L’APPALTATORE E’ RESPONSABILE ANCHE PER I VIZI NON OCCULTI O LA NON IDONEITA’ DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE
( Corte di Cassazione, sez. II, 14 gennaio 2010, n.
470)
L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando
accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi
presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano
adatti all’opera da eseguire e i difetti denunziati dal committente derivino da
quei vizi o da quella inidoneità.