INPS - INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI IN MOBILITA’ E DISOCCUPATI - CIRCOLARE N. 22/2011

 

L’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel primo periodo del comma 134, stabilisce che, in via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumano soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

A norma dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato). L’art. 25, comma 9, della stessa legge stabilisce, inoltre, che l’aliquota in vigore per gli apprendisti trova applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel secondo periodo del comma 134, il citato art. 2 dispone inoltre che, per chi assume lavoratori in mobilità ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, la suddetta riduzione contributiva è prolungata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 135, i menzionati incentivi sono concessi a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Lo stesso art. 2 della Legge n. 191/2009, al comma 151, in via sperimentale per l’anno 2010 e nel limite di 12 milioni di euro, ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, qualora non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la medesima qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 223/1991.

L’incentivo: viene concesso dall’Inps ammonta ad una somma pari all’indennità cui il lavoratore ha diritto, nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione di sostegno al reddito non corrisposte; è erogato, a domanda e nei limiti delle predette risorse finanziarie, mediante conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

Le modalità attuative per la fruizione dei benefici introdotti, in via sperimentale per l’anno 2010, dall’art. 2, commi 134 e 151, della Legge n. 191/2009, sono state definite dai Decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 (cfr. Not. n. 12/2010).

L’art. 1, comma 33, ultimo periodo, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha prorogato gli incentivi in questione per l’anno 2011, con le modalità che verranno stabilite da uno specifico decreto interministeriale e nel limite degli importi dal medesimo fissati.

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, l’Inps ha diramato la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011.

In via preliminare, la circolare di cui trattasi sottolinea che:

- le istruzioni nella stessa contenute valgono soltanto ai fini della fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010; per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011 è infatti necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale;

- le istanze volte ad ottenere i benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse all’uopo stanziate;

- ai sensi dell’art. 1, commi 1175-1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quanto sopra premesso, l’Inps fornisce le indicazioni operative in appresso sintetizzate.

 

1) Riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di eta’

(Art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009)

 

Tipologie di assunzioni incentivate –

Al punto A.2., la circolare in esame rimarca che l’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto cinquanta anni e, inoltre, siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, prevista dall’art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L’incentivo spetta altresì:

- nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali alla data dell’assunzione a tempo determinato ed abbia compiuto cinquanta anni di età alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

- in caso di proroga, nel corso dell’anno 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma, instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.

 

Requisiti dei datori di lavoro ai fini della fruizione del beneficio –

L’incentivo non spetta se:

- l’assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;

- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;

- tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In questi casi il beneficio è comunque riconosciuto qualora l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

 

Misura e durata dell’incentivo –

In presenza delle condizioni suindicate, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a suo carico nella misura stabilita dalla vigente normativa per gli apprendisti.

Tale beneficio contributivo:

- è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010;

- spetta, come accennato, nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare anche l’incentivo previsto dall’art. 2, comma 134, secondo periodo, della Legge n. 191/2009;

- non si applica nei casi in cui il beneficio disciplinato dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità;

- è cumulabile con quello previsto dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009 (v. infra), ove ne ricorrano i presupposti.

 

Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –

Allo scopo di accedere al beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare, entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in discorso (e quindi entro il 28 febbraio 2011), una apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle condizioni di legge. Tale domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, nella Sezione dedicata ai servizi on-line offerti alle aziende.

 

Adempimenti delle sedi inps –

Ricevuta la dichiarazione di responsabilità, la Sede INPS competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio.

Effettuati tali controlli, la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito Internet dell’Istituto.

 

Aziende che operano con il sistema uniemens

Considerato che l’agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata, mediante esposizione nella denuncia UNIEMENS, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, con le modalità esposte nel punto A.5.3. della circolare in esame.

 

2) Prolungamento della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori in mobilita’, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianita’ contributiva

(Art. 2, comma 134, secondo periodo, della Legge n. 191/2009)

 

Tipologie di assunzioni incentivate –

L’incentivo spetta nei casi di prosecuzione dei rapporti di lavoro con dipendenti già in forza. Tale prosecuzione può essere attuata mediante:

- il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute (il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010) le riduzioni contributive di cui agli articoli 8, comma 2, o 25, comma 9, della Legge n. 223/1991;

- la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dal citato art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991.

