CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI - D.LVO 13 APRILE 1999 ART. 8 - RILASCIO PERMESSI DI
SOGGIORNO - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 5/8/1999 N. 64
Il
ministero del lavoro, con circolare 5 agosto 1999, n. 64, riprodotta in calce,
ha fornito alcune direttive applicative delle norme contenute nel decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113 concernenti il rilascio di permessi di
soggiorno per motivi di lavoro a tutti gli stranieri presenti in Italia alla
data del 27 marzo 1998.
Come
noto, il decreto legislativo, n. 113/1999 ha apportato talune modifiche al
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In materia di ingresso nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro, l'art. 8 ha previsto, fra l'altro,
che agli stranieri già presenti in Italia prima del 27 marzo 1998, data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998, e che abbiano presentato domanda di
regolarizzazione entro il 15 dicembre 1998, sia rilasciato il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, atipico ovvero
autonomo. Il rilascio del permesso di soggiorno è ammesso a favore di tutti gli
extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti, e quindi anche oltre i
limiti numerici stabiliti dal citato decreto 16 ottobre 1998.
Per
quanto concerne la procedura di regolarizzazione, il D.P.C.M. 16 ottobre 1998
prevede che i cittadini extracomunitari, già presenti in Italia alla data del
27 marzo 1998 e che abbiano presentato domanda entro il 15 dicembre 1998,
possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, previa
esibizione alla Questura competente, oltre che della documentazione comprovante
la presenza in Italia alla data suindicata, di un contratto di lavoro
subordinato, contenente condizioni non inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, che preveda lo svolgimento, in modo
prevalentemente personale e coordinato con l'attività del committente, di
attività lavorativa senza vincolo di subordinazione.
Sia
il contratto di lavoro subordinato che quello di collaborazione devono recare
la sottoscrizione autenticata, prevedere la sola condizione sospensiva della
concessione del permesso di soggiorno ed essere sottoposti a verifica dalla
competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il
Ministero , con la circolare da ultimo pervenuta, ha ribadito che l'attività
lavorativa oggetto del contratto di lavoro verificato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, può avere inizio solamente dopo il rilascio del
permesso di soggiorno. Conseguentemente, solo da tale momento il datore di
lavoro deve adempire gli obblighi assicurativi e previdenziali.
Infatti,
il contratto di lavoro stipulato ed allegato alla domanda di regolarizzazione,
in quanto sottoposto a condizione sospensiva, produce effetti unicamente se il
lavoratore ottiene il rilascio, da parte della Questura competente, del
permesso di soggiorno. Solo se il permesso viene rilasciato, e solo da tale
momento il lavoratore può iniziare a svolgere la prestazione lavorativa, e il
datore di lavoro è tenuto all'adempimento degli obblighi connessi
all'assunzione (registrazioni obbligatorie, versamento dei contributi, ecc.).
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto
legislativo n. 286/1998, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
6.000.000.
La
circolare contiene anche alcune precisazioni concernenti il rilascio del
libretto di lavoro e la comunicazione dell'assunzione alle competenti Sezioni
circoscrizionali per l'Impiego.
A
seguito della stipula del contratto di lavoro sottoposto alla condizione
sospensiva del rilascio del permesso di soggiorno, e prima dell'inizio
dell'attività lavorativa, il datore di lavoro deve, infatti, richiedere alla
Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, il rilascio
del libretto di lavoro. Secondo le indicazioni del Ministero, il rilascio del libretto di lavoro da parte della
competente autorità deve comunque avvenire solo a seguito del rilascio del
permesso di soggiorno da parte della Questura.
Analogamente,
la comunicazione dell'avvenuta assunzione, prevista dall'art. 9-bis, comma 2,
della legge n. 608/1996, deve avvenire successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno ed entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il
particolare, l'azienda dovrà comunicare alla Sezione Circoscrizionale per
l'Impiego competente entro 5 giorni, la data dell'avvenuto inizio del rapporto
di lavoro. La Sezione circoscrizionale per l'Impiego provvederà a dare notizia
dell'inizio di tale rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio
Politiche del Lavoro che ha provveduto alla verifica del contratto.
Il
Ministero, inoltre, ha fornito alcune direttive per i casi in cui, nelle more
del rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro abbia revocato la
propria offerta di occupazione.
Nel
caso in cui il lavoratore extracomunitario riesca ad ottenere una nuova offerta
di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro dovrà, dopo aver acquisito la
documentazione relativa ai motivi di scioglimento del primo contratto già
stipulato e verificato ma non ancora efficace, verificare che il nuovo
contratto di lavoro contenga condizioni economiche e normative non inferiori a
quelle stabilite dall'art. 3, lett b) del D.P.C.M. 16 ottobre 1998.
Deve,
pertanto, trattarsi di un nuovo contratto di lavoro subordinato, contenente
condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, ovvero di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, che preveda lo svolgimento, in modo prevalentemente personale e
coordinato con l'attività del committente, di attività lavorativa senza vincolo
di subordinazione. In questo secondo caso, il contratto deve avere ad oggetto
prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, deve prevedere un
corrispettivo per l'opera svolta non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria
affine, ovvero ai compensi medi praticati per lo stesso ramo di attività
lavorativa autonoma. Anche il nuovo contratto, di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa, deve recare la sottoscrizione
autenticata, e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del
permesso di soggiorno.
In
caso di revoca dell'offerta di occupazione e in mancanza di un nuovo contratto
di lavoro, il Ministero dell'Interno, con circolare 11 maggio 1999, n. 300 ha
previsto la concedibilità, agli stranieri interessati da tale condizione, di un
permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione, di durata limitata ad un
anno. Se entro tale periodo lo straniero trova occupazione, ne deve informare
la Questura competente, che provvederà a rinnovare il permesso stesso. In caso
contrario, il permesso non può essere rinnovato.
