CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI - D.LVO 13 APRILE 1999 ART. 8 - RILASCIO PERMESSI DI SOGGIORNO - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO            5/8/1999 N. 64

 

Il ministero del lavoro, con circolare 5 agosto 1999, n. 64, riprodotta in calce, ha fornito alcune direttive applicative delle norme contenute nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 concernenti il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro a tutti gli stranieri presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998.

Come noto, il decreto legislativo, n. 113/1999 ha apportato talune modifiche al "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In materia di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, l'art. 8 ha previsto, fra l'altro, che agli stranieri già presenti in Italia prima del 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998, e che abbiano presentato domanda di regolarizzazione entro il 15 dicembre 1998, sia rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, atipico ovvero autonomo. Il rilascio del permesso di soggiorno è ammesso a favore di tutti gli extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti, e quindi anche oltre i limiti numerici stabiliti dal citato decreto 16 ottobre 1998.

Per quanto concerne la procedura di regolarizzazione, il D.P.C.M. 16 ottobre 1998 prevede che i cittadini extracomunitari, già presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998 e che abbiano presentato domanda entro il 15 dicembre 1998, possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, previa esibizione alla Questura competente, oltre che della documentazione comprovante la presenza in Italia alla data suindicata, di un contratto di lavoro subordinato, contenente condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che preveda lo svolgimento, in modo prevalentemente personale e coordinato con l'attività del committente, di attività lavorativa senza vincolo di subordinazione.

Sia il contratto di lavoro subordinato che quello di collaborazione devono recare la sottoscrizione autenticata, prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno ed essere sottoposti a verifica dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il Ministero , con la circolare da ultimo pervenuta, ha ribadito che l'attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro verificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, può avere inizio solamente dopo il rilascio del permesso di soggiorno. Conseguentemente, solo da tale momento il datore di lavoro deve adempire gli obblighi assicurativi e previdenziali.

Infatti, il contratto di lavoro stipulato ed allegato alla domanda di regolarizzazione, in quanto sottoposto a condizione sospensiva, produce effetti unicamente se il lavoratore ottiene il rilascio, da parte della Questura competente, del permesso di soggiorno. Solo se il permesso viene rilasciato, e solo da tale momento il lavoratore può iniziare a svolgere la prestazione lavorativa, e il datore di lavoro è tenuto all'adempimento degli obblighi connessi all'assunzione (registrazioni obbligatorie, versamento dei contributi, ecc.). Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.

La circolare contiene anche alcune precisazioni concernenti il rilascio del libretto di lavoro e la comunicazione dell'assunzione alle competenti Sezioni circoscrizionali per l'Impiego.

A seguito della stipula del contratto di lavoro sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di soggiorno, e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro deve, infatti, richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, il rilascio del libretto di lavoro. Secondo le indicazioni del  Ministero, il rilascio del libretto di lavoro da parte della competente autorità deve comunque avvenire solo a seguito del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura.

Analogamente, la comunicazione dell'avvenuta assunzione, prevista dall'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 608/1996, deve avvenire successivamente al rilascio del permesso di soggiorno ed entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il particolare, l'azienda dovrà comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente entro 5 giorni, la data dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro. La Sezione circoscrizionale per l'Impiego provvederà a dare notizia dell'inizio di tale rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro che ha provveduto alla verifica del contratto.

Il Ministero, inoltre, ha fornito alcune direttive per i casi in cui, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro abbia revocato la propria offerta di occupazione.

Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario riesca ad ottenere una nuova offerta di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro dovrà, dopo aver acquisito la documentazione relativa ai motivi di scioglimento del primo contratto già stipulato e verificato ma non ancora efficace, verificare che il nuovo contratto di lavoro contenga condizioni economiche e normative non inferiori a quelle stabilite dall'art. 3, lett b) del D.P.C.M. 16 ottobre 1998.

Deve, pertanto, trattarsi di un nuovo contratto di lavoro subordinato, contenente condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che preveda lo svolgimento, in modo prevalentemente personale e coordinato con l'attività del committente, di attività lavorativa senza vincolo di subordinazione. In questo secondo caso, il contratto deve avere ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, deve prevedere un corrispettivo per l'opera svolta non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi praticati per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Anche il nuovo contratto, di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, deve recare la sottoscrizione autenticata, e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno.

In caso di revoca dell'offerta di occupazione e in mancanza di un nuovo contratto di lavoro, il Ministero dell'Interno, con circolare 11 maggio 1999, n. 300 ha previsto la concedibilità, agli stranieri interessati da tale condizione, di un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione, di durata limitata ad un anno. Se entro tale periodo lo straniero trova occupazione, ne deve informare la Questura competente, che provvederà a rinnovare il permesso stesso. In caso contrario, il permesso non può essere rinnovato.

