LAVORI PUBBLICI - NELL’APPALTO INTEGRATO L’IMPRESA PUO’ UTILIZZARE L’AVVALIMENTO ANCHE PER IL PROGETTISTA
(Consiglio di Stato sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7471)
. . . omissis . . .
3. Va premesso che la Quinta Sezione di questo
Consiglio, in riforma della ordinanza cautelare del Tar Piemonte n.636 del
2009, già aveva riconosciuto la complementarietà tra le due disposizioni poste
dall’art. 53 co.3 del d.lgs. n.163 del 2006 e
dall’art. 49 del medesimo decreto affermando che l’avvalimento
puo’ essere richiamato dall’amministrazione nei propri
bandi per appalti integrati al fine di garantire che il progettista non sia un
mero collaboratore esterno della impresa, tenuto conto anche della peculiare
natura dell’istituto dell’appalto integrato e della importanza delle
prestazioni di progettazione che inducono l’amministrazione a ricorrervi
(ordinanza n.4937 del 2009).
3.1. Deve al riguardo sottolinearsi come l’articolo 53
terzo co. del codice dei contratti espressamente
consente agli operatori economici, i quali non siano in possesso dei requisiti
prescritti per i progettisti, la facoltà di ”avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell’offerta”, in alternativa alla possibilità di
costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.
Tale espressione, come già rilevato, deve essere letta
in relazione di complementarietà con l’art. 49 del codice medesimo e con gli
artt. 47 e 48 della dir. 2004/18 che consentono al concorrente, in relazione ad
una specifica gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero
di attestazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto.
Nel caso in esame la previsione della legge di gara
imponeva al progettista avvalso di rendere le dichiarazioni prescritte per la
impresa ausiliaria con l’effetto che il medesimo progettista veniva ad essere
responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Tale previsione non è ambigua e contraddittoria, come
affermato dal primo giudice, in quanto la complementarietà ed integrabilità
delle due norme poste dal codice degli appalti si ricava dalla portata generale
dell’istituto dello avvalimento, che mal si concilia
con una restrizione dell’ambito soggettivo di applicazione alla sola figura
dell’impresa ed è stato ritenuto da costante giurisprudenza applicabile anche
in assenza di un puntuale richiamo ad esso da parte della legge di gara,.
In particolare, quanto all’ambito soggettivo dell’istituto
dell’avvalimento, sia il legislatore comunitario sia
il legislatore nazionale non definiscono l’istituto richiamando la figura della
impresa, bensì ricorrendo ai termini più ampi di “operatore economico” (art.
47, direttiva n.2004/19/CE) e di “concorrente” (art. 49 del d.lgs. n.163 del
2006). Il che esprime l’intendimento di consentire l’utilizzo di detto istituto
a tutti i soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche
indipendentemente dalla loro forma organizzativa.
Il rinvio al paragrado 16 anziché al paragrafo 17
quindi non è un errore, ma esprime la scelta della stazione appaltante di
estendere l’istituto dell’avvalimento al progettista
di cui l’impresa intende servirsi per soddisfare i requisiti di progettazione richiesti
per la partecipazione all’appalto integrato perseguendo l’interesse pubblico di
controllare meglio la serietà e la stabilità della offerta anche con riguardo
alla attività del progettista (cfr. ordinanza n.4937 del 2009, cit.).
Al riguardo il dato letterale della disciplina di gara
non lascia dubbi: “…..l’offerente dovrà essere in possesso dell’attestato di
qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione in corso di
validità rilasciato da una SOA autorizzata per classifica sufficiente a coprire
gli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione ed essere in
possesso degli ulteriori requisiti di progettazione di cui al successivo
paragrafo 17, oppure potrà associarsi, così come previsto dall’art. 3 comma 8
del DPR 34/2000, oppure potrà avvalersi ai sensi dell’art. 53 c.3 del d.lgs.
n.163/2006 e s.m.i. di un progettista sia esso
persona fisica o giuridica, qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo in possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo paragrafo
16 (avvalimento)”.
Nello specifico tenore della lex
specialis, deve quindi rinvenirsi la volontà della
amministrazione di prescrivere al progettista avvalso la produzione delle
dichiarazioni richieste dalla norma sull’avvalimento
integrando il bando negli spazi vuoti lasciati dalla legge per tutelare
interessi meritevoli di tutela..
Anche a ritenere esatto quanto ritenuto dal primo
giudice in ordine al significato atecnico da
assegnarsi alla espressione “avvalersi” contenuta nell’art. 53 co.3 del d.lgs n.163 del 2006, nel
senso che esso vada interpretato come sinonimo di “…usufruire,
utilizzare, ricorrere a progettisti a titolo di mera collaborazione rifuggente
da moduli giuridici tipicizzati”, cio’
lascerebbe comunque libera la stazione appaltante di predeterminare la forma
giuridica di tale utilizzazione.
La circostanza poi che il paragrafo sia stato oggetto
di una richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante, non puo’ essere considerato quale elemento di prova della
asserita poca chiarezza della previsione della legge di gara che al contrario
appare univoca.
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