L’APPALTATORE E’ RESPONSABILE ANCHE PER I VIZI NON OCCULTI O LA NON IDONEITA’ DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

( Corte di Cassazione, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 470)

 

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire e i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.