Sulla scorta di tali indicazioni, il Ministero del Lavoro precisa che, nell'ipotesi sopra citata, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione è utile per l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento per il periodo di un anno, pari alla validità del permesso stesso.

 

MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

CIRCOLARE 5 AGOSTO 1999, N. 64

Oggetto: Decreto Legislativo 13/4/99, n. 113 concernente le disposizioni correttive sull'immigrazione. Regolarizzazione ex D.P.C.M. 16/10/98.

Com'è noto sulla G.U. n. 97 del 27/4/99 è stato pubblicato il D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113, recante disposizioni correttive al "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" a norma dell'art. 47, comma 2, della Legge 6 marzo 1998, n. 40.

In particolare, l'art; 8, comma 2, del predetto decreto, nel modificare l'art. 49 del T.U. n. 286/98 con l'introduzione del comma 1-bis, prevede la possibilità di rilasciare i permessi di soggiorno per motivi di lavoro a tutti gli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 40/98, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 16/10/98, che abbiano presentato domanda di regolarizzazione con le modalità e nei termini previsti dal decreto stesso.

Nel trasmettere copia della circolare n. 300 dell'11 maggio 1999 con la quale il Ministero dell'Interno ha impartito alcune direttive in merito alle procedure di regolarizzazione ad integrazione  e parziale modifica di quelle precedentemente emanate, si forniscono a codesti Uffici d'intesa con il Servizio Centrale Coordinamento degli Ispettorati del Lavoro di questo Ministero, alcuni criteri di applicazione per la parte di propria competenza.

A seguito del rilascio del permesso di soggiorno, potrà avere inizio l'attività lavorativa oggetto del contratto verificato ai sensi del predetto DPCM e conseguentemente, dovranno essere adempiuti gli obblighi assicurativi e previdenziali con riferimento alla comunicazioni da effettuare all'INPS.

Ai sensi della legge 28/11/1996, n. 608, i datori di lavoro comunicheranno alle competenti SCICA, nei termini previsti, la data dell'avvenuto inizio del rapporto di lavoro.

Questi ultimi Uffici daranno notizia dell'inizio di tale rapporto alle corrispondenti Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro. Per i lavoratori domestici tale adempimento, come è noto, viene assolto con la denuncia all'INPS.

Nel caso in cui sia venuto meno il contratto di lavoro già stipulato ma non ancora efficace, si ritiene che la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, dopo aver acquisito la documentazione relativa ai motivi dello scioglimento di detto contratto, debba verificare il nuovo contratto di lavoro, che dovrà prevedere condizioni economiche e normative non inferiori a quelle stabilite dall'art. 3, lett b) del DPCM 16/10/98.

Qualora, invece, in mancanza di un nuvo contratto di lavoro, sia stato concesso, come stabilito dalla surrichiamata circolare del Ministero dell'Interno, un permesso di soggiorno per "lavoro-attesa occupazione", codesti Uffici consentiranno l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste ordinarie di collocamento per il periodo di un anno , pari alla validità del permesso stesso.

Peraltro, atteso che l'iscrizione nelle liste di collocamento, a differenza di quanto previsto dalle previgenti disposizioni (art. 9 della L. 264/49), non è più finalizzata al solo avviamento al lavoro, ma anche all'iscrizione nel Servizio Sanitario Nazionale (art. 34, comma 1, lettera a) - T.U. n. 286/98), si ritiene, anche come più volte ribadito con precedenti circolari, che per l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari in dette liste, sia sufficiente il possesso dell'apposito permesso di soggiorno.

Pertanto, in caso di accertate violazioni consistenti nell'assunzione di lavoratori extracomunitari, che abbiano presentato nei termini di legge l'istanza di regolarizzazione ed i cui datori di lavoro abbiano - seppure illegittimamente - costituito il rapporto di lavoro mediante le registrazioni obbligatorie ed il versamento dei relativi contributi, gli Uffici in indirizzo, nell'inoltrare l'informativa all'A.G., vorranno bene evidenziare la circostanza al fine di evitare che il fatto denunciato sia parificato a quello in cui il lavoratore stesso, sin dall'origine, sia privo del permesso stesso e che non possieda i requisiti formali per ottenerlo. Né è da trascurare l'opportunità di rendere partecipe la stessa Autorità dei tempi tecnici necessari per il rilascio del documento in questione e dell'iniziativa collaborativa del datore di lavoro per far fronte al disagio economico del lavoratore altrimenti privo di legale fonte di reddito.

Si precisa, inoltre, che il libretto di lavoro deve essere rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lvoro - Servizio Ispezione del Lavoro, al datore di lavoro solo a seguito del rilascio del permesso di soggiorno.

Qualora lo straniero abbia già acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della regolarizzazione, ma non abbia ancora intrapreso l'attività autonoma e chieda l'iscrizione nelle liste di collocamento, il caso deve essere sottoposto alla competente Questura, per le opportune valutazioni, ai fini della modifica del permesso di soggiorno.