AUTOTRASPORTO - CHIARIMENTI SUl MODULO ASSENZE CONDUCENTI E CONTRATTO A CHIAMATA
Con riferimento alle modalità di compilazione del
“Modulo per il controllo delle assenze dei conducenti” (art. 9, d.lgs.
144/2008) e più specificatamente alla fattispecie di “contratto di chiamata
senza obbligo di reperibilità per un’unica prestazione” sono pervenuti
chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Nello specifico, il MIT ha osservato che nel caso di
chiamata del conducente in disponibilità dell’impresa, quest’ultima deve
attestare sul modulo le assenze di lavoro verificatesi nel periodo in cui la
prestazione lavorativa era in corso di esecuzione.
Invece, qualora si è
in presenza di una “chiamata” per un singolo giorno e, quindi senza
disponibilità del conducente, l’impresa ha facoltà di non compilare il modulo,
ferma restando, però, l’osservanza da parte della stessa e del lavoratore dei
controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.