INPS - INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI IN
MOBILITA’ E DISOCCUPATI - CIRCOLARE N. 22/2011
L’art. 2 della Legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel primo periodo del comma 134, stabilisce che, in via
sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’art. 8,
comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi
di assunzione di lavoratori in mobilità, è estesa, comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumano soggetti con almeno
cinquanta anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione
non agricola con requisiti normali.
A norma dell’art. 8, comma
2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga
trasformato a tempo indeterminato). L’art. 25, comma 9, della stessa legge
stabilisce, inoltre, che l’aliquota in vigore per gli apprendisti trova
applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in
mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel secondo periodo del
comma 134, il citato art. 2 dispone inoltre che, per chi assume lavoratori in
mobilità ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità
contributiva, la suddetta riduzione contributiva è prolungata sino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre
2010.
Ai sensi del comma 135, i
menzionati incentivi sono concessi a domanda nel limite di 120 milioni di euro
per l’anno 2010.
Lo stesso art. 2 della
Legge n. 191/2009, al comma 151, in via sperimentale per l’anno 2010 e nel
limite di 12 milioni di euro, ha previsto un incentivo a favore dei datori di
lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato
lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale per i
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, qualora non abbiano
effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la
medesima qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal
lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 223/1991.
L’incentivo: viene concesso
dall’Inps ammonta ad una somma pari all’indennità cui il lavoratore ha diritto,
nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto
a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione
di sostegno al reddito non corrisposte; è erogato, a domanda e nei limiti delle
predette risorse finanziarie, mediante conguaglio con le somme dovute dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.
Le modalità attuative per
la fruizione dei benefici introdotti, in via sperimentale per l’anno 2010,
dall’art. 2, commi 134 e 151, della Legge n. 191/2009, sono state definite dai
Decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 (cfr. Not.
n. 12/2010).
L’art. 1, comma 33, ultimo
periodo, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha prorogato gli incentivi in
questione per l’anno 2011, con le modalità che verranno stabilite da uno
specifico decreto interministeriale e nel limite degli importi dal medesimo
fissati.
Con riferimento alla
normativa sopra richiamata, l’Inps ha diramato la circolare n. 22 del 31
gennaio 2011.
In via preliminare, la
circolare di cui trattasi sottolinea che:
- le istruzioni nella
stessa contenute valgono soltanto ai fini della fruizione dei benefici connessi
alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010; per le assunzioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011 è infatti necessario attendere
l’emanazione del relativo decreto interministeriale;
- le istanze volte ad
ottenere i benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse all’uopo
stanziate;
- ai sensi dell’art. 1,
commi 1175-1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007, la fruizione degli incentivi è subordinata alla
condizione che il datore di lavoro sia in regola con l’assolvimento degli
obblighi contributivi, osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei
lavoratori, applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quanto sopra premesso,
l’Inps fornisce le indicazioni operative in appresso sintetizzate.
1) Riduzione
contributiva per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di eta’
(Art. 2, comma 134, primo
periodo, della Legge n. 191/2009)
Tipologie di
assunzioni incentivate –
Al punto A.2., la circolare
in esame rimarca che l’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010,
di lavoratori che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto cinquanta anni
e, inoltre, siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, prevista dall’art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n.
1272.
L’incentivo spetta altresì:
- nell’ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un
rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre
che il lavoratore fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali alla data dell’assunzione a tempo determinato ed abbia
compiuto cinquanta anni di età alla data della trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- in caso di proroga, nel
corso dell’anno 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima
norma, instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.
Requisiti dei datori
di lavoro ai fini della fruizione del beneficio –
L’incentivo non spetta se:
-
l’assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un
preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un
contratto individuale;
- nei sei mesi precedenti,
il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia
finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia
in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui
l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di
orario;
- tra l’impresa che assume
e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo. In questi casi il beneficio è comunque riconosciuto
qualora l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Misura e durata
dell’incentivo –
In presenza delle
condizioni suindicate, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione
della quota di contribuzione a suo carico nella misura stabilita dalla vigente
normativa per gli apprendisti.