Sulla
scorta di tali indicazioni, il Ministero del Lavoro precisa che, nell'ipotesi
sopra citata, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro/attesa
occupazione è utile per l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento
per il periodo di un anno, pari alla validità del permesso stesso.
MINISTERO
DEL LAVORO - DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
CIRCOLARE
5 AGOSTO 1999, N. 64
Oggetto:
Decreto Legislativo 13/4/99, n. 113 concernente le disposizioni correttive
sull'immigrazione. Regolarizzazione ex D.P.C.M. 16/10/98.
Com'è
noto sulla G.U. n. 97 del 27/4/99 è stato pubblicato il D.L.vo 13 aprile 1999,
n. 113, recante disposizioni correttive al "Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" a norma dell'art. 47, comma 2, della Legge 6 marzo 1998, n. 40.
In
particolare, l'art; 8, comma 2, del predetto decreto, nel modificare l'art. 49
del T.U. n. 286/98 con l'introduzione del comma 1-bis, prevede la possibilità
di rilasciare i permessi di soggiorno per motivi di lavoro a tutti gli
stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di
entrata in vigore della L. 40/98, in possesso dei requisiti stabiliti dal
D.P.C.M. 16/10/98, che abbiano presentato domanda di regolarizzazione con le
modalità e nei termini previsti dal decreto stesso.
Nel
trasmettere copia della circolare n. 300 dell'11 maggio 1999 con la quale il
Ministero dell'Interno ha impartito alcune direttive in merito alle procedure
di regolarizzazione ad integrazione e
parziale modifica di quelle precedentemente emanate, si forniscono a codesti
Uffici d'intesa con il Servizio Centrale Coordinamento degli Ispettorati del
Lavoro di questo Ministero, alcuni criteri di applicazione per la parte di
propria competenza.
A
seguito del rilascio del permesso di soggiorno, potrà avere inizio l'attività
lavorativa oggetto del contratto verificato ai sensi del predetto DPCM e
conseguentemente, dovranno essere adempiuti gli obblighi assicurativi e
previdenziali con riferimento alla comunicazioni da effettuare all'INPS.
Ai
sensi della legge 28/11/1996, n. 608, i datori di lavoro comunicheranno alle
competenti SCICA, nei termini previsti, la data dell'avvenuto inizio del
rapporto di lavoro.
Questi
ultimi Uffici daranno notizia dell'inizio di tale rapporto alle corrispondenti
Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro. Per i
lavoratori domestici tale adempimento, come è noto, viene assolto con la
denuncia all'INPS.
Nel
caso in cui sia venuto meno il contratto di lavoro già stipulato ma non ancora
efficace, si ritiene che la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio
Politiche del Lavoro, dopo aver acquisito la documentazione relativa ai motivi
dello scioglimento di detto contratto, debba verificare il nuovo contratto di
lavoro, che dovrà prevedere condizioni economiche e normative non inferiori a
quelle stabilite dall'art. 3, lett b) del DPCM 16/10/98.
Qualora,
invece, in mancanza di un nuvo contratto di lavoro, sia stato concesso, come
stabilito dalla surrichiamata circolare del Ministero dell'Interno, un permesso
di soggiorno per "lavoro-attesa occupazione", codesti Uffici
consentiranno l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste ordinarie
di collocamento per il periodo di un anno , pari alla validità del permesso
stesso.
Peraltro,
atteso che l'iscrizione nelle liste di collocamento, a differenza di quanto
previsto dalle previgenti disposizioni (art. 9 della L. 264/49), non è più
finalizzata al solo avviamento al lavoro, ma anche all'iscrizione nel Servizio
Sanitario Nazionale (art. 34, comma 1, lettera a) - T.U. n. 286/98), si
ritiene, anche come più volte ribadito con precedenti circolari, che per
l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari in dette liste, sia sufficiente il
possesso dell'apposito permesso di soggiorno.
Pertanto,
in caso di accertate violazioni consistenti nell'assunzione di lavoratori
extracomunitari, che abbiano presentato nei termini di legge l'istanza di
regolarizzazione ed i cui datori di lavoro abbiano - seppure illegittimamente -
costituito il rapporto di lavoro mediante le registrazioni obbligatorie ed il
versamento dei relativi contributi, gli Uffici in indirizzo, nell'inoltrare
l'informativa all'A.G., vorranno bene evidenziare la circostanza al fine di
evitare che il fatto denunciato sia parificato a quello in cui il lavoratore
stesso, sin dall'origine, sia privo del permesso stesso e che non possieda i
requisiti formali per ottenerlo. Né è da trascurare l'opportunità di rendere
partecipe la stessa Autorità dei tempi tecnici necessari per il rilascio del
documento in questione e dell'iniziativa collaborativa del datore di lavoro per
far fronte al disagio economico del lavoratore altrimenti privo di legale fonte
di reddito.
Si
precisa, inoltre, che il libretto di lavoro deve essere rilasciato dalla
Direzione Provinciale del Lvoro - Servizio Ispezione del Lavoro, al datore di
lavoro solo a seguito del rilascio del permesso di soggiorno.
Qualora
lo straniero abbia già acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a
seguito della regolarizzazione, ma non abbia ancora intrapreso l'attività
autonoma e chieda l'iscrizione nelle liste di collocamento, il caso deve essere
sottoposto alla competente Questura, per le opportune valutazioni, ai fini
della modifica del permesso di soggiorno.