INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2011: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; MATERNITÀ OBBLIGATORIA IMPORTO A CARICO DELLO STATO; LAVORATORI SPEDALIZZATI

 

L'Inps con circolare n. 24 del 1° febbraio 2011 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2011:

 

a) Minimali di contribuzione

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l'anno 2011 sono così determinati:

- Dirigenti                  euro    123,09

- Impiegati                 euro      44,49

- Operai                     euro      44,49

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,67.

 

b) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2011 in euro 43.042,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.587,00 (rapportato a 12 mensilità).

Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione  aggiuntiva devono  essere  riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l'importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

 

c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2011 ad euro 93.622,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

d) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2011

Per l’anno 2011 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 1.916,22.

L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2011 tale limite è fissato in euro 1.946,88.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

e) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2011

Con la circolare in commento l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2011, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011, da effettuarsi entro il 16 maggio 2011, le imprese:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine alla retribuzione su cui va applicata l’aliquota 1% ai fini pensionistici l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .

 

f) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2011

L’Inps con circolare n. 1/2011 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2011 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 sono così determinati:

- euro 658,29 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1.152,02 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2011 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.