Tale beneficio
contributivo:
- è riconosciuto per la
durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010;
- spetta, come accennato,
nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare
anche l’incentivo previsto dall’art. 2, comma 134, secondo periodo, della Legge
n. 191/2009;
- non si applica nei casi
in cui il beneficio disciplinato dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9,
della Legge n. 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di
mobilità;
- è cumulabile con quello
previsto dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009 (v. infra), ove ne ricorrano i presupposti.
Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –
Allo scopo di accedere al
beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare, entro la fine del
mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in discorso (e
quindi entro il 28 febbraio 2011), una apposita domanda, contenente una
dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle condizioni di legge.
Tale domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, nella
Sezione dedicata ai servizi on-line offerti alle aziende.
Adempimenti delle
sedi inps –
Ricevuta la dichiarazione
di responsabilità, la Sede INPS competente a gestire la posizione contributiva
dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di
lavoro per la fruizione del beneficio.
Effettuati tali controlli,
la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla
Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica
nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito
Internet dell’Istituto.
Aziende che operano
con il sistema uniemens –
Considerato che
l’agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato
la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere
recuperata, mediante esposizione nella denuncia UNIEMENS, entro tre mesi dalla
pubblicazione della graduatoria, con le modalità esposte nel punto A.5.3. della
circolare in esame.
2) Prolungamento
della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori in mobilita’, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianita’ contributiva
(Art. 2, comma 134, secondo
periodo, della Legge n. 191/2009)
Tipologie di
assunzioni incentivate –
L’incentivo spetta nei casi
di prosecuzione dei rapporti di lavoro con dipendenti già in forza. Tale
prosecuzione può essere attuata mediante:
- il mero proseguimento,
durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute (il 31
dicembre 2009 o nel corso del 2010) le riduzioni contributive di cui agli
articoli 8, comma 2, o 25, comma 9, della Legge n. 223/1991;
- la proroga, nel corso del
2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dal
citato art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991.
L’Inps precisa che il caso
di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume
lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni contenute nel punto A della
circolare in oggetto, sopra illustrate.
I lavoratori coinvolti
devono aver maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, valida
ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Misura e durata del
beneficio –
Il beneficio in parola:
- consiste nel
prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, e
dall’art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, oltre la loro scadenza
originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto
al pensionamento (inteso come momento di decorrenza della cosiddetta “finestra
di uscita”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010;
- decorre dalla proroga del
rapporto di lavoro ovvero, nell’ipotesi di mera continuazione del medesimo, dal
giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In
ogni caso non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità
contributiva;
- spetta nel limite di 120
milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare anche l’incentivo di
cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della Legge n. 191/2009;
- è cumulabile con il
beneficio disciplinato dall’art. 2, comma 151, della Legge n. 191/2009 laddove
ne ricorrano i presupposti.
Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –
Anche ai fini della
fruizione del beneficio in argomento i datori di lavoro interessati devono
presentare una specifica domanda – contenente una dichiarazione di
responsabilità sulla sussistenza delle condizioni di legge – esclusivamente per
via telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni
di Responsabilità del Contribuente”. L’invio deve essere effettuato entro il 28
febbraio 2011.
Adempimenti delle
sedi inps –
Ricevuta la dichiarazione
di responsabilità, la Sede INPS competente a gestire la posizione contributiva
dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di
lavoro per la fruizione del beneficio.
Effettuati tali controlli,
la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla
Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica
nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito
Internet dell’Istituto.
Aziende che operano
con il sistema Uniemens –
Considerato che
l’agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato
la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere
recuperata, mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, entro tre mesi dalla
pubblicazione della graduatoria, con le modalità di cui al punto B.4.3. della
circolare in commento.
L’Inps sottolinea che –
qualora le risorse stanziate per la fruizione dei benefici di cui all’art. 2,
comma 134, primo e secondo periodo, della Legge n. 191/2009, non siano
sufficienti – l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di
decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato ovvero della
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi di semplice
continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal secondo
periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza
dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei
trentacinque anni di anzianità contributiva.