L’Inps precisa che il caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni contenute nel punto A della circolare in oggetto, sopra illustrate.

I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

 

Misura e durata del beneficio –

Il beneficio in parola:

- consiste nel prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso come momento di decorrenza della cosiddetta “finestra di uscita”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010;

- decorre dalla proroga del rapporto di lavoro ovvero, nell’ipotesi di mera continuazione del medesimo, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva;

- spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare anche l’incentivo di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009;

- è cumulabile con il beneficio disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009 laddove ne ricorrano i presupposti.

 

Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –

Anche ai fini della fruizione del beneficio in argomento i datori di lavoro interessati devono presentare una specifica domanda – contenente una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza delle condizioni di legge – esclusivamente per via telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. L’invio deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2011.

 

Adempimenti delle sedi inps –

Ricevuta la dichiarazione di responsabilità, la Sede INPS competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio.

Effettuati tali controlli, la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito Internet dell’Istituto.

 

Aziende che operano con il sistema Uniemens

Considerato che l’agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata, mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, con le modalità di cui al punto B.4.3. della circolare in commento.

 

L’Inps sottolinea che – qualora le risorse stanziate per la fruizione dei benefici di cui all’art. 2, comma 134, primo e secondo periodo, della Legge n. 191/2009, non siano sufficienti – l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato ovvero della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal secondo periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei trentacinque anni di anzianità contributiva.

Come accennato, a conclusione delle verifiche, la Direzione Generale dell’Istituto pubblicherà una graduatoria nazionale delle aziende ammesse agli incentivi, alle quali assegnerà (se si tratta di aziende che operano con il sistema Uniemens) i codici di autorizzazione “0G” o “0U” (che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assumono il significato, rispettivamente, di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009” e di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 134, secondo periodo, della Legge n. 191/2009”).

Tali codici di autorizzazione saranno mantenuti per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

 

3) Contributo mensile nei casi di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile

(Art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009)

 

Tipologia di assunzione incentivata –

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2010 e, inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno 2010, un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

Lavoratori per la cui assunzione spetta l’incentivo –

L’incentivo spetta se, alla data dell’assunzione, il lavoratore sia titolare, alternativamente, dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge n. 636/1939, convertito dalla Legge n. 1272/1939, ovvero, dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di cui all’art. 9 della Legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

Nel caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.

 

Requisiti dei datori di lavoro ai fini della fruizione del benefici –

L’incentivo non spetta se:

- l’assunzione/trasformazione viene effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;

- nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;

- tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In questi casi l’incentivo viene comunque riconosciuto se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

 

Misura e durata dell’incentivo –

In presenza delle condizioni suindicate, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

Tale incentivo:

- spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;

- può essere fruito soltanto per il periodi di effettiva erogazione della retribuzione;

- non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno;

- viene riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010;

- è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;

- è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso il beneficio di cui all’art. 2, comma 134, primo e secondo periodo, della Legge n. 191/2009.

La circolare in esame precisa inoltre che l’Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie sopra evidenziate a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo. Qualora tali risorse non risultino sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro.

La verifica sulla sufficienza delle risorse disponibili determina la formazione di una graduatoria, unica a livello nazionale, recante l’elenco delle aziende ammesse al beneficio.

 

Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –

Per poter accedere al beneficio in questione, i datori di lavoro interessati devono inoltrare una specifica domanda – contenente una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza delle condizioni di legge – esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. L’invio deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2011.

 

Adempimenti delle sedi Inps –

Ricevuta la dichiarazione di responsabilità, la Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio.

Effettuati tali controlli, la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito Internet dell’Istituto.

 

Aziende che operano con il sistema Uniemens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo vengono contraddistinte dal codice di autorizzazione “0W”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009”.

Tale codice di autorizzazione sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Al punto D.6.3., la circolare illustra le modalità operative cui devono attenersi i datori di lavoro ammessi alla fruizione del beneficio relativamente al flusso Uniemens.

In particolare, l’INPS precisa che l’importo degli arretrati deve essere esposto nel suddetto flusso entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria nazionale.