DETRAZIONE DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE
(Risoluzione n.12/E del 7/2/11)
Rientra tra gli interventi per il risparmio energetico
“agevolati” con la detrazione del 55%, seppur limitatamente alla produzione di
energia termica anche l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione
solare.
E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011 che pubblichiamo di
seguito.
OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica -
detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi termodinamici a
concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia
elettrica - comma 346 della legge n. 296 del 2006
QUESITO
L’Associazione ALFA rappresenta che alcune sue
associate hanno sviluppato innovativi sistemi termodinamici a concentrazione
solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata
di acqua calda ed energia elettrica.
Detti sistemi rispondono pienamente agli indirizzi e
agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili.
L’ENEA, in risposta ad uno specifico quesito posto dal
Ministero dello Sviluppo Economico sull’inquadramento dei sistemi cogenerativi in discorso, ha espresso parere favorevole in
merito all’ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali di cui alla legge n.
296 del 2006.
Più precisamente, l’ENEA ha affermato che:
− i sistemi termodinamici a concentrazione
solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai
pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art.
1, comma 346, della legge n. 296 del 2006;
− i sistemi termodinamici a concentrazione
solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica
possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della
legge n. 296 del 2006 per i soli usi termici.
Al riguardo, l’istante chiede conferma
dell’applicabilità dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 296 del 2006
per l’installazione dei sistemi termodinamici in discorso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni,
prevede il riconoscimento di una specifica detrazione d’imposta, ai fini IRPEF
e IRES, nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per la
realizzazione di determinati interventi su edifici esistenti, volti al
risparmio energetico.
La detrazione, in vigore fino al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2011 per effetto della proroga prevista da ultimo
dall’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, può essere
applicata entro determinati limiti, che variano in relazione al tipo di
intervento previsto, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n.
296 del 2006 sopra citata è possibile beneficiare della detrazione del 55 per
cento per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:
1) riqualificazione energetica dell’intero edificio,
entro il limite massimo di detrazione di 100.000 euro (comma 344);
2) realizzazione di strutture opache orizzontali,
strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite
massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 345); 3) installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo
di detrazione di 60.000 euro (comma 346);
4) sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di
30.000 euro (comma 347).
Per quanto concerne la possibilità di ricondurre
nell’ambito della norma agevolativa l’installazione
dei sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua
calda ovvero per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, descritti
dall’associazione istante, la scrivente ritiene necessario fare rinvio al
parere fornito dall’ENEA (ente preposto alla verifica e al controllo dei
presupposti richiesti dalla norma agevolativa in
ordine al conseguimento del risparmio energetico) in merito alla qualificazione
tecnica di tali sistemi.
L’ENEA, con nota del 25 novembre 2010, indirizzata al
Ministero dello Sviluppo Economico, portata a conoscenza della scrivente
dall’associazione istante, ha premesso che il sistema termodinamico a
concentrazione in esame utilizza l’energia solare per la produzione di energia
termica, che può essere utilizzata tal quale o convertita in parte in energia
elettrica.
L’ENEA ritiene quindi che:
− nel caso in cui il sistema termodinamico sia
utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso, ai fini della
legge n. 296 del 2006, possa essere assimilato ad un pannello solare e incluso
nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della stessa legge
(installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema
termodinamico, richiesta per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali (D.M. 19
febbraio 2007, art. 8), in linea di principio è applicabile la normativa
europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
− nel caso in cui il sistema termodinamico a
concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica
e termica, tale sistema potrebbe essere incluso nella fattispecie di cui
all’art. 1, comma 346, per i soli usi termici. Per quanto riguarda la
certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata
l’applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della
normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo
ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici
a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e
termica;
− sia nel primo che nel secondo caso, qualora la
normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione
di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà
essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo
stesso ENEA.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite
dall’ENEA, risulta quindi che il sistema termodinamico in questione,
certificato secondo le indicazioni riportate, possa essere ricondotto tra gli
interventi per il risparmio energetico agevolati ai sensi della legge n. 296
del 2006, sussistendo le altre condizioni di legge, limitatamente alla
produzione di energia termica.
Ne consegue che le spese sostenute per l’installazione
del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia
elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola
parte riferibile alla produzione di energia termica.
In particolare, la quota di spesa detraibile si
ritiene che possa essere individuata in misura percentuale sulla base del
rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata
dall’impianto.
Per completezza, si fa presente che l’articolo 1,
comma 48, della legge n. 220 del 2010, nel prorogare la detrazione anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la stessa va
ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come
previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le
istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE CENTRALE