Come accennato, a
conclusione delle verifiche, la Direzione Generale dell’Istituto pubblicherà
una graduatoria nazionale delle aziende ammesse agli incentivi, alle quali
assegnerà (se si tratta di aziende che operano con il sistema Uniemens) i codici di autorizzazione “0G” o “0U” (che, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, assumono il significato, rispettivamente, di
“azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo,
della Legge n. 191/2009” e di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2,
comma 134, secondo periodo, della Legge n. 191/2009”).
Tali codici di
autorizzazione saranno mantenuti per tre mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
3) Contributo mensile
nei casi di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori
beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non
agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di
disoccupazione edile
(Art. 2, comma 151, della
Legge n. 191/2009)
Tipologia di
assunzione incentivata –
L’incentivo spetta per le
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2010
e, inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno
2010, un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al
1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Lavoratori per la cui
assunzione spetta l’incentivo –
L’incentivo spetta se, alla
data dell’assunzione, il lavoratore sia titolare, alternativamente,
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista
dall’art. 19, comma 1, del Regio Decreto-Legge n. 636/1939, convertito dalla
Legge n. 1272/1939, ovvero, dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di
cui all’art. 9 della Legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.
Nel caso di trasformazione
a tempo pieno ed indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare
dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.
Requisiti dei datori
di lavoro ai fini della fruizione del benefici –
L’incentivo non spetta se:
-
l’assunzione/trasformazione viene effettuata in ottemperanza di un preesistente
obbligo legale o contrattuale;
- nei dodici mesi
precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui
l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia
in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo
il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di
orario;
- tra il datore di lavoro
che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo. In questi casi l’incentivo viene comunque
riconosciuto se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.
Misura e durata
dell’incentivo –
In presenza delle
condizioni suindicate, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità
che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di
mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto
sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
Tale incentivo:
- spetta per un periodo
pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque
non oltre il 31 dicembre 2010;
- può essere fruito
soltanto per il periodi di effettiva erogazione della retribuzione;
- non può comunque essere
superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno;
- viene riconosciuto nel
limite delle risorse stanziate, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010;
- è erogato attraverso il
conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali;
- è cumulabile con le
riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso il
beneficio di cui all’art. 2, comma 134, primo e secondo periodo, della Legge n.
191/2009.
La circolare in esame
precisa inoltre che l’Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie
sopra evidenziate a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo.
Qualora tali risorse non risultino sufficienti, l’incentivo viene concesso
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione/trasformazione del
rapporto di lavoro.
La verifica sulla
sufficienza delle risorse disponibili determina la formazione di una
graduatoria, unica a livello nazionale, recante l’elenco delle aziende ammesse
al beneficio.
Dichiarazione di responsabilita’ del datore di lavoro –
Per poter accedere al
beneficio in questione, i datori di lavoro interessati devono inoltrare una
specifica domanda – contenente una dichiarazione di responsabilità sulla
sussistenza delle condizioni di legge – esclusivamente per via telematica,
tramite l’applicazione “DiResCo-Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”. L’invio deve essere effettuato entro il 28
febbraio 2011.
Adempimenti delle
sedi Inps –
Ricevuta la dichiarazione
di responsabilità, la Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva
dell’azienda verifica la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di
lavoro per la fruizione del beneficio.
Effettuati tali controlli,
la predetta Sede indica gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla
Direzione Generale dell’INPS, per la formazione della graduatoria unica
nazionale delle aziende ammesse all’incentivo, che verrà pubblicata sul sito
Internet dell’Istituto.
Aziende che operano
con il sistema Uniemens –
Le posizioni contributive
relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo vengono contraddistinte dal
codice di autorizzazione “0W”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assume il
significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 151,
della Legge n. 191/2009”.
Tale codice di
autorizzazione sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
Al punto D.6.3., la
circolare illustra le modalità operative cui devono attenersi i datori di
lavoro ammessi alla fruizione del beneficio relativamente al flusso Uniemens.
In particolare, l’INPS
precisa che l’importo degli arretrati deve essere esposto nel suddetto flusso
entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria nazionale.