INPS - NUOVI
VALORI DAL 1 GENNAIO 2011: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI
REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; MATERNITÀ
OBBLIGATORIA IMPORTO A CARICO DELLO STATO; LAVORATORI SPEDALIZZATI
L'Inps con circolare n. 24 del 1° febbraio
a) Minimali
di contribuzione
I
limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l'anno 2011 sono
così determinati:
- Dirigenti euro 123,09
- Impiegati euro 44,49
- Operai euro 44,49
Il
minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo
parziale è di euro 6,67.
b) Limite
retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
Come è noto l'art. 3-ter della Legge
438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei
lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha
comunicato che tale limite è fissato per l'anno
Si
rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia
e la relativa contribuzione aggiuntiva
devono essere riportate, a livello individuale, nella
denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile
della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>)
è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l'importo della
contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>)
non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento
<Contributo> di <DatiRetributivi>.
c) Massimale
contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il
massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere
per i dipendenti privi di anzianità contributiva
maturata presso Inps, Inpdai
o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2011 ad euro
93.622,00.
La
quota di retribuzione eccedente il predetto massimale
e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello
individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso
nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
d) Indennità
di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2011
Per l’anno 2011 l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato
in euro 1.916,22.
L’art. 78 del D.Lgs.
n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai
parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per
i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello
Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n.
3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2011 tale limite è fissato in euro
1.946,88.
L’importo dell’indennità di maternità fino
al raggiungimento del predetto importo, a livello
individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto
importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
e)
Regolarizzazione per il mese di gennaio 2011
Con la circolare in commento
l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno
attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei
contributi del mese di gennaio 2011, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare
per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011, da effettuarsi
entro il 16 maggio 2011, le imprese:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
- le differenze
così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Per quanto attiene la sola regolarizzazione
in ordine alla
retribuzione su cui va applicata l’aliquota 1% ai fini pensionistici
l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire
al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<DatiRetributivi>, <Contribuzione
Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>
.
f) Indennità
di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di
reddito mensile anno 2011
L’Inps con
circolare n. 1/2011 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per
l’anno 2011 ai fini del riconoscimento della vivenza a
carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi
importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 sono così
determinati:
- euro 658,29
mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.152,02 mensili per due genitori.
Per la generalità delle imprese
i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della
corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa
disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica
di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di
ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura
dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%,
anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il
ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo
- e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori
ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria
della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo
Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza
a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o
equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per
l’anno 2011 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata
circolare.