INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2011: ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

 

L’Inps con circolare n. 30/2011, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria 2008, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale, per ogni anno, delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata fino all'anno 2010.

Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.

Pertanto, per l'anno 2011, sono in vigore ancora le aliquote vigenti per l'anno 2010.

Inoltre con la circolare in commento l'Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2011 ad euro 93.622,00.

Il quadro definitivo, per l’anno 2011, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

 

1) iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 26,72% (26% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2011 ad euro 93.622,00;

 

2) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2011 ad euro 93.622,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45%.