FRODI FISCALI - DETRAZIONE DELL’IVA SU FATTURE FALSE - ONERE DELLA PROVA

(Cass., Sez. Trib. Sent. n.1364 del 21/1/11)

 

Il committente deve dimostrare la propria non conoscenza incolpevole della frode consistente nell’operazione soggettivamente inesistente.

Dalla giurisprudenza di legittimitá e comunitaria si desume il principio che l’Iva pagata per operazione soggettivamente inesistente non è detraibile e che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione qualora l’Amministrazione gli contesti l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti. In particolare, il contribuente committente-cessionario, al quale sia stata contestata la detrazione dell’Iva, anche se pagata, relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un’operazione in frode all’Iva e quindi, se vuole vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l’Iva, ha l’onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato a un’operazione in frode dell’Iva.