FRODI FISCALI - DETRAZIONE DELL’IVA SU FATTURE FALSE - ONERE DELLA PROVA
(Cass., Sez. Trib. Sent. n.1364 del 21/1/11)
Il committente deve dimostrare la propria non
conoscenza incolpevole della frode consistente nell’operazione soggettivamente
inesistente.
Dalla giurisprudenza
di legittimitá e comunitaria si desume il principio
che l’Iva pagata per operazione soggettivamente inesistente non è detraibile e
che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione
qualora l’Amministrazione gli contesti l’indebita detrazione di fatture, in
quanto relative a operazioni inesistenti. In particolare, il contribuente
committente-cessionario, al quale sia stata contestata la detrazione dell’Iva,
anche se pagata, relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere
di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un’operazione in frode
all’Iva e quindi, se vuole vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l’Iva,
ha l’onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato
a un’operazione in frode dell’Iva.