36% - ACQUISTO BOX PERTINENZIALE - PAGAMENTO CON BONIFICO LO STESSO GIORNO DEL ROGITO
Nell’ipotesi di acquisto di box auto pertinenziale, laddove il pagamento avvenga con bonifico
bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di
acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa, le spese sostenute
per l’acquisto di un box possono essere detratte (agevolazione fiscale del
36%).
E’ quanto chiarito dalla risoluzione n. 7/E/2011
dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle detrazioni IRPEF delle spese di
recupero del patrimonio edilizio residenziale (art. 1, legge n. 449/1997) che
pubblichiamo di seguito.
RISOLUZIONE N. 7/E
Roma, 13 gennaio 2011
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Acquisto di box pertinenziali
- Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico
effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti
in relazione alla detraibilità del 36 per cento - prevista dall’art. 1 della
legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze - per
l’acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il
pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno
della stipula dell’atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula
stessa.
Al riguardo si premette che l’agevolazione si applica,
altresì, agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali, nonché all’acquisto degli stessi
limitatamente al costo di costruzione.
Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare
n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria
sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato
che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali
sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione
d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico,
fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un
compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza
del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed
il box.
Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con
bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto
registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti
del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile
l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.
Fermo restando quanto precisato dalle richiamate
circolari, in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga
effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un
orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile
la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri
requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per
il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al
servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale
sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del
rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del
beneficio può considerarsi comunque realizzata.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le
istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE CENTRALE