MODELLO DI
CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2011 - CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2011
Con
il provvedimento 17 gennaio 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è
stato approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione
unica (CUD 2011) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2010, delle
indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute
d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta
all'Inps.
Termini di
consegna
La
certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro
il termine del 28 febbraio 2011, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del
lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al dipendente devono
essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere
sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni
(Allegato 1 Informazioni per il contribuente).
Modalità generali
di compilazione
Lo
schema di certificazione CUD 2011 può essere utilizzato anche per certificare i
dati relativi agli anni successivi al 2010, fino all'approvazione di una nuova
certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a
consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2010, i
dati previsti nello schema CUD 2011, e non presenti nella certificazione già
consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche
non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare sempre entro il 28
febbraio 2011.
Le
informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle
annotazioni sono riportate nella tabella C allegata alle istruzioni, distinte
per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle
annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo
l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra
informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.
L'indicazione
del numero telefonico deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre
quella del numero di fax dalla lettera "F".
Di
seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di
interesse del CUD 2011.
Dati generali
(Parte A)
E'
necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se
antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il
domicilio fiscale al 1° gennaio 2011 solo se diversi dal domicilio fiscale al
1° gennaio 2010, che invece va sempre riportato.
Il
punto 8 deve essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano
aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o individuale anche al fine
del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in sede di
dichiarazione dei redditi.
Per
i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8,
dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso di lavoratori di prima
occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice "3".
Qualora
nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore più situazioni
riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione
nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e
riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.
Nel
punto 9 va indicata la data
di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente
al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005)
relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio
2007.
Familiari
a carico
Nella
certificazone è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel
2010 sono stati fiscalmente a carico del lavoratore ai fini della corretta
verifica dell’attribuzione delle detrazioni.
Nelle
annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di
parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli
successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di
handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età
inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto
un’età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e
percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
Nel
caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per
l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera
“C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo
stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante
come figlio che quella come coniuge.
Dati fiscali
(Parte B)
Nel
punto 1 deve essere indicato
il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi
assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è
possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e
assimilati.
In
tale punto devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri
deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nei punti 59 e 53, al
netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel
punto 53, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che
non hanno concorso a formare il reddito.
Qualora
il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di
tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella
certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi
percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi
complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai
successivi punti 76 e 77.
Relativamente
ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato
l’importo delle eventuali erogazioni liberali in natura nonché il valore di
eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente
dal loro ammontare. Si rammenta che dal 29 maggio 2008 le erogazioni in denaro
anche se di importo inferiore a 258,23 euro concorrono alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente, mentre non vi concorrono, nel limite di 258,23,
se si tratta di erogazioni in natura.
Con
riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti 1 e 2, nelle annotazioni
(cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di
reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio
di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se
trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.
Nel
punto 3 va indicato il numero
dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il
percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e
assimilati. Si ricorda che per l’anno 2010 i giorni utili sono al massimo 365.
Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro
qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).
Nel
punto 5 va indicato l’importo
delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal
sostituto d’imposta.
Nel
punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale
all’IRPEF dovuta.
Nel
punto 10 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a
titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2010.
Nel
punto 11 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo
d’imposta 2010.
Nel
punto 13 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il
periodo d’imposta 2011.
Ovviamente
i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti
domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’addizionale.
Gli
importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati
ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare
il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in
un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo
caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi
indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di
cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo
dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In
particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale
all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto
11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal
sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non
dovrà essere compilato.
Qualora
invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni
corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il
periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale
minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto,
quindi, di quanto eventualmente restituito.
Al
punto 34 va indicata
l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito
alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.
Nel
punto 35 va indicato
l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e
familiari a carico.
Nei
punti da
Nel
punto 40 va indicato l’importo della detrazione per lavoro
dipendente. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo
indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il
sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In
tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN)
che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione
dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del
percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti
effettivamente spettante. In tale ultima ipotesi si ritiene che nel punto 65
vada indicato il codice B (casi particolari) e ne vada fatta menzione nelle
annotazioni con il codice ZZ.
Qualora,
infine, il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al
sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo
delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne
evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del
reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso
nell’ammontare comunicato.
Nel
punto 46 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già
indicate ai punti 35, 36, 40, 41, 42 e 51. Nel caso in cui per incapienza
dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo
aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 35, 40 e 41, nel
presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente
attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.
Nei
punti da
In
particolare, va indicato:
Nel
punto 53 l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR)
versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal periodo di imposta
2009, i contributi complessivamente versati alla previdenza complementare dal
lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per
un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.
Nel
punto 54 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati
punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto
dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.
Nel
punto 55, da
compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva
al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico
lavoratore e a carico datore di lavoro) versati nell'anno.
Nel
punto 56, da compilare solo
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, va
indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico lavoratore e a carico
datore di lavoro) versati nell'anno e negli anni precedenti limitatamente ai
primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
I
punti 55 e 56 vanno compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione
nel punto 8 della parte A è stato indicato un valore diverso da 3.
Nel
punto 57 va indicato l’intero
importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle
annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell’ammontare
dei premi e contributi indicati nel punto 57 rispetto ai quali il dipendente ha
chiesto al sostituto d’imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale
ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel
punto 53 e quella ricompresa nel punto 54.
Nel
punto 61 vanno indicati i
contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad
esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata alla Cassa Edile
di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni di carattere
sanitario, da indicare nel punto 61, è pari alla misura dell'1,75%
dell'imponibile Cassa Edile.
Si
rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non
concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di euro
3.615,20 annui.
Nei
punti da
In
particolare nel punto 93
va indicata la quota della somma erogata per prestazioni di lavoro
straordinario, supplementare e per premi di produttività fino a 6.000 euro, al
netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Nel
punto 93, inoltre, devono essere indicati:
-
l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le
somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2,
comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni
di turno (Ris.Agenzia delle Entrate n. 83 del 2010);
-
la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate
dalla contrattazione collettiva di secondo livello sulle predette somme,
dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività
e di risultato. Si rammenta a tal proposito che tali somme per il settore edile
sono rappresentate dall’Elemento Economico Territoriale - E.E.T. (cfr. Suppl.
n.5 al Not. n. 12/2009).
A
seguito della compilazione del punto 93, nelle annotazioni (cod. BX) deve
essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della
produttività del lavoro; tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio
di apposita dichiarazione previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 47/2010.
Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata
applicata l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo dell’imposta nel punto 94. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione
ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo
oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 del CUD 2011, dovrà essere
indicato anche nel punto 93, avendo cura di barrare il punto
Nei punti 97 e
99 vanno indicate le
somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di
produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a
imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la
tassazione ordinaria. Anche in questo caso si rammenta che per il settore edile
tali somme sono rappresentate dall’Elemento Economico Territoriale.
Il
sostituto dovrà procedere alla compilazione dei suddetti punti anche qualora
abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 83/2010. Nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta prima dell’emanazione della risoluzione n. 83, con relativo
rilascio della certificazione unica, il sostituito può richiedere al sostituto
la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per
l’indicazione nel punto 101 dei
redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati
ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.
Con
riferimento agli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni
(cod. BY) deve essere certificato che tali somme sono state erogate a titolo di
incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata
applicata la tassazione sostitutiva. Tale certificazione assolve all’obbligo
del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010.
Nel
punto 98 indicare l’importo relativo agli straordinari e ai premi
di produttività erogati nel 2008 certificati al punto 77 del CUD 2009.
Nel
punto 100 indicare l’importo relativo a somme erogate per
l’incremento della produttività nel 2009 certificati al punto 90 del CUD 2010.
Nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010 e di richiesta da
parte del sostituito di una attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008
e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83/2010, il sostituto d’imposta è tenuto al
rilascio del CUD 2011 per l’attestazione di detti importi, sempreché sia
obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato.
Nei
punti da
Si
segnala che nel punto 134
vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2010; nel punto 135 quelle erogate in anni
precedenti, nei punti 137 e 139
rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni
precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
Nel
punto 136 va indicata la
detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n.
3/2008).
Circa
l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che
esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al
netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della
rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa
imposta sostitutiva dell’11%. Il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle
annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 134 e 135,
distinguendo quanto maturato fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001. Nel caso
l'importo riportato nel campo 134 si riferisca ad una anticipazione con il
medesimo codice AY nelle annotazioni va riportata l'aliquota applicata.
I
punti da
Nel
punto 142 va indicato
l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali
acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a
forme pensionistiche complementari.
Nel
punto 143 si deve riportare
l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto
destinato a Fondinps, ossia il TFR "girato" all'Inps dalle imprese
con più di 50 dipendenti) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi
e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche
complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni
maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive. Nel punto 144 va indicato
l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme
pensionistiche complementari. Nel punto
145 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 146 infine va indicato
l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme
pensionistiche complementari.
Dati previdenziali
ed assistenziali (Parte C)
Anche
la certificazione CUD 2011 deve essere compilata, ai fini contributivi,
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei
contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o
dovuti all’Istituto.
Si
rammenta che per l'anno 2010, sull'E.E.T. non è stato autorizzato lo sgravio di
25 punti percentuali previsto dalla Legge n. 247/07.