
maggiore a € 20.000.000
Impresa: €
500,00