COMUNE DI BRESCIA - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE DAL 12 AL 28 FEBBRAIO 2011

 

Pubblichiamo di seguito il testo dell`ordinanza del Sindaco del Comune di Brescia con la quale viene disposta la circolazione dei veicoli a targhe alterne dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per il periodo 12 - 28 febbraio 2011.

In particolare nei giorni pari e` ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari - il carattere numerico 0 della targa e` considerato elemento pari.

Viene precisato, inoltre, che in ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 - D.R.   29/7/09 n.8/9958 (in merito si veda quanto pubblicato sul sito del Collegio a questo indirizzo: Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 15/10/2010 al 15/4/2011 - piano d`azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico).

Pertanto resteranno sempre soggetti al divieto di circolazione tutti i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel.

Si segnala, infine, che il divieto di circolazione non si applica ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attivita` commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro.

 

 

circolazione a targhe alterne

 

dal giorno 12 febbraio 2011

 

Il Sindaco ordina:

 

1.         dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con decorrenza dal 12 febbraio 2011 e fino al 28 febbraio 2011, fatta esclusione per la sola giornata del 15 febbraio 2011 in occasione della tradizionale fiera dei SS. Faustino e Giovita, e/o comunque fino a cessata esigenza, e` istituita la circolazione veicolare ``a targhe alterne`` sul territorio comunale di Brescia per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;

2.            sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all`applicazione del precedente punto 1):

·                gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5;

·                gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);

·                gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;

·                le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

·                gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);

·                gli autoveicoli del servizio car-sharing;gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);

3.            nei giorni pari e` ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari - il carattere numerico 0 della targa e` considerato elemento pari.
In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 - D.R.   29.07.2009 n.8/9958: pertanto restano soggetti al divieto di circolazione (anche car pooling) i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel;

4.            i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.

 

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  NON SI APPLICA A:

 

A.           agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;

B.           agli autoveicoli di pronto soccorso;

C.           ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;

D.           ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;

E.           agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo;

F.           alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici e consolari);

G.           agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilita` che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come - a titolo esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

H.           agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

I.             agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

J.            agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;

K.           agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

L.            agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;

M.          ai veicoli degli operatori dell`informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; 

N.           agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

O.           ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;

P.           ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attivita` commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;

Q.           ai veicoli dei rappresentanti ed agenti di commercio


NON E` PREVISTA LA FACOLTA` DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

 

Il divieto di circolazione, non si applica:

 

·                     ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alla  tangenziale sud di Brescia;

·                     ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (``parcheggi scambiatori``) e cioe` al piazzale antistante l`Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di BS-Ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale Sud (SS.11) in uscita sulla tangenziale Ovest, ed al parcheggio area ``spettacoli viaggianti`` di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro e dall`uscita della tangenziale Sud (SS.11) su Via della Volta;


SI INVITANO

 

A.           i cittadini alla limitazione nell`uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi;

B.           alla riduzione di almeno un`ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi particolari riguardanti soprattutto patologie mediche;

C.           per quanto concerne gli edifici pubblici, alla limitazione nell`